L’esenzione dal
pagamento del bollo auto riguarda i veicoli indicati nel paragrafo 2 e nella
tabella di fine
capitolo, con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota
Iva
agevolata (2000
centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2800 centimetri cubici
per quelle diesel)
e spetta sia quando l’auto è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta
intestata a un
familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.
Le Regioni hanno la
potestà di ammettere a fruire dell’esenzione anche ulteriori categorie di
persone disabili
rispetto a quelle indicate nel paragrafo 1.
L’ufficio
competente
L’ufficio
competente ai fini dell’istruttoria di nuove pratiche di esenzione dal bollo
auto, cui il
disabile dovrà
rivolgersi, è l’Ufficio tributi dell’ente Regione. Nelle Regioni in cui tali
uffici non
sono stati istituiti
il disabile può rivolgersi all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.
Alcune regioni
(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia,
Toscana, Umbria) e
le province di Trento e Bolzano, per la gestione delle pratiche di esenzione
dal pagamento della
tassa automobilistica, si avvalgono dell’Aci.
Se il disabile
possiede più veicoli, l’esenzione spetta per uno solo dei veicoli che lui
stesso
potrà scegliere.
La targa dell’auto
prescelta dovrà essere indicata al competente Ufficio, al momento della
presentazione della
documentazione.
Restano esclusi
dall’esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati
(come
enti locali,
cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, eccetera).
Quello
che deve fare il disabile
Il disabile che ha
fruito dell’esenzione deve, per il primo anno, presentare o spedire per
raccomandata
A/R all’Ufficio
competente (della Regione o dell’Agenzia delle Entrate) la documentazione
indicata più
avanti, nell’apposito paragrafo.
La documentazione
va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento
non effettuato a
titolo di esenzione (un eventuale ritardo nella presentazione dei documenti
non comporta,
tuttavia, la decadenza dall’agevolazione in presenza delle condizioni
soggettive
stabilite dalla normativa vigente al momento).
Gli uffici che
ricevono l’istanza sono tenuti a trasmettere al sistema informativo dell’Anagrafe
tributaria
i dati contenuti
nella stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo
di
veicolo, eventuale
codice fiscale del proprietario di cui il richiedente risulta fiscalmente a
carico).
Gli uffici sono
tenuti a dare notizia agli interessati sia dell’inserimento del veicolo tra
quelli
ammessi all’esenzione,
sia dell’eventuale non accoglimento dell’istanza di esenzione.
L’esenzione dal
pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue
anche per gli anni
successivi, senza che il disabile sia tenuto a rifare l’istanza e ad inviare
nuovamente la
documentazione. Dal momento in cui vengono meno, però, le condizioni
per avere diritto
al beneficio (ad esempio, perché l’auto viene venduta) l’interessato è
tenuto a comunicarlo allo stesso
ufficio a cui era stata richiesta l’esenzione.
fonte: agenzia entrate.it
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