giovedì 17 marzo 2011

CONTRATTO DI LOCAZIONE USO ABITATIVO COME QUANDO PERCHE'

Per norma di legge il contratto di locazione per uso abitativo può essere solo di due tipi:
a)
con un canone libero e una durata fissa di quattro anni eventualmente rinnovabili per altri quattro,
b) predisposto dalle organizzazioni di proprietari e inquilini, con
canone calmierato e una durata fissata a tre anni rinnovabili per altri due.
Per le locazioni di durata transitoria, invece, sono previsti contratti di durata da uno a diciotto mesi e, per gli studenti fuori sede, da sei mesi a tre anni, anche questi predisposti dalle associazioni.
Per legge sono nulli tutti i contratti che prevedano una durata inferiore a quella prevista; nullo è anche ogni patto (al di fuori del contratto stesso) con cui le parti si accordino per il pagamento di un canone d'affitto superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato.
Se questo succede, l'inquilino, entro 6 mesi dal rilascio dell'immobile, può chiedere la restituzione delle somme pagate in più (dimostrando la maggiorazione attraverso le matrici degli assegni o, in mancanza, ricorrendo a testimoni).
4+4 a canone libero
Questo contratto prevede una durata non inferiore a 4 anni, scaduti i quali si rinnova automaticamente per altri quattro, a meno che il proprietario non decida di usare l'appartamento come abitazione o di adibirlo ad uso professionale per sé, il coniuge i figli o i fratelli, o ancora decida di ristrutturarlo completamente.
Trascorso anche il secondo quadriennio si può procedere così:
- rinnovare le condizioni del contratto (per esempio aumentando il canone);
- rinunciare al rinnovo.
Chi prende l'iniziativa (di rinnovo o di disdetta) deve comunicare le sue intenzioni alla controparte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 6 mesi prima della scadenza naturale del contratto. Altrimenti in mancanza di azione per la disdetta , il contratto si rinnova tacitamente alle vecchie condizioni.
La parte interpellata deve rispondere, con raccomandata, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In mancanza di risposta o di accordo, la locazione scade dal giorno previsto dal contratto.
un modello di contratto standard, si trova presso le associazioni di categoria come Confedilizia o faclmente su internet .
E se qualche clausola del contratto prestampato non fa al caso vostro, potete facilmente modificarla aggiungendo a penna le condizioni che più vi soddisfano.
3+2 a canone calmierato
In alternativa al contratto precedente, le parti possono stipulare il contratto di locazione definendo la misura del canone e la durata del contratto sulla base di accordi siglati dalle organizzazioni di inquilini e proprietari alla presenza del ministro dei Lavori Pubblici.
Questo tipo di contratto non può avere durata inferiore ai tre anni. Alla prima scadenza del contratto, se le parti non si mettono d'accordo per il rinnovo, il contratto è prorogato di diritto per altri 2 anni, salvo la possibilità di disdetta per le stesse ipotesi previste per i contratti a canone libero.
Scaduti anche gli ultimi due anni, ciascuna delle parti può attivare la procedura di rinnovo a nuove condizioni, o comunicare la rinuncia al rinnovo con lettera raccomandata, almeno 6 mesi prima della scadenza. In mancanza di comunicazioni il contratto è rinnovato tacitamente.
Se desiderate stipulare un contratto a canone concordato, dovrete usare i contratti tipo depositati presso i comuni, insieme agli accordi territoriali

martedì 15 marzo 2011

come calcolare la rateizzazione della cartella esattoriale

Per ottenere la rateizzazione non è più necessario presentare garanzie.
Cliccate su "  Qui" e calcolate le vostre rate sul debito esattoriale
Qui è presente il calcolatore on line, un simulatore che permette di conoscere il numero massimo di rate che l’Agente della riscossione potrà concedere e il loro importo.

