Buongiorno,
un breve messaggio e una piccola critica va fatta da questo blog e da chi scrive a un ente che dovrebbe rappresentare il paese come efficienza e rapidità nell'erogazione delle prestazioni e che invece si è dimostrato una delusione.
-sgravi su somme iscritte a ruolo e non dovute,tempi di oltre 18 mesi;
-concessione indennità di disoccupazione,aspi,minisaspi tempi di oltre 90 gg,
-e ora la Naspi? previsione per istruttorie ed erogazioni di otre 120 gg .
Tutto ciò è veramente grave anzi gravissimo, siamo a disposizione se l'Ente interesssato volesse smentire ,quanto da noi asserito in seguito a presa visione di documenti inviateci dai lettori
il consulente fiscale online
il Fondatore
INVIATE I VOSTRI QUESITI SU FISCO,TRIBUTI E LAVORO A : PASQUALEAIR@TISCALI.IT VI ASPETTIAMO E RICORDATE DI SOSTENERE QUEST BLOG CON UNA DONAZIONE DI ALMENO EURO 5 E RICEVERETE GRATIS UNA NEWS LETTER VIA EMAIL CON NOVITA' OGNI MESE SU FISCO,LAVORO E TRIBUTI
martedì 30 giugno 2015
lunedì 29 giugno 2015
IMU E TASI RAVVEDIMENTO BREVE ENTRO IL 30 GIUGNO 2015
Per i contribuenti che non hanno ancora
versato si ricorda che entro il 30 giugno è possibile regolarizzarsi
pagando una mini sanzione (0,2% per ogni giorno di ritardo fino al 14°
giorno). Sempre entro il 30 giugno è possibile sanare le irregolarità
relative all'Imu/Tasi 2014, utilizzando il ravvedimento lungo. Ecco
un breve riepilogo su tutte le possibilità di ravvedersi.
Ravvedimento Imu e Tasi, tutte le possibilità
Anche per l'Imu e per la Tasi, come per gli altri
tributi, in caso di omesso (anche parziale) versamento si applica la sanzione
del 30%, prevista dall’art. 13 co. 2 del DLgs. 471/97.
Il contribuente che intende porre rimedio alla dimenticanza o
all'errore, ha varie possibilità di regolarizzarsi.
1.
Entro 14 giorni dalla violazione è possibile ravvedersi
con una riduzione della sanzione a 1/15 per ogni giorno di ritardo. La
sanzione sarà quindi dello 0,2% per il 1° giorno, dello 0,4% per il secondo
giorno e così via fino al 2,8% il 14° giorno.
2. Se i 14 giorni sono
passati, è possibile usufruire del c.d. "ravvedimento breve",
entro 30 giorni dalla commissione della violazione, con la riduzione della
sanzione a 1/10. La sanzione quindi diventa del 3%.
3. Decorsi inutilmente i
30 giorni, è possibile ravvedersi con la riduzione della sanzione a 1/9 (sanzione
3,33%), usufruendo del nuovo "ravvedimento intermedio",
introdotto dalla Finanziaria 2015. Che i 90 giorni decorrino dal termine di
versamento, e non da quello di presentazione della dichiarazione, è stato
confermato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 23/E/2015).
4. Se il ritardo è
superiore a 90 giorni è possibile sanare la propria posizione tramite il c.d.
"ravvedimento lungo", entro il termine di presentazione
della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa
la violazione. In tal caso la sanzione sale al 3,75% (1/8). E' stata l'Agenzia
delle Entrate, con la circolare 23/E/2015, a chiarire che il ravvedimento
lungo, per la Tasi e per l'Imu, scade con il termine di presentazione della
dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la
violazione, e non entro un anno dall'omissione del pagamento.
La finanziaria 2015 ha inserito ulteriori
ipotesi di ravvedimento:
·
quello ultrannuale, lett. b-bis) del comma 1 dell'art. 13 del D.lgs.
