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martedì 31 gennaio 2012
SEMPLIFICAZIONE DECRETO MONTI PARTE 3
Viaggi low-cost per giovani, anziani e disabili. E' quanto prevede l'art. 62: è prevista la «promozione di forme di turismo accessibile, mediante accordi con i principali vettori operanti nei territori interessati attraverso pacchetti agevolati per i giovani, gli anziani e i soggetti portatori di disabilità». In più è previsto che «I beni immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata che hanno caratteristiche tali da consentirne un uso agevole per scopi turistici possono essere dati in concessione a cooperative di giovani di età non superiore a 35 anni».
Parcheggi e pass Ztl più facili per i disabili. Meno burocrazia per le persone con disabilità: il decreo legge sulle semplificazioni elimina le inutili duplicazioni di documenti e di adempimenti nelle certificazioni sanitarie; il verbale di accertamento dell'invalidità potrà sostituire le attestazioni medico legali richieste, ad esempio, per il rilascio del contrassegno per parcheggio e accesso al centro storico, l'IVA agevolata per l'acquisto dell'auto, l'esenzione dal bollo auto e dall'imposta di trascrizione al Pra.
Sei milioni di euro per lo sport paralimpico. "Al fine di dare continuità all'attività di preparazione in vista della partecipazione ai giochi paralimpici di Londra 2012, è autorizzata in favore del Comitato Italiano Paralimpico la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2012".
Banca dati per provare i requisiti delle imprese per partecipare agli appalti. Dal primo gennaio 2013, la
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal "Codice dei contratti" è acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità.
Cabina di regia per "Agenda digitale". Arriva la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana. ''Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze - si legge nel decreto - è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana, coordinando gli interventi pubblici volti alla medesime finalità da parte di regioni, province autonome ed enti locali''.
Più facile trasformare raffinerie in depositi. Si semplifica la procedura per la trasformazione delle raffinerie in depositi. ''Ferma restando la disciplina delle attività di bonifica ai sensi del decreto legislativo n.152/2006 - si legge nel testo - nel caso di chiusura di un impianto di raffinazione e sua trasformazione in deposito, con realizzazione di una attività di reindustrializzazione, i sistemi di messa in sicurezza già operativi sul sito possano continuare a essere eserciti senza necessità di procedere contestualmente alla bonifica, previo invio di elaborati tecnici attestanti la non compromissione di eventuali successivi interventi di bonifica''.
Impianti termici: meno certificazioni. Si elimina una inutile duplicazione nelle certificazioni di conformità, con un risparmio stimato in oltre 50 milioni all'anno.
Panifici aperti anche di domenica. Niente più vincoli per le chiusure domenicali e festive per le aziende di panificazione, in modo da consentire loro di rifornire le altre imprese ed esercizi commerciali che già beneficiano di questo tipo di apertura.
Valore della laurea: "Si apra consultazione pubblica". "Il mio orientamento è favorevole a superare il simbolismo e il formalismo del valore legale del titolo di studio, ma è un tema molto più complicato di quanto possa sembrare, per questo abbiamo deciso di non affrontarlo in questo decreto legge e abbiamo deciso di aprire una consultazione pubblica su questo tema". Lo ha detto il premier Mario Monti, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei Ministri che ha varato il decreto Semplificazioni.
SEMPLIFICAZIONI DECRETO MONTI PARTE 2
Certificazioni più veloci: tutto per via digitale. Procedure anagrafiche e di stato civile più veloci: oltre 7 milioni di comunicazioni verranno effettuate esclusivamente in via telematica. E le amministrazioni risparmieranno almeno 10 milioni di euro l'anno, considerando soltanto le spese di spedizioni. E' questa la stima del Governo, in merito alla norma del dl semplificazioni che velocizza la trascrizione degli atti di stato civile, essenziale a fronte di fondamentali eventi della vita (nascita, matrimonio e morte), la cancellazione e iscrizione alle liste elettorali e i cambi di residenza.