sospensione riscossione cartella esattoriale

La richiesta di pagamento contenuta nella cartella può essere sospesa in via amministrativa, giudiziale e, alle particolari condizioni elencate nella direttiva di Equitalia del 6 maggio 2010 , anche dagli Agenti della riscossione.
La sospensione amministrativa è disposta dall’
ente creditore d'ufficio o su richiesta del contribuente, in attesa della pronuncia dell'ente sulla domanda di sgravio o che la commissione tributaria emetta la sentenza sul ricorso. L'ente è tenuto a dare comunicazione del provvedimento all'Agente della riscossione.
La sospensione giudiziale è disposta dal giudice (
commissione tributaria o giudice ordinario) su richiesta del contribuente. Per la richiesta all’autorità giudiziaria occorre dimostrare l’apparente illegittimità dell’addebito e il pericolo di danno grave e irreparabile dal pagamento della cartella.
Novità: con la
direttiva di Equitalia del 6 maggio 2010 si può chiedere direttamente a Equitalia la sospensione della riscossione quando il contribuente ha già pagato le somme indicate in cartella prima della formazione del ruolo, la commissione tributaria ha accolto il ricorso oppure s
i è ottenuto lo sgravio o la sospensione amministrativa o giudiziale, indipendentemente se l’Agente della riscossione ha ricevuto la comunicazione dall’ente o la notifica giudiziaria. Basta consegnare compilato allo sportello il modello di autodichiarazione, reperibile allo sportello stesso, allegando i provvedimenti ottenuti dall’ente o dall’autorità giudiziaria oppure le ricevute di pagamento

FONTE:  Equitalia

lunedì 14 marzo 2011

COMPENSAZIONI PAGAMENTI PARZIALI PRONTO IL PAGAMENTO PER LA SCELTA

Lo stampato va presentato per dichiarare quali importi del debito erariale si intende “pareggiare”
Ok definitivo, da parte della società nazionale di riscossione, al modulo attraverso il quale i contribuenti dichiarano a quale parte di debito erariale intendono imputare la compensazione effettuata.
Il modello è disponibile on line, sui siti internet degli agenti di riscossione, e cartaceo presso gli sportelli della rete Equitalia.
La nuova modulistica fa seguito alle modifiche introdotte dalla manovra d’estate 2010 (Dl 78/2010) in materia di compensazione, al decreto attuativo del Mef dell’11 febbraio scorso e, infine, alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, che è intervenuta sull’argomento anche con la recentissima circolare 13/E dell’11 marzo.
La norma chiude la strada alla compensazione dei crediti erariali in presenza di debiti tributari iscritti a ruolo e scaduti, di importo superiore a 1.500 euro.
Il contribuente può però autocompensare anche soltanto una parte del “conto in sospeso”, decidendo lui quale. La scelta va espressa attraverso il modulo appena predisposto, che va presentato entro tre giorni dal conferimento della delega F24, se il versamento si effettua tramite banche, Poste o Entratel, oppure “seduta stante” nel caso in cui ci si recasse, per il pagamento, direttamente dall’agente della riscossione.
Nel primo caso, il modello vale anche come dichiarazione di avvenuta compensazione.
FONTE .fisco oggi

DETRAZIONI IRPEF PER ACQUISTO BOX

Nel caso in cui un contribuente realizzi o acquisti da terzi un box o posto auto pertinenziale all’abitazione può usufruire dell’agevolazione fiscale consistente nella detrazione del 36% nel limite massimo di spesa di 48.000 euro. La detrazione nel caso di costruzione viene calcolata sul costo sostenuto e corrispondentemente  in caso di acquisto da terzi  sulle sole spese imputabili alla realizzazione del box.
Nel secondo caso l’ammontare di tali spese deve risultare da apposita certificazione del venditore e l’acquisto del box deve essere preceduto dalla redazione di un contratto preliminare di compravendita regolarmente registrato. I pagamenti devono verificarsi tramite bonifico bancario o postale ma nel caso di acconti versati in assenza di preliminare le spesa non è agevolabile.