472/97;
·
quello lunghissimo, lett. b-ter) dell’art. 13 co. 1 del DLgs. 472/97;
venerdì 26 giugno 2015
LAVORO-GARANZIA GIOVANI
La Garanzia
Giovani è il Piano Europeo per la
lotta alla disoccupazione giovanile. Con questo obiettivo sono stati previsti
dei finanziamenti per i Paesi Membri con tassi di disoccupazione superiori
al 25%, che saranno investiti in politiche attive di orientamento,
istruzione e formazione e inserimento al lavoro, a sostegno dei giovani che non
sono impegnati in un'attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico
o formativo
In sinergia
con la Raccomandazione europea del 2013, l'Italia dovrà garantire ai
giovani al di sotto dei 30 anni un'offerta qualitativamente valida di
lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio, entro 4 mesi
dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione
formale.
Se sei un giovane tra i 15 e i 29 anni, residente
in Italia – cittadino comunitario o straniero extra UE, regolarmente
soggiornante – non impegnato in un’attività lavorativa né inserito
in un corso scolastico o formativo, la Garanzia Giovani è un’iniziativa
concreta che può aiutarti a entrare nel mondo del lavoro, valorizzando le tue
attitudini e il tuo background formativo e professionale.
Programmi,
iniziative, servizi informativi, percorsi personalizzati, incentivi: sono
queste le misure previste a livello nazionale e regionale per offrire
opportunità di orientamento, formazione e inserimento al lavoro, in un’ottica
di collaborazione tra tutti gli attori pubblici e privati coinvolti.
Per stabilire
in modo opportuno il livello e le caratteristiche dei servizi erogati e
aumentarne l'efficacia, si è scelto di introdurre un sistema di profiling
che tenga conto della distanza dal mercato del lavoro, in un'ottica di
personalizzazione delle azioni erogate: una serie di variabili, territoriali,
demografiche, familiari e individuali profilano il giovane permettendo così di
regolare la misura dell'azione in suo favore. Dall' 1 febbraio 2015 le
modalità di calcolo del profiling sono aggiornate a seguito del
Decreto Direttoriale del 23 gennaio 2015 n.10, che mette fine alla
fase di sperimentazione avviata l'1 maggio 2014
I corsi di
formazione legati alla Garanzia Giovani, si basano su un sistema che premia gli enti
incaricati di gestirli, più che i partecipanti. In quasi tutte le Regioni, il
70% dei compensi spettanti ai formatori viene infatti erogato subito,
mentre soltanto il 30% dipende dai risultati raggiunti, cioè
dall'efficacia dimostrata nell'aiutare i giovani a trovare un impiego. Per
questo, Libera e il Gruppo Abele chiedono al ministro del Lavoro, Giuliano
Poletti, di fare un atto di coraggio per smascherare i corsi inutili. La
soluzione consiste nel seguire l'esempio virtuoso del Piemonte, unica
Regione in Italia che ha scelto di concedere il 50% dei compensi spettanti ai
formatori all’atto dell’attivazione dei corsi e la restante metà solo quando le
attività di training professionale ottengono un successo. Chi non porta a casa
il risultato, insomma, in Piemonte verrà pagato molto meno.
mercoledì 24 giugno 2015
MESSAGGIO DEL FONDATORE
Buonasera,
a tutti i lettori che faranno una donazione di almeno euro 5 (cinque), per aiutare il blog a continuare ,sarà inviata a mezzo emaiil una news letter mensile per una durata di mesi 12 contenente tutte le novità su:
-fisco
-lavoro
-tributi
-offerte di lavoro
-bonus e fondo perduto
Vi aspetto numerosi
il fondatore
a tutti i lettori che faranno una donazione di almeno euro 5 (cinque), per aiutare il blog a continuare ,sarà inviata a mezzo emaiil una news letter mensile per una durata di mesi 12 contenente tutte le novità su:
-fisco
-lavoro
-tributi
-offerte di lavoro
-bonus e fondo perduto
Vi aspetto numerosi
il fondatore
BONUS BEBE' 2015
Il bonus bebè è una misura, voluta
dalla Finanziaria 2015, per incentivare la natalità e contribuire alle spese
della famiglia. Inizialmente avrebbe dovuto essere a favore di una grossa
platea di contribuenti ma poi, in sede di approvazione definitiva della legge,
si è deciso di circoscrivere l'agevolazione per i soggetti più svantaggiati. Per
fruire dell'agevolazione bisogna fare apposita domanda all'INPS, secondo la
procedura stabilita con il Dpcm del 27.02.2015 e con la circolare INPS n. 93
dell'8.5.2015.
