mercoledì 22 dicembre 2010

LAVORATORE STRANIERO COME QUANDO PERCHE'

Tutti i cittadini che non appartengono ai Paesi dell’Unione europea possono entrare in Italia presentando il passaporto e, nei casi in cui è richiesto, il visto rilasciato nel loro Paese di provenienza. Una volta in Italia, richiederanno il permesso di soggiorno che avrà motivazione uguale a quella descritta sul visto. Non va richiesto il permesso qualora il soggiorno per affari sia inferiore a tre mesi. I cittadini dell’Unione europea, invece, non hanno bisogno di permesso per soggiornare in Italia.
L’ingresso nel territorio italiano è consentito soltanto agli stranieri che:
- si presentano attraverso un valico di frontiera;
- siano in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio equivalente riconosciuto valido per l’attraversamento delle frontiere (per visualizzare l’elenco dei documenti equivalenti al passaporto (in allegato all'articolo)
- abbiano un visto di ingresso o di transito, nei casi in cui è richiesto;
- non siano segnalati al sistema informativo Schengen ai fini della non ammissione;
- non siano considerati pericolosi per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la salute pubblica o le relazioni internazionali;
- dimostrino di avere mezzi finanziari per il loro sostentamento (visualizzare tabella per la determinazione dei mezzi di sussistenza richiesti per l’ingresso nel territorio nazionale) e abbiano a disposizione la somma necessaria al rimpatrio, eventualmente dimostrabile con l’esibizione del biglietto di ritorno.

Gli stranieri in ingresso sono sottoposti ai controlli di frontiera, doganali, valutari e sanitari. Lo straniero sprovvisto anche solo di uno dei requisiti richiesti può essere respinto alla frontiera. Il provvedimento può essere attuato dalle Autorità di frontiera anche in presenza di regolare visto d’ingresso o di transito.
Per lo straniero che proviene da Paesi che non applicano l’Accordo di Schengen, chiarisce il sito del ministero dell’Interno, l’obbligo di rendere la dichiarazione di presenza è soddisfatto con l’apposizione del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio al momento del controllo di frontiera. Invece, lo straniero che proviene da Paesi che applicano l’Accordo di Schengen dovrà presentare la dichiarazione di presenza (in allegato all'articolo), entro otto giorni dall’ingresso, al questore della provincia in cui si trova.
Per chi alloggia in strutture alberghiere la dichiarazione di presenza è resa dall’albergatore e sottoscritta dallo straniero. La copia di queste dichiarazioni sarà consegnata allo straniero per essere esibita ad ogni richiesta da parte degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
Dall’8 agosto 2009 è introdotto il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato italiano (legge 94 del 15/7/2009). Pertanto, chi entra o soggiorna in maniera irregolare in Italia commette il reato di immigrazione clandestina, punito con un’ammenda da 5.000 a 10.000 euro. I cittadini stranieri che entrano o soggiornano in Italia illegalmente sono sottoposti a processo davanti al giudice di pace con espulsione per direttissima.
Chi arriva in Italia per la prima volta ha, in generale, 8 giorni di tempo per chiedere il permesso di soggiorno.
Documenti da presentare per il rilascio del permesso di soggiorno
Per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno è necessario presentare:
- il modulo di richiesta;
- il passaporto, o altro documento di viaggio equivalente, in corso di validità con il relativo visto di ingresso, se richiesto;
- una fotocopia del documento stesso;
- 4 foto formato tessera, identiche e recenti;
- un contrassegno telematico da 14,62 euro;
- la documentazione necessaria al tipo di permesso di soggiorno richiesto;
- il versamento di un contributo compreso tra gli 80 e i 200 euro. Le modalità di pagamento saranno stabilite con decreto del ministero delle Finanze di concerto con il ministero dell’Interno.

Chi è già in Italia e ha il permesso di soggiorno in scadenza, deve chiedere il rinnovo almeno 60 giorni prima della scadenza. La validità del permesso di soggiorno è la stessa del visto d’ingresso:
- fino a sei mesi per lavoro stagionale e fino a nove mesi per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione;
- fino ad un anno, per la frequenza di un corso per studio o formazione professionale ovviamente documentato;
- fino a due anni per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari.
Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre mesi, non devono chiedere il permesso di soggiorno.

Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
Dall’8 gennaio 2007, la carta di soggiorno per cittadini stranieri è stata sostituita dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Questo tipo permesso di soggiorno è a tempo indeterminato e può essere richiesto solo da chi possiede un permesso di soggiorno da almeno 5 anni.
La domanda va presentata:
- presso gli uffici postali;- oppure, senza utilizzare il kit, ci si può recare presso i Comuni che offrono questo servizio (in allegato Comuni coinvolti nella sperimentazione);
- presso i Patronati (in allegato)
Alla domanda è necessario allegare:
- copia del passaporto o documento equipollente, in corso di validità;
- copia della dichiarazione dei redditi (il reddito deve essere superiore all’importo annuo dell’assegno sociale); per i collaboratori domestici (colf/badanti): esibizione dei bollettini Inps o estratto contributivo analitico rilasciato dall’Inps;
- certificato casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali;
- un alloggio idoneo documentato se la domanda è presentata anche per i familiari;
- copie delle buste paga relative all’anno in corso;
- documentazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia;
- bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico (euro 27,50);
- contrassegno telematico da euro 14,62. Il costo della raccomandata è di euro 30.
Il permesso di soggiorno CE non può essere rilasciato a chi è pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato. La richiesta può essere presentata anche per il coniuge, i figli minori e, se a carico, per i figli maggiorenni e per i propri genitori.

Con il permesso di soggiorno CE è possibile:
- entrare in Italia senza visto;
- svolgere attività lavorativa;
- usufruire dei servizi e delle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione;
- partecipare alla vita pubblica locale.
Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno CE, rilasciato da altro Stato membro, può rimanere in Italia oltre i 3 mesi, per:
- esercitare un’attività economica come lavoratore regolare;
- frequentare corsi di studio o di formazione professionale;
- soggiornare, dimostrando di avere sufficienti mezzi di sostentamento (reddito superiore al doppio dell’importo minimo previsto per l’esenzione della spesa sanitaria) e stipulando un’assicurazione sanitaria per l’intero periodo del soggiorno. In questo caso lo straniero titolare ottiene un permesso di soggiorno mentre ai familiari verrà rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.

Divieti e revoche del permesso di soggiorno CE
Non è possibile richiedere il permesso di soggiorno CE nei seguenti casi:
- per motivi di studio o formazione professionale;
- per soggiorni a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari;
- per asilo o in attesa del riconoscimento dello status di rifugiato;
- per possesso di un permesso di soggiorno di breve durata;
- ai diplomatici, i consoli, i soggetti che godono di funzioni equiparate e i membri di rappresentanze accreditate presso organizzazioni internazionali di carattere universale.
Il permesso di soggiorno CE è revocato:
- se acquisito fraudolentemente;
- in caso di espulsione;
- quando vengono a mancare le condizioni per il rilascio;
- in caso di assenza dal territorio dell’Unione per un periodo di 12 mesi consecutivi;
- in caso di ottenimento di un permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di un altro Stato membro dell’Unione europea;
- in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a 6 anni.

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