domenica 13 marzo 2011

RINNOVO CONTRATTO COMMERCIO 2011-PERMESSI

Il  contratto del commercio 2011 ha portato una modifica del monte ore dei permessi retribuiti per  i nuovi assunti con il ccnl commercio.
In premessa si deve puntualizzare  che per le aziende sotto i 15 dipendenti le ore di permesso (ROL + ex-festività) sono un totale di 88 ore annue. Per le aziende invece sopra i 15 dipendenti i permessi annui sono 104 ore.
Con il nuovo contratto si stabilisce che tutti i nuovi assunti (dalla data del rinnovo), saranno riconosciuti per per i primi due anni di lavoro il 50% dei permessi suddetti (44 ore annue fino a 15 dipendenti e 52 ore annue superiori a 15 dipendenti).
Passati 4 anni dall'assunzione il lavoratore avrà a disposizione il 100% delle ore di permessi (come sopra, 88 ore e 104 ore).
In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto di apprendistato, tempo determinato o inserimento, i due anni al 50% decorrono dalla data della prima assunzione.

venerdì 11 marzo 2011

RINNOVO CONTRATTO COMMERCIO 2011-APPROFONDIMENTI

In questo rinnovo 2011 sono cambiati i  termini di preavviso per le dimissioni e licenziamento. Diminuiscono i giorni per tutti i livelli e le anzianità di servizio nel CCNL commercio .
Ecco un breve riassunto

Contratto Commercio fino a cinque anni di servizio compiuti:
  • Quadri e I Livello 45 giorni di calendario
  • Il e III Livello 20 giorni di calendario
  • IV e V Livello 15 giorni di calendario
  • VI e VII Livello 10 giorni di calendario
Oltre i cinque anni di Contratto Commercio e fino a dieci anni di servizio compiuti:
  • Quadri e I Livello 60 giorni di calendario
  • Il e III Livello 30 giorni di calendario
  • IV e V Livello 20 giorni di calendario
  • VI e VII Livello 15 giorni di calendario
Oltre i dieci anni di servizio compiuti con il Contratto Commercio:
  • Quadri e I Livello 90 giorni di calendario
  • Il e III Livello 45 giorni di calendario
  • IV e V Livello 30 giorni di calendario
  • VI e VII Livello 15 giorni di calendario

giovedì 10 marzo 2011

ATTENZIONE PRINCIPALI NOVITA' FUTURA RIFORMA GIUSTIZIA

Con il Cdm straordinario, il governo ha dato il via a un cambiamento radicale dell'ordinamento giudiziario, con profonde modifiche anche alla Costituzione. Quale sarà l'iter parlamentare della riforma non è ancora dato saperlo, ma quel che è certo è che da oggi l'esecutivo è impegnato in quella che potrebbe diventare l'ultima frontiera dello scontro toghe-politica. Ecco i punti salienti della riforma Alfano.
 
Separazione delle carriere - Scuole di formazione, concorsi e iter carrieristici completamente separati tra magistratura giudicante e requirente, con il dichiarato intento di stabilire finalmente la completa parità tra accusa e difesa. Questo è uno dei punti più controversi della riforma, perchè le toghe esprimono il timore che i pubblici ministeri finiscano direttamente sotto il controllo dell'esecutivo e vengano estromessi dall'ordine giudiziario. Doppio Csm - Con la separazione della carriere, dovrebbe venire introdotto un secondo Csm, in maniera che i due rami della magistratura abbiano organi di autogoverno separati. Entrambi saranno presieduti dal Capo dello Stato e saranno composti per una metà da togati eletti dai magistrati e per l'altra metà da laici nominati dal Parlamento. Nel Csm dei giudici entrerà di diritto il primo presidente della Cassazione, mentre in quello dei pm il Procuratore generale della Cassazione. L'ingresso dei membri di diritto (entrambi magistrati) rende quindi la componente togata dei due Csm comunque maggioranza assoluta. Obbligo azione penale - Resta l'obbligo per i magistrati di promuovere l'azione penale, ma secondo "criteri indicati dalla legge". Sarà quindi il Parlamento, con legge ordinaria, a stabilire la gerarchia dei reati da perseguire. Rapporto Pm polizia giudiziaria - Cambia radicalmente il rapporto tra il pubblico ministero e la polizia giudiziaria. Se oggi gli investigatori sono infatti alle dirette dipendenze dei magistrati, con la riforma Alfano sarà il Parlamento, con legge ordinaria, a stabilire quali dovranno essere i rapporti tra magistrati e polizia giudiziaria. Verrà inoltre riassegnato a Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza il potere di indirizzare le indagini, oggi affidato al magistrato.
 
