Spese
di acquisto
Le spese
riguardanti l’acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili danno diritto a
una detrazione
d’imposta pari al
19% del loro ammontare.
Per mezzi di
locomozione s’intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli altri
veicoli
sopra elencati,
usati o nuovi. La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo)
nel corso di un
quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) e deve essere calcolata
su una spesa
massima di 18.075,99 euro.
È possibile
riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora
il primo veicolo
beneficiato risulti
precedentemente cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
In caso di furto,
la detrazione per il nuovo veicolo, riacquistato entro il quadriennio, spetta
al netto dell’eventuale
rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa
massima di
18.075,99 euro.
Per i disabili per
i quali, ai fini della detrazione, non è necessario l’adattamento del veicolo,
la soglia dei
18.075,99 euro vale solo per le spese di acquisto del veicolo, restandone
escluse
le ulteriori spese
per interventi di adattamento necessari a consentirne l’utilizzo da parte
del disabile (ad
esempio la pedana sollevatrice, ecc.); spese che, a loro volta, possono fruire
della detrazione
del 19%, in base a quanto illustrato più avanti.
Si può fruire dell’intera
detrazione per il primo anno oppure,in alternativa, optare per la sua
ripartizione in
quattro quote annuali di pari importo.
Spese
per riparazioni
Oltre che per le
spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse
quelle
di ordinaria
manutenzione.
Sono esclusi anche
i costi di esercizio quali il premio assicurativo, il carburante e il
lubrificante.
Anche in questo
caso la detrazione ai fini Irpef spetta nel limite di spesa di 18.075,99 euro,
nel quale devono
essere compresi sia il costo d’acquisto del veicolo che le spese di
manutenzione
straordinaria
relative allo stesso.
Tali spese, per
poter essere detratte, devono essere sostenute entro i 4 anni dall’acquisto.
Intestazione
del documento comprovante la spesa
Se il disabile è
titolare di redditi propri per un importo superiore a 2.840,51 euro, il
documento
di spesa deve
essere a lui intestato. Se, invece, il disabile è fiscalmente a carico, il documento
comprovante la spesa può essere indifferentemente intestato al disabile o alla
persona
di famiglia della
quale egli risulti a carico.
FONTE: agenzia entrate.it
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