Auto: bollino blu legato alla revisione. Il "bollino blu", che oggi deve essere rinnovato annualmente, sarà contestuale alla revisione dell'auto che avviene la prima volta dopo quattro anni e poi con cadenza biennale, con evidenti risparmi di tempo e denaro.
Pagamenti all'Inps senza più contanti. Da maggio tutti i versamenti nei confronti dell'Inps dovranno essere fatti con strumento di pagamento elettronici. Lo prevede una delle norme contenute nella bozza del Dl semplificazioni. Per ''favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi
finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante e degli assegni, a decorrere dal 1 maggio 2012 tutti i pagamenti e tutti i versamenti delle somme dovute a qualsiasi titolo nei confronti dell'Inps sono effettuati esclusivamente con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali''.
Informazioni sui servizi sociali gestite unicamente dall'Inps. "Al fine di semplificare e razionalizzare lo scambio di dati volto a migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali, gli enti erogatori di interventi e servizi sociali inviano unitariamente all'Inps le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse".
50 milioni per prorogare la Social Card. La carta acquisti (o social card) verrà prorogata in via sperimentale nei comuni con più di 250.000 abitanti. E' quanto prevede la bozza del dl semplificazioni in cui si aggiunge che lo stanziamento per l'iniziativa sarà pari a 50 milioni di euro. "Al fine di acquisire i necessari elementi di valutazione per la successiva proroga del programma "carta acquisti", nonché per favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta, è avviata una sperimentazione nei comuni con più di 250.000 abitanti". Padova non rientra tra i comuni con più di 250 mila abitanti.
Se l'ufficio è lento ci sarà il funzionario di riserva. Se l'amministrazione non rispetta i tempi di conclusione delle pratiche, cittadini e imprese potranno rivolgersi ad un altro dirigente, preventivamente individuato dal vertice dell'amministrazione, che avrà il compito di provvedere in tempi brevi. Per il funzionario che non rispetta i tempi sarà prevista la responsabilità disciplinare e contabile. Sul provvedimento finale dovrà essere indicato se sono stati rispettati i tempi del procedimento.
SEMPLIFICAZIONI DECRETO MONTI PARTE 1
Via libera del governo al decreto sulle semplificazioni: ecco le misure messe in atto da Mario Monti nell’ambito del progetto “Cresci Italia” che arrivano dopo il decreto sulle liberalizzazioni nei giorni scorsi:
Domande per i concorsi pubblici solo on-line. "Le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali banditi dopo l'entrata in vigore del presente decreto sono inviate esclusivamente per via telematica".
Permessi di soggiorno più facili. ''L'autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno può essere rinnovato in caso di nuova opportunità di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro''. E' quanto si legge nel decreto sulle semplificazioni che prevede dunque procedure più snelle per il rinnovo del permesso di soggiorno per gli immigrati.
Piano di messa in sicurezza delle scuole. E' in arrivo un Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici ''al fine di assicurare il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili''. "La proposta di Piano è trasmessa alla Conferenza unificata entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e il Piano è approvato entro i successivi 60 giorni". Inoltre è previsto anche l'impegno a favorire interventi diretti al risparmio energetico e all'eliminazione delle locazioni a carattere oneroso''.
La carta d'identità scadrà il giorno del compleanno. La carta d'identità scadrà il giorno del compleanno, immediatamente successivo alla scadenza che era originariamente prevista sul documento. Lo prevede il dl
semplificazioni. Nella norma, è inoltre precisato che la novità riguarda i documenti rilasciati o rinnovati dopo
l'entrata in vigore del provvedimento.
Cambi di residenza validi in due giorni. I cambi di residenza saranno validi dopo due giorni dalla richiesta. Attualmente, i cambi di residenza tra comuni diversi sono circa 1.400.000 all'anno, secondo una fonte Istat. Rimangono fermi i controlli previsti e le sanzioni in caso di dichiarazioni fals
PROROGA AL 1 MARZO 2012 PER L'INVIO DELL'IMPRONTA DEI DOCUMENTI TRIBUTARI
l codice alfanumerico, che si genera utilizzando la specifica funzione crittografica di hash, sinteticamente denominato “impronta” – in questo caso, dell’archivio informatico dei documenti rilevanti ai fini tributari oggetto di conservazione sostitutiva – da inviare on line all’Agenzia delle Entrate entro il quarto mese successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2010, cioè entro oggi, slitta al 1° marzo prossimo. La proroga della scadenza è arrivata con un comunicato stampa diffuso questa mattina.