Bonus bebè: le condizioni da avere
Il bonus è riconosciuto ai nuclei
familiari per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31
dicembre 2017, fino ai tre anni di vita del bambino o fino ai tre
anni d'ingresso del figlio adottivo nel nucleo familiare. Per
"ingresso nel nucleo famigliare" si intende la data nella quale la
sentenza di adozione è divenuta definitiva. L'assegno spetta anche in
caso di affidamento preadottivo del minore (L'affidamento preadottivo è
quel periodo di convivenza antecedente alla pronuncia definitiva di adozione,
in cui il bambino convive con la coppia aspirante alla sua adozione), disposto
dal 1° gennaio 2015 al 31.12.2017. Se il figlio è stato adottato nel triennio
2015-2017 ma è entrato in famiglia a titolo di affidamento preadottivo in data
antecedente al 1° gennaio 2015, l'assegno spetta comunque per un triennio, ma a
decorrere dal 1° gennaio 2015.
L'agevolazione spetta a condizione
che il nucleo famigliare del genitore richiedente, al momento di
presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in
possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 Euro.
Il bonus viene erogato su domanda del genitore, anche
affidatario, in possesso anche dei seguenti requisiti:
·
cittadinanza italiana, o di uno Stato dell'Unione Europea o, in caso di
cittadino extracomunitario, con permesso di soggiorno UE;
·
residenza in Italia;
·
convivenza con il figlio (figlio e genitore richiedente devono essere
coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune).
Se il genitore richiedente è un minore,
o incapace di agire per altri motivi, la domanda può essere presentata da
legale rappresentante in nome e per conto del genitore incapace. I requisiti,
tuttavia, devono essere posseduti dal genitore minore o incapace.
Bonus bebè: a quanto ammonta
Il bonus è pari a:
·
960 Euro annui (80 Euro al mese) se il valore
dell'ISEE non è superiore a 25.000 Euro annui;
·
1.920 Euro annui (160 Euro al mese) se il valore
dell'ISEE non è superiore a 7.000 Euro annui;
spetta per ogni figlio nato o
adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017,
a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso del minore nel nucleo familiare
fino al compimento del terzo anno d'età del bambino o fino al terzo anno di
ingresso del minore nel nucleo familiare.
L'assegno è erogato per un massimo di
36 mensilità, a partire dal mese di nascita/ingresso in famiglia.
In via transitoria, per i figli adottati
nel triennio 2015-2017, ma entrati in famiglia adottiva prima del 1° gennaio
2015 a titolo di affidamento preadottivo, il bonus è riconosciuto per tre anni
a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Bonus bebè: come inviare la domanda
Per poter fruire dell'agevolazione occorre
presentare apposita domanda entro 90 giorni dalla data di nascita o dalla data
di ingresso del minore nel nucleo famigliare (per affidamento preadottivo o
adozione).
Se la domanda è presentata oltre il
termine di 90 giorni, il bonus viene erogato dal mese di presentazione della
domanda.
Ai fini del computo dei 90 giorni si fa
riferimento all'art. 2963 del C.c., secondo cui il termine si computa secondo
il calendario comune, non si conta il giorno iniziale e il termine avviene con
lo spirare dell'ultimo istante del giorno feriale. Se il termine scade di
giorno festivo, è prorogato al giorno seguente non festivo.
La domanda va presentata telematicamente all'INPS, mediante:
·
il portale
dell'INPS,
accessibile direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo seguendo il
percorso:
o
Servizi per il cittadino -> autenticazione con PIN -> Invio domande
di prestazioni a sostegno del reddito -> assegno di natalità -> Bonus
bebè
·
il Contact Center Integrato ai numeri:
o
803164 numero gratuito da rete fissa;
o
06164164 numero da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza
chiamante;
·
patronati, attraverso i servizi offerti dagli
stessi.
Il provvedimento di accoglimento o rigetto della domanda è consultabile dal
sito web, accedendo al proprio profilo:
Servizi per il cittadino -> autenticazione con PIN -> Invio domande
di prestazioni a sostegno del reddito -> assegno di natalità -> Bonus
bebè --> Consultazione domande -->Documenti correlati
L'INPS provvede al pagamento del bonus
bebè
Il pagamento del bonus viene
effettuato dall'INPS in rate mensili di 80 Euro (160 Euro per ISEE non
superiore a 7.000 € annui), secondo le modalità indicate dal richiedente nella
domanda.
