L’Agente della Riscossione, su richiesta del contribuente e nelle ipotesi
di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello
stesso, può concedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo,
fino ad un massimo di 72 rate mensili (art. 19 del D.P.R. n. 602/73 e
successive modificazioni ed integrazioni).
Si evidenzia che, in caso di mancato pagamento di due rate consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione: l’intero importo ancora dovuto diventa immediatamente riscuotibile in unica soluzione e non potrà più essere rateizzato (comma 3, lett. a), b) e c) del citato art. 19).
Si evidenzia che, in caso di mancato pagamento di due rate consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione: l’intero importo ancora dovuto diventa immediatamente riscuotibile in unica soluzione e non potrà più essere rateizzato (comma 3, lett. a), b) e c) del citato art. 19).
Importanti novità in materia di rateazione sono state introdotte con il
Decreto Legge 2 marzo 2012 convertito, con modificazioni, nella Legge 44/2012,
in base al quale:
·
è possibile chiedere un piano di dilazione a rate variabili e
crescenti anziché a rate costanti, fin dalla prima richiesta di
rateazione;
·
l'Agente della Riscossione non può iscrivere ipoteca nei confronti di un
contribuente che ha chiesto ed ottenuto di pagare a rate. L'ipoteca è
iscrivibile, nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia, solo se
l'istanza è respinta o se il debitore decade dal beneficio della rateazione;
·
il contribuente che ha ottenuto la rateazione non è più considerato
inadempiente e può partecipare alle gare di affidamento delle concessioni o
degli appalti di lavori, forniture e servizi;
·
si decade dal beneficio della dilazione se non sono pagate due rate
consecutive. Precedentemente era prevista la decadenza con il mancato pagamento
della prima rata o successivamente di due rate anche non consecutive.
Il contribuente che dimostri il peggioramento della situazione di
difficoltà economica posta a base della concessione della prima dilazione, può
richiedere una proroga per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi nei
casi di rateazioni concesse entro il 28 dicembre 2011 per le quali sia
intervenuta una decadenza.
Per tutte le rateazioni concesse successivamente a tale data, la proroga è concedibile purché la rateazione non sia scaduta o non sia stata già precedentemente prorogata.
In entrambi i casi la proroga può essere richiesta una sola volta.
Per tutte le rateazioni concesse successivamente a tale data, la proroga è concedibile purché la rateazione non sia scaduta o non sia stata già precedentemente prorogata.
In entrambi i casi la proroga può essere richiesta una sola volta.
Il cittadino che ha ottenuto la rateazione del debito dispone dei seguenti
canali di pagamento:
·
presso gli Sportelli del
concessionario della riscossione ubicati all'interno del
territorio della propria provincia di riferimento;
·
presso gli Sportelli postali, mediante il bollettino di conto corrente
postale F35;
·
in banca, mediante bonifico bancario;
·
mediante bonifico bancario on-line;
·
mediante bollettino RAV presso: sportelli postali/bancari, on-line sui
siti internet di banche, poste o Riscossione Sicilia.
I bollettini RAV relativi alle prime sei rate vengono
stampati dall'Agente della Riscossione in fase di accettazione dell'istanza e
consegnati al contribuente "brevi manu" o inviati per raccomandata
A/R / Posta Elettronica Certificata unitamente al piano di ammortamento; i
successivi, invece, sono stampati ed inviati a cura di Equitalia Servizi
S.p.A., ferma restando comunque la possibilità di stamparli a richiesta dell'interessato,
presso l'Agente della Riscossione competente.
fonte:: equitalia spa
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