Per capire di cosa si parla, è necessario fare un passo indietro nel tempo, fino al 2004. Risale, infatti, al 23 gennaio di quell’anno il decreto ministeriale del Mef che ha disciplinato in maniera unitaria la procedura informatica relativa all’emissione, conservazione ed esibizione dei documenti informatici tributari, nonché quella di conservazione digitale dei documenti analogici, con la conseguente possibilità di distruzione degli archivi cartacei.
Nelle “istruzioni” del Dm (articolo 5) è stato previsto, inoltre, l’invio (nel termine predetto) all’Agenzia della comunicazione dell’impronta dell’archivio informatico da conservare, rimandando la definizione degli ulteriori dati ed elementi da comunicare a un successivo provvedimento del direttore delle Entrate.
Ed ecco che, con il provvedimento del 25 ottobre 2010, sono state approvate le disposizioni attuative di tale comunicazione, vale a dire, il contenuto e le modalità di trasmissione, i soggetti obbligati e i termini di trasmissione dell’impronta, la possibilità di inviare comunicazioni correttive in sostituzione di quella ordinaria precedentemente trasmessa.
Dalla lettura delle richiamate disposizioni normative, l’adempimento, come anticipato, deve essere effettuato entro il quarto mese successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, utilizzando esclusivamente i canali Entratel o Fisconline. Inoltre, considerato che le aziende potevano dematerializzare i documenti fiscalmente rilevanti già dal 2004, si capisce che la scadenza odierna avrebbe riguardato, non soltanto le comunicazioni relative al periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2010, ma anche quelle riguardanti le annualità precedenti.
Tanto premesso, in considerazione delle numerose segnalazioni di problematiche nel rispettare il termine di invio previsto, problematiche dovute anche al vincolo della procedura di acquisizione che consente la trasmissione di file multipli in maniera limitata, l’Agenzia delle Entrate ha deciso di concedere agli interessati una proroga di 30 giorni: dal 31 gennaio al 1° marzo 2012.
FONTE FISCO OGGI
Per capire di cosa si parla, è necessario fare un passo indietro nel tempo, fino al 2004. Risale, infatti, al 23 gennaio di quell’anno il decreto ministeriale del Mef che ha disciplinato in maniera unitaria la procedura informatica relativa all’emissione, conservazione ed esibizione dei documenti informatici tributari, nonché quella di conservazione digitale dei documenti analogici, con la conseguente possibilità di distruzione degli archivi cartacei.
Nelle “istruzioni” del Dm (articolo 5) è stato previsto, inoltre, l’invio (nel termine predetto) all’Agenzia della comunicazione dell’impronta dell’archivio informatico da conservare, rimandando la definizione degli ulteriori dati ed elementi da comunicare a un successivo provvedimento del direttore delle Entrate.
Ed ecco che, con il provvedimento del 25 ottobre 2010, sono state approvate le disposizioni attuative di tale comunicazione, vale a dire, il contenuto e le modalità di trasmissione, i soggetti obbligati e i termini di trasmissione dell’impronta, la possibilità di inviare comunicazioni correttive in sostituzione di quella ordinaria precedentemente trasmessa.
Dalla lettura delle richiamate disposizioni normative, l’adempimento, come anticipato, deve essere effettuato entro il quarto mese successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, utilizzando esclusivamente i canali Entratel o Fisconline. Inoltre, considerato che le aziende potevano dematerializzare i documenti fiscalmente rilevanti già dal 2004, si capisce che la scadenza odierna avrebbe riguardato, non soltanto le comunicazioni relative al periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2010, ma anche quelle riguardanti le annualità precedenti.