Se la domanda è presentata entro i 90
giorni, il primo pagamento corrisponde alle mensilità maturate fino a quel
momento.
Bonus bebè: cause di decadenza
Il pagamento del bonus viene
interrotto a partire dal mese successivo all'effettiva conoscenza di uno dei
seguenti eventi che determinano la decadenza:
1.
Decesso del figlio
2.
Revoca dell'adozione
3.
Decadenza dell'esercizio della responsabilità genitoriale
4.
Affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la
domanda
5.
Affidamento del minore a terzi
L'interruzione avviene anche a seguito
di perdita dei requisiti di legge o provvedimento negativo del
giudice che determina il venir meno dell'affidamento preadottivo.
Il richiedente entro 30 giorni deve
comunicare all'INPS il verificarsi di una causa di decadenza. E' importante che
la comunicazione sia tempestiva per evitare il generarsi di un pagamento
indebito e la successiva azione di recupero da parte dell'INPS.
FONTE: FISCO E TASSE
TERRENI RIVALUTAZIONE CON LEGGE DI STABILITA' 2015
La legge di
stabilità per il 2015 (articolo 1, commi 626 e 627, legge 190/2014) ha aperto
una nuova finestra, in riferimento ai beni posseduti alla data del 1° gennaio
2015, per usufruire del regime che consente di pagare un’imposta sostitutiva
sulle rivalutazioni delle partecipazioni non negoziate nei mercati
regolamentati o dei terreni, edificabili o con destinazione agricola, così da
ridurre (se non addirittura azzerare) la plusvalenza tassabile in caso di
cessione (la norma originaria risale alla Finanziaria 2002, articoli 5 e 7
della legge 448/2002).
I contribuenti interessati, entro martedì 30 giugno, devono munirsi di perizia giurata di stima del bene ed effettuare il versamento della relativa imposta.
Possono avvalersi dell’opportunità:
I contribuenti interessati, entro martedì 30 giugno, devono munirsi di perizia giurata di stima del bene ed effettuare il versamento della relativa imposta.
Possono avvalersi dell’opportunità:
le
persone fisiche titolari di terreni e partecipazioni al di fuori dell’attività
d’impresa
le
società semplici e i soggetti assimilati
gli
enti non commerciali, in relazione ai beni che non rientrano nell’attività
commerciale
i
non residenti, per le plusvalenze imponibili in Italia
le
società di capitali che hanno riacquisito, a fine giudizio, la piena titolarità
dei beni oggetto di misure cautelari nel periodo di applicazione della norma
(circolare 47/2011).
Primo passo, la
perizia giurata
L’imposta sostitutiva presume, quindi, una perizia giurata, i cui valori siano riferiti al 1° gennaio 2015. La valutazione deve essere predisposta da un professionista abilitato, ossia:
L’imposta sostitutiva presume, quindi, una perizia giurata, i cui valori siano riferiti al 1° gennaio 2015. La valutazione deve essere predisposta da un professionista abilitato, ossia:
commercialisti,
ragionieri, periti commerciali e revisori legali dei conti, per quanto riguarda
le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati
ingegneri,
architetti, geometri, agronomi, agrotecnici, periti agrari e industriali edili,
per quel che concerne i terreni.
In entrambe le
eventualità, inoltre, buona anche la stima dei periti regolarmente iscritti
alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (regio decreto
2011/1934).
Terminato il lavoro del professionista, le perizie possono essere presentate, indifferentemente, alla cancelleria del tribunale, al giudice di pace oppure al notaio.
Il contribuente deve conservare l’atto e i dati del suo redattore per mostrarli o trasmetterli, se richiesti, all’Agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui è la società a richiedere la stima, la relativa spesa può essere dedotta dal reddito d’impresa nell’esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi; se, invece, la perizia occorre ai soci, l’importo va a incrementare il costo rivalutato delle partecipazioni.
Applicando il medesimo criterio, i costi per la perizia dei terreni e carico del contribuente, aumentano il valore iniziale dei fondi, da prendere in considerazione per il calcolo della plusvalenza.
La perizia giurata asseverata in data successiva al rogito (purché entro il termine del 30 giugno), non comporta decadenza dall’agevolazione.
