Pensioni di vecchiaia e di anzianità
Per le persone che matureranno il diritto al pensionamento di vecchiaia o di anzianità a partire dal prossimo anno, la decorrenza della pensione non sarà più disciplinata in base al tipo di trattamento (pensione di vecchiaia, con 40 anni di contribuzione, di anzianità con meno di 40 anni di contributi), ma verrà unificata in una sola finestra, detta “mobile” o a “scorrimento”.
Per le persone che matureranno il diritto al pensionamento di vecchiaia o di anzianità a partire dal prossimo anno, la decorrenza della pensione non sarà più disciplinata in base al tipo di trattamento (pensione di vecchiaia, con 40 anni di contribuzione, di anzianità con meno di 40 anni di contributi), ma verrà unificata in una sola finestra, detta “mobile” o a “scorrimento”.
Infatti, a partire dall’anno 2011, una volta maturati i requisiti anagrafici e/o contributivi, il trattamento pensionistico decorrerà trascorsi 12 mesi per i lavoratori dipendenti e 18 mesi per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni mezzadri) e iscritti alla gestione separata (parasubordinati).
Le nuove decorrenze si applicheranno anche per le pensioni con 40 anni di contribuzione. Infatti, contrariamente a quanto inizialmente comunicato dal Governo non è stata prevista la salvaguardia per questi trattamenti. In questi casi, l’attesa è ancora più penalizzante considerato che l’ulteriore contribuzione versata dopo i 40 anni non viene utilizzata ai fini del calcolo della pensione.
Va sottolineato che, così come stabilito dall’art. 6, comma 2-bis, del decreto legge n. 248/2007 (convertito in legge n. 31/2008), nei casi di raggiungimento del 65° anno di età, il divieto di licenziamento nel settore privato è prorogato fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico. Un'analoga norma di salvaguardia, nel settore pubblico non è prevista, ma è auspicabile che venga tempestivamente definita.
In sede di conversione in legge è stato disposto che le nuove finestre si applicheranno anche alle pensioni di vecchiaia con età previste dagli specifici ordinamenti, quindi anche alle pensioni di “vecchiaia anticipata” (prevista per dipendenti invalidi all’80%, non vedenti, iscritti al fondo Volo, marittimi, minatori, ecc.).
Le nuove decorrenze opereranno anche per le pensioni di vecchiaia liquidate con il sistema di calcolo contributivo. L'impatto sugli uomini, sulle lavoratrici del pubblico impiego (per le quali dal 2012 l’età pensionabile slitterà a 65 anni) e sulle pensioni di vecchiaia totalizzate rischia di essere ancor più penalizzante poiché, andando in pensione a 66 anni (se dipendenti) o a 66 anni e mezzo (se autonomi e parasubordinati o richiedenti pensioni di vecchiaia totalizzate senza diritto autonomo a pensione), la pensione o la quota di pensione da liquidare con il sistema di calcolo contributivo sarà determinata applicando il “coefficiente di trasformazione” previsto per il 65° anno di età.
La norma, infatti, non ha previsto da subito di aggiungere alla tabella dei coefficienti, quelli per gli ultrasessantacinquenni
La norma, infatti, non ha previsto da subito di aggiungere alla tabella dei coefficienti, quelli per gli ultrasessantacinquenni
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