Tanto premesso, in considerazione delle numerose segnalazioni di problematiche nel rispettare il termine di invio previsto, problematiche dovute anche al vincolo della procedura di acquisizione che consente la trasmissione di file multipli in maniera limitata, l’Agenzia delle Entrate ha deciso di concedere agli interessati una proroga di 30 giorni: dal 31 gennaio al 1° marzo 2012.
FONTE FISCO OGGI
domenica 29 gennaio 2012
VERIFICHE AMMINISTRATIVE SI CAMBIA
Come noto, con il DL 70/2011 il
legislatore aveva introdotto per i contribuenti minori (soggetti in contabilità
semplificata e lavoratori autonomi) termini di durata più restrittivi in caso
accessi e ispezioni a carattere fiscale nonché il principio secondo cui è
possibile effettuare un solo accesso a cadenza semestrale presso la sede dei
contribuenti.
Contestualmente, il legislatore ha introdotto l’ ipotesi di un illecito disciplinare per i dipendenti pubblici qualora questi pongano in essere accessi in violazione del predetto principio di unicità dei controlli.
Con l’art. 11, comma 7 del DL 201/2011 il legislatore modifica le disposizioni contenute nell’ art. 7 del cd “Decreto sviluppo”.
Contestualmente, il legislatore ha introdotto l’ ipotesi di un illecito disciplinare per i dipendenti pubblici qualora questi pongano in essere accessi in violazione del predetto principio di unicità dei controlli.
Con l’art. 11, comma 7 del DL 201/2011 il legislatore modifica le disposizioni contenute nell’ art. 7 del cd “Decreto sviluppo”.
Le nuove
disposizioni del Decreto Salva Italia
In particolare si dispone che: “esclusi
i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il
controllo amministrativo in forma d’accesso da parte di qualsiasi autorità
competente deve essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti
e di coordinamento tra i vari soggetti interessati al fine di evitare
duplicazioni e sovrapposizioni nell’attività di controllo. Codificando la
prassi, la Guardia di Finanza, negli accessi di propria competenza presso le
imprese, opera, per quanto possibile, in borghese”.
Le altre disposizioni previste dal
Decreto Sviluppo (ovvero, l’art. 7 comma 2 lett. a) a i numeri 3) e 4)
del DL 70/2011) vengono abrogate.
Dalla modifica normativa conseguono,
pertanto:
·
l’ eliminazione
della norma che vietava di effettuare controlli ripetuti presso lo stesso
contribuente nell’arco di un semestre e di durata superiore a 15 giorni.
·
l’ eliminazione
delle disposizioni relative all’ illecito disciplinare, per i dipendenti
pubblici, qualora abbiano adottato atti e provvedimenti, anche sanzionatori, in
violazione del principio di contestualità ed unicità dei controlli, della loro
cadenza semestrale e del termine massimo di permanenza dei verificatori.
Nessuna modifica, invece, ha
riguardato l’art. 7, comma 2, lett. c), del DL 70/2011, che, modificando l’art.
12 dello Statuto del contribuente, aveva introdotto, una durata massima di
quindici giorni lavorativi contenuti nell'arco di non più di un trimestre, per
le verifiche fiscali svolte presso la sede di imprese in contabilità
semplificata e lavoratori autonomi.
Pertanto, per i contribuenti
minori resta fermo il predetto limite di durata delle verifiche mentre, per
gli altri contribuenti la durata massima di permanenza dei verificatori
presso la sede dell’’impresa è di trenta giorni lavorativi, prorogabili di
ulteriori trenta giorni in caso di particolare complessità dell'indagine
individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio.
FATTURE FALSE SI CAMBIA ORIENTAMENTO CON LA CASSAZIONE
Con sentenza 1894 del 12 gennaio, la sezione penale della Corte di cassazione ha
fornito un’interpretazione puntuale sul concorso tra il reato di emissione e
quello di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, sancendo il principio
per cui concorre nel reato di emissione di fatture false colui che, dopo averle
ricevute, le contabilizza pur non inserendole in dichiarazione, perché prima
della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione stessa è
intervenuta una verifica dell’Organo preposto.
sabato 28 gennaio 2012
pensioni dal 2012 si cambia addio anzianità
Anno nuovo, pensioni nuove. La conversione in legge della
“Manovra salva Italia” di Monti (Legge n. 214 del 22/12/2011) dà il via libera
definitivo a una riforma che, dal 1° gennaio 2012, riscrive l’intero sistema
previdenziale.