Calcolo, scomputo e poi in cassa
La procedura di rideterminazione del costo (o valore) di acquisto può comportare, in caso di cessione, un notevole risparmio fiscale. Infatti, in mancanza della perizia e del versamento dell’imposta sostitutiva (da calcolare sul valore attribuito dalla perizia), l’importo della plusvalenza imponibile (articolo 67 del Tuir) può risultare decisamente più rilevante.
La Stabilità 2015, però, oltre a prevedere la nuova chance di rivalutazione, ne ha rivisto le percentuali di tassazione: ora, la sostitutiva da applicare è del 4%, per le partecipazioni non qualificate, e dell’8%, per le partecipazioni qualificate e per i terreni.
L’imposta versata per precedenti analoghe operazioni può essere scomputata da quella somma dovuta in base all’ultima stima.
La rideterminazione può essere effettuata anche quando il valore del bene è diminuito.
È arrivato il momento di passare in cassa.
A proposito di versamenti, la data del 30 giugno interessa tutti i contribuenti coinvolti, perché costituisce, contemporaneamente, sia il termine per pagare l’imposta in un’unica soluzione sia la scadenza della prima delle tre rate in cui è possibile suddividere l’importo complessivo. Le altre due quote – alle quali dovrà essere aggiunto il 3% annuo di interessi – andranno versate entro il 30 giugno 2016 e il 30 giugno 2017.
Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico. I non titolari di partita Iva possono presentare la delega di pagamento anche presso banche, agenzie postali o concessionari della riscossione. I codici tributo sono:
Terminato il lavoro del professionista, le perizie possono essere presentate, indifferentemente, alla cancelleria del tribunale, al giudice di pace oppure al notaio.
Il contribuente deve conservare l’atto e i dati del suo redattore per mostrarli o trasmetterli, se richiesti, all’Agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui è la società a richiedere la stima, la relativa spesa può essere dedotta dal reddito d’impresa nell’esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi; se, invece, la perizia occorre ai soci, l’importo va a incrementare il costo rivalutato delle partecipazioni.
Applicando il medesimo criterio, i costi per la perizia dei terreni e carico del contribuente, aumentano il valore iniziale dei fondi, da prendere in considerazione per il calcolo della plusvalenza.
La perizia giurata asseverata in data successiva al rogito (purché entro il termine del 30 giugno), non comporta decadenza dall’agevolazione.
Calcolo, scomputo e poi in cassa
La procedura di rideterminazione del costo (o valore) di acquisto può comportare, in caso di cessione, un notevole risparmio fiscale. Infatti, in mancanza della perizia e del versamento dell’imposta sostitutiva (da calcolare sul valore attribuito dalla perizia), l’importo della plusvalenza imponibile (articolo 67 del Tuir) può risultare decisamente più rilevante.
La Stabilità 2015, però, oltre a prevedere la nuova chance di rivalutazione, ne ha rivisto le percentuali di tassazione: ora, la sostitutiva da applicare è del 4%, per le partecipazioni non qualificate, e dell’8%, per le partecipazioni qualificate e per i terreni.
L’imposta versata per precedenti analoghe operazioni può essere scomputata da quella somma dovuta in base all’ultima stima.
La rideterminazione può essere effettuata anche quando il valore del bene è diminuito.
È arrivato il momento di passare in cassa.
A proposito di versamenti, la data del 30 giugno interessa tutti i contribuenti coinvolti, perché costituisce, contemporaneamente, sia il termine per pagare l’imposta in un’unica soluzione sia la scadenza della prima delle tre rate in cui è possibile suddividere l’importo complessivo. Le altre due quote – alle quali dovrà essere aggiunto il 3% annuo di interessi – andranno versate entro il 30 giugno 2016 e il 30 giugno 2017.
Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico. I non titolari di partita Iva possono presentare la delega di pagamento anche presso banche, agenzie postali o concessionari della riscossione. I codici tributo sono:
8055, per le partecipazioni non
negoziate nei mercati regolamentati
8056, per i terreni edificabili o con
destinazione agricola.
Se salta lo
scomputo, entra in gioco la riserva
L’imposta versata in occasione di precedenti rideterminazioni e non recuperata con l’ultima procedura effettuata può comunque essere richiesta a rimborso. I termini di decadenza per la presentazione della relativa istanza sono quelli ordinari, ossia 48 mesi, che decorrono, in questo caso, dal pagamento dell’intera somma o della prima rata dovuta per effetto della rivalutazione più recente.