Trasferimenti dei magistrati - Con la riforma viene assegnato a entrambi i Csm il potere, qualora le circostanze o le necessità di copertura dei posti vacanti lo richiedano, di procedere al trasferimento d'ufficio dei magistrati. Inappellabilità delle sentenze - La riforma varata dal Cdm prevede il ritorno all'inappellabilità delle sentenze di assoluzione in primo grado. Responsabilità civile dei magistrati - Le toghe verranno parificate agli altri dipendenti pubblici e saranno responsabili civilmente degli atti compiuti in violazione dei diritti. Inoltre, i magistrati saranno chiamati a rispondere di tasca propria di macroscopici errori giudiziari o di evidenti disservizi a loro imputabili. Intercettazioni - Pur non facendo parte del pacchetto di interventi sulla Costituzione, la riforma prevede anche una modifica della normativa sulle intercettazioni: massimo 75 giorni di tempo per gli ascolti e via libera alle orecchie elettroniche solo nel caso in cui siano presenti "gravi indizi di reato".

mercoledì 9 marzo 2011

ATTENZIONE MUTUI PER GIOVANI E PRECARI

Età inferiore ai 35 anni, un Isee non superiore a 35mila euro e più del 50% del reddito derivante da un contratto di lavoro atipico. Sono queste le principali condizioni previste dal decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri–Dipartimento della gioventù, datato 17 dicembre 2010, n. 256 (e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio scorso) che contiene il “Regolamento per la disciplina del Fondo di garanzia per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali”. Si tratta di un provvedimento atteso da più di due anni, da quando cioè il decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008 (come convertito in legge) aveva istituito un Fondo ad hoc per le giovani coppie in cerca di casa, rinviando però ad un successivo decreto attuativo le modalità di accesso. Ora questo decreto è arrivato e se tutto filerà liscio (deve essere sottoscritto l'accordo con l'Abi, l'Associazione bancaria italiana, al quale poi seguiranno gli accordi con i singoli istituti di credito che intenderanno offrire il finanziamento a condizioni agevolate) gli aventi diritto potranno recarsi allo sportello bancario per chiedere di essere ammessi ad usufruire di questa opportunità. Agli interessati non resta quindi che attendere che gli ultimi dettagli siano definiti.

RINNOVO CONTRATTO COMMERCIO 2011

htpp://www.notiziecomedovequando.blogspot.com

E' stato rinnovato, dal 1 gennaio 2011, il CCNL contratto del commercio (Terziario e Servizi) fino al 31 dicembre 2013. Diverse le novità introdotte dopo mesi di trattative tra sindacati e Confcommercio. Di seguito pubblichiamo ipotesi di rinnovo.
Il precedente contratto, scaduto il 31 dicembre scorso, aveva portato l'ultimo
aumento a settembre 2010 .
Ora invece i nuovi
minimi tabellari e aumenti del contratto commercio 2011 saranno in media di 86 euro (per un IV livello) e la decorrenza è il 1 gennaio 2011.
Novità importanti anche la
malattia nel contratto del commercio 2011: cambiano i valori della retribuzione nei primi tre giorni di malattia oltre i primi due certificati durante l'anno. Tra i cambiamenti va segnalata anche la diminuzione dei giorni di preavviso dimissioni e licenziamento nel CCNL commercio 2011 e le nuove regole per i permessi.
 Le principali novità del contratto commercio 2011 sono le
festività, il periodo di prova, il preavviso dimissioni per l'apprendistato, i i termini di preavviso per le dimissioni nel commercio, gli obblighi e i diritti in caso di malattia e gli scatti di anzianità.
Il
rinnovo del contratto del commercio 2011 ha portato diverse novità, tra cui gli attesi aumenti degli stipendi di tutti i livelli del commercio e i nuovi minimi tabellari.
Tutti gli aumenti del CCNL commercio, due per ogni anno fino al 31 dicembre 2013, hanno decorrenza dal 1 gennaio 2011.

