il rinnovo del contratto del commercio 2011, porta importanti novità anche per la malattia. Rimane invariata la retribuzione in caso di malattia che si distingueva in tre diverse tranche:
1. 100% della retribuzione giornaliera per i primi tre giorni
2. 75% della retribuzione giornaliera dal 4° al 20° giorno
3. 100% della retribuzione giornaliera dal 21° giorno in poi (integrazione a carico dell'Inps)
Sindacati e Confcommercio hanno però con questo rinnovo introdotto una novità importante con decorrenza fine febbraio 2011, al punto numero 1 (cioè il 100% della retribuzione nei prime tre giorni) viene concesso solo nelle prime due malattie dell'anno di calendario (cioè dal 1 gennaio al 31 dicembre).
Per la terza e quarta malattia durante l'anno, nei primi tre giorni di malattia la retribuzione si dimezza (al 50%). A partire dalla quinta malattia durante l'anno, il punto numero 1, cioè i primi tre giorni di malattia, non si percepirà nessuna retribuzione.
Il nuovo regolamento, relativo alla retribuzione dei primi tre giorni di malattia, non si applica nel caso di:
Per la terza e quarta malattia durante l'anno, nei primi tre giorni di malattia la retribuzione si dimezza (al 50%). A partire dalla quinta malattia durante l'anno, il punto numero 1, cioè i primi tre giorni di malattia, non si percepirà nessuna retribuzione.
Il nuovo regolamento, relativo alla retribuzione dei primi tre giorni di malattia, non si applica nel caso di:
- ricovero ospedaliero, day hospital ed emodialisi
- malattia certificata con prognosi iniziale non inferiore ai 12 giorni
- sclerosi multipla o progressiva e qualsiasi patologia grave e continuativa con terapie salvavita