Trovandoci nel pieno della stagione dedicata alla dichiarazione dei redditi, appare opportuno ricordare che, nel modello Unico Pf 2015, i dati sulle rivalutazioni dei terreni riferibili al 1° gennaio 2014, per le quali è stata pagata l’imposta sostitutiva entro lo scorso 30 giugno, trovano posto nei righi da RM20 a RM22, quelli relativi alle partecipazioni nei righi RT 105 e 106; Unico Sc 2015, invece, riserva a tali dati i righi da RQ58 a RQ61.
FONTE: FISCO OGGI.ITL’imposta versata in occasione di precedenti rideterminazioni e non recuperata con l’ultima procedura effettuata può comunque essere richiesta a rimborso. I termini di decadenza per la presentazione della relativa istanza sono quelli ordinari, ossia 48 mesi, che decorrono, in questo caso, dal pagamento dell’intera somma o della prima rata dovuta per effetto della rivalutazione più recente.
Trovandoci nel pieno della stagione dedicata alla dichiarazione dei redditi, appare opportuno ricordare che, nel modello Unico Pf 2015, i dati sulle rivalutazioni dei terreni riferibili al 1° gennaio 2014, per le quali è stata pagata l’imposta sostitutiva entro lo scorso 30 giugno, trovano posto nei righi da RM20 a RM22, quelli relativi alle partecipazioni nei righi RT 105 e 106; Unico Sc 2015, invece, riserva a tali dati i righi da RQ58 a RQ61.
STUDI DI SETTORE E LORO VALENZA
Le conclusioni cui giunge lo
studio ribadiscono che l’accertamento basato sugli studi di settore non può
fondarsi esclusivamente sullo scostamento tra quanto dichiarato a titolo di
ricavi e quanto emerge in via generalizzata dallo strumento presuntivo. Al
contrario, la differenza deve essere suffragata da ulteriori elementi di prova
che emergano nella fase di contraddittorio con il contribuente. Inoltre,
laddove nel contraddittorio il contribuente abbia proposto le sue deduzioni a
giustificazione dell’asserito scostamento, la motivazione dell’avviso di
accertamento deve contenere un’adeguata replica in termini probatori poiché, in
caso contrario, l’atto impositivo è nullo per difetto di
motivazione (cfr. pag. 123 del documento). In particolare, le
presunzioni «gravi, precise e concordanti»
indicate dall’art. 39, D.P.R. 600/1973 non possono essere costituite dallo
«scostamento» rispetto agli «standard» ma, al contrario, devono essere
individuate, volta per volta, sul caso concreto all’esito del contraddittorio
con il contribuente.
La medesima Corte di Cassazione,
con le sentenze emesse dalle Sezioni Unite il 18
dicembre 2009, nn. 26635 - 26636 – 26637 – 26638 ha fermato la massima in forza della quale gli studi
di settore costituiscono esclusivamente un sistema di presunzioni semplici, che
devono necessariamente essere personalizzate nell’ambito del contraddittorio.
A seguito di queste importanti
pronunce giurisprudenziali, la stessa Agenzia delle Entrate, con C.M. 14 aprile 2010, n. 19/E, ha addirittura suggerito
agli Uffici l’abbandono dei contenziosi relativi ad avvisi di accertamento basati
unicamente sull’applicazione degli studi di settore.
martedì 23 giugno 2015
MOBBING-MESSAGGIO DEL FONDATORE
nel corso dell'anno 2015,ho ricevuto molte richieste di chiarimenti su come procedere in caso di mobbing.
le mie risposte sono state,molto vaghe e brevi, perché anche il sottoscritto lo ha vissuto sulla propria pelle,negli ultimi tre anni di lavoro e sinceramente subendolo passivamente.
cosa fare ,una risposta normale è agire giudizialmente se avete il coraggio e la forza nei confronti di chi vi ha fatto mobbing.
cosa farò io? dopo aver consultato legali e quant'altro,vi posso dire che sarò molto più duro, perché sono convinto che la colpa non è solo di chi fa mobbing, ma anche dell'azienda ,dell'imprenditore che deve tutelare ogni singolo lavoratore simpatico o antipatico e se ciò non avviene l'azienda ha qualche problema, soprattutto se rappresenta un marchio e un immagine di alta nicchia.
io sono uscito in punta di piedi,ma sono convinto che un azienda ove avvengono tali violazioni non merita di esistere e di continuare a svolgere la sua attività.