Aumenti lordi del 1 gennaio 2011:
  • Quadro - 17, 36 euro
  • I livello - 15,64 euro
  • II livello - 13,53 euro
  • III livello - 11,56 euro
  • IV livello - 10 euro
  • V livello - 9,03 euro
  • VI livello - 8,10 euro
  • VII livello - 6,94 euro
Aumenti lordi dal 1 settembre 2011:
  • Quadro - 22,57 euro
  • I livello - 20,33 euro
  • II livello - 17,59 euro
  • III livello - 15,03 euro
  • IV livello - 13 euro
  • V livello - 11,75 euro
  • VI livello - 10,54 euro
  • VII livello - 9,03 euro
Minimi tabellari retributivi lordi dal 1 gennaio 2011:
  • Quadro - 2408,25 euro
  • I livello - 1994,23 euro
  • II livello - 1792,59 euro
  • III livello - 1604,09 euro
  • IV livello - 1455,68 euro
  • V livello - 1363,47 euro
  • VI livello - 1275,27 euro
  • VII livello - 1169,5 euro
Con il rinnovo del contratto del commercio 2011, ci sono importanti novità anche per la malattia. Rimane invariata la retribuzione in caso di malattia che si distingueva in tre diverse tranche:
  1. 100% della retribuzione giornaliera per i primi tre giorni
  2. 75% della retribuzione giornaliera dal 4° al 20° giorno
  3. 100% della retribuzione giornaliera dal 21° giorno in poi (integrazione a carico dell'Inps)
Sindacati e Confcommercio hanno però con questo rinnovo (da fine febbraio 2011) introdotto una novità importante. Il punto numero 1 (cioè il 100% della retribuzione nei prime tre giorni) viene concesso solo nelle prime due malattie dell'anno di calendario (cioè dal 1 gennaio al 31 dicembre).
Alla terza e quarta malattia durante l'anno, nei primi tre giorni di malattia la retribuzione si dimezza (al 50%). A partire dalla quinta malattia durante l'anno, il punto numero 1, cioè i primi tre giorni di malattia, non si percepirà nessuna retribuzione.
Questo nuovo regolamento, relativo alla retribuzione dei primi tre giorni di malattia, non si applica nel caso di:
  • ricovero ospedaliero, day hospital ed emodialisi
  • malattia certificata con prognosi iniziale non inferiore ai 12 giorni
  • sclerosi multipla o progressiva e qualsiasi patologia grave e continuativa con terapie .
Il rinnovo del contratto del commercio 2011 ha portato una modifica anche del monte ore dei permessi retribuiti per tutti i nuovi assunti con il ccnl commercio.

Bisogna premettere che per le aziende sotto i 15 dipendenti le ore di permesso (ROL + ex-festività) sono un totale di 88 ore annue. Per le aziende invece sopra i 15 dipendenti i permessi annui sono 104 ore.

Il nuovo contratto stabilisce che tutti i nuovi assunti (dalla data del rinnovo), saranno riconosciuti per per i primi due anni di lavoro il 50% dei permessi suddetti (44 ore annue fino a 15 dipendenti e 52 ore annue superiori a 15 dipendenti).

Passati 4 anni dall'assunzione il lavoratore avrà a disposizione il 100% delle ore di permessi (come sopra, 88 ore e 104 ore).

In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto di apprendistato, tempo determinato o inserimento, i due anni al 50% decorrono dalla data della prima assunzione.
salvavita
Ulteriori approfondimenti seguiranno nei prossimi giorni.

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