LE AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO
CHI NE HA DIRITTO
Sono
ammesse alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili:
1.
non vedenti e sordi;
2.
disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità
di
accompagnamento;
3.
disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o
affetti
da pluriamputazioni;
4.
disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
I
non vedenti sono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno
un residuo visivo
non
superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione. Gli
articoli
2,
3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138 individuano esattamente le varie
categorie di non
vedenti,
fornendo la definizione di ciechi totali, di ciechi parziali e di ipovedenti
gravi.
Per
quanto riguarda i sordi, l’art. 1 della Legge n. 68 del 1999 definisce
tali coloro che sono
colpiti
da sordità alla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.
I
disabili di cui ai punti 2 e 3 sono quelli che versano in una situazione
di handicap grave
prevista
dal comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992, certificata con
verbale
dalla
Commissione per l’accertamento dell’handicap (di cui all’art. 4 della citata
legge
n.
104 del 1992) presso la ASL.
In
particolare, i disabili di cui al punto 3 sono quelli che versano in una
situazione di handicap
grave
derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una
limitazione
permanente della deambulazione.
I
disabili di cui al punto 4 sono coloro che presentano ridotte o impedite
capacità motorie e
che
non risultano, contemporaneamente, “affetti da grave limitazione della capacità
di
deambulazione”.
Solo per tale categoria di disabili il diritto alle agevolazioni continua ad
essere
condizionato all’adattamento
del veicolo.
FONTE: AGENZIA ENTRATE.IT
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