In sicilia c'è un detto"muto a qu sape u ioco" e l'arte della guerra ti insegna a combattere il tuo nemico,che per quanto grande sia è sempre più piccolo di te e a tante pezze da nascondere.
Da oggi rispondo a tutti in maniera dettagliata e specifica, dandovi nomi e uffici a cui rivolgervi,ma ricordate,se siete vittima di mobbing ,documentate e registrate tutto, in modo da poter dimostrare quello a cui nessuno vorrebbe credere, soprattutto scoprite i punti deboli del vostro nemico e conservateli perché vi torneranno utili.
Alcuni grossi marchi o loghi, prevedono lo scioglimento del contratto con cui danno il loro nome all'azienda che è stata coinvolta in tali vicende e i loro uffici legali e relazioni umane sono a Vs disposizione.
una causa legale mossa nei confronti di chi ha fatto mobbing e dell'azienda che non ha fatto niente per tutelarvi può essere molto redditizia e ridarvi quella dignità e autostima , che persone ignoranti e prive di qualsiasi preparazione , vi hanno levato.
Personalmente nei prossimi mesi sono a Vs disposizione per ogni suggerimento.
E vedrete che qualcosa accadrà che illuminerà la strada a chi vuole difendersi da tale reato.
a presto
e ricordate se all'interno di un azienda avviene mobbing, vuol dire che chi guida l'azienda, la sua proprietà, i suoi consulenti non hanno una preparazione e maturità tale da capire i rischi che fanno correre all'azienda e a tutta la forza lavoro, perciò non abbiate alcun timore ad agire.
Il consulente fiscale online
le mie risposte sono state,molto vaghe e brevi, perché anche il sottoscritto lo ha vissuto sulla propria pelle,negli ultimi tre anni di lavoro e sinceramente subendolo passivamente.
cosa fare ,una risposta normale è agire giudizialmente se avete il coraggio e la forza nei confronti di chi vi ha fatto mobbing.
cosa farò io? dopo aver consultato legali e quant'altro,vi posso dire che sarò molto più duro, perché sono convinto che la colpa non è solo di chi fa mobbing, ma anche dell'azienda ,dell'imprenditore che deve tutelare ogni singolo lavoratore simpatico o antipatico e se ciò non avviene l'azienda ha qualche problema, soprattutto se rappresenta un marchio e un immagine di alta nicchia.
io sono uscito in punta di piedi,ma sono convinto che un azienda ove avvengono tali violazioni non merita di esistere e di continuare a svolgere la sua attività.
In sicilia c'è un detto"muto a qu sape u ioco" e l'arte della guerra ti insegna a combattere il tuo nemico,che per quanto grande sia è sempre più piccolo di te e a tante pezze da nascondere.
Da oggi rispondo a tutti in maniera dettagliata e specifica, dandovi nomi e uffici a cui rivolgervi,ma ricordate,se siete vittima di mobbing ,documentate e registrate tutto, in modo da poter dimostrare quello a cui nessuno vorrebbe credere, soprattutto scoprite i punti deboli del vostro nemico e conservateli perché vi torneranno utili.
Alcuni grossi marchi o loghi, prevedono lo scioglimento del contratto con cui danno il loro nome all'azienda che è stata coinvolta in tali vicende e i loro uffici legali e relazioni umane sono a Vs disposizione.
una causa legale mossa nei confronti di chi ha fatto mobbing e dell'azienda che non ha fatto niente per tutelarvi può essere molto redditizia e ridarvi quella dignità e autostima , che persone ignoranti e prive di qualsiasi preparazione , vi hanno levato.
Personalmente nei prossimi mesi sono a Vs disposizione per ogni suggerimento.
E vedrete che qualcosa accadrà che illuminerà la strada a chi vuole difendersi da tale reato.
a presto
e ricordate se all'interno di un azienda avviene mobbing, vuol dire che chi guida l'azienda, la sua proprietà, i suoi consulenti non hanno una preparazione e maturità tale da capire i rischi che fanno correre all'azienda e a tutta la forza lavoro, perciò non abbiate alcun timore ad agire.
Il consulente fiscale online
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