Finora si era abituati a ragionare sulle pensioni avendo in mente quattro possibilità: la pensione di vecchiaia retributiva (20 anni di contributi e 60/65 anni di età), la pensione di vecchiaia contributiva (5 anni di contributi e 60/65 anni di età), la pensione di anzianità con le “quote” (quote 96 e 97 fino al 31 dicembre 2011) e la pensione di anzianità con il massimo di contributi (i famosi “40 anni”). Dal 1° gennaio 2012 sono tutte scomparse queste pensioni, sostituite da solo due prestazioni: la “pensione di vecchiaia” e la “pensione anticipata”. Nel numero di gennaio di leggi illustrate vengono analizzati i requisiti per le nuove pensioni e le altre novità. In estrema sintesi:
• Contributivo per tutti: Le pensioni sono tutte calcolate con il criterio contributivo in relazione alle anzianità maturate dal 1° gennaio 2012
• Due sole pensioni: Dall’anno 2012 scompaiono le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità, sostituite da due sole prestazioni: la “pensione di vecchiaia” e la “pensione anticipata”
• Addio “finestra”: Dal 2012 è abrogato il regime di “decorrenza” delle pensioni, cosicché la pensione decorre dal mese seguente a quello di maturazione dei requisiti
• La pensione di vecchiaia: Si ottiene con 20 anni di contributi e un’età pari, nel 2012, a 62 anni per le lavoratrici dipendenti donne, a 63 anni e 6 mesi per quelle autonome del settore privato; a 66 anni per gli uomini (dipendenti e autonomi) e per gli impiegati pubblici (uomini e donne)
• Flessibilità di pensionamento: Il lavoratore che chieda la pensione di vecchiaia oltre il requisito minimo di età e fino a 70 anni otterrà un assegno mensile più pesante
• La pensione anticipata: E’ la pensione che spetta con il solo requisito contributivo, ma 40 anni non bastano più! Nel 2012 occorrono 42 anni e un mese se si è uomini e 41 anni e un mese se si è donne.
• Penalizzazione: Quando la pensione è chiesta prima dei 62 anni di età si ottiene un assegno mensile ridotto “Speranza di vita”: Esteso al requisito contributivo per la nuova pensione anticipata il meccanismo automatico di adeguamento dei requisiti per la pensione alla “speranza di vita”
• Chi si salva: La stretta non tocca chi ha maturato i requisiti per la pensione (con le “vecchie” regole) entro il 31 dicembre 2011. Fuori dalla stretta inoltre i precari, ossia coloro che sono in mobilità per effetto di accordi siglati entro il 4 dicembre. Due “salvagenti”, infine, anticipano la pensione a 64 anni ai dipendenti del settore privato: lavoratrici (solo donne) che maturano entro il 31 dicembre 2012 i 20 anni di contributi con 60 anni d’età; e lavoratori (uomini e donne) che maturano “quota 96” nel 2012
fonte:leggi illustrate
Finora si era abituati a ragionare sulle pensioni avendo in mente quattro possibilità: la pensione di vecchiaia retributiva (20 anni di contributi e 60/65 anni di età), la pensione di vecchiaia contributiva (5 anni di contributi e 60/65 anni di età), la pensione di anzianità con le “quote” (quote 96 e 97 fino al 31 dicembre 2011) e la pensione di anzianità con il massimo di contributi (i famosi “40 anni”). Dal 1° gennaio 2012 sono tutte scomparse queste pensioni, sostituite da solo due prestazioni: la “pensione di vecchiaia” e la “pensione anticipata”. Nel numero di gennaio di leggi illustrate vengono analizzati i requisiti per le nuove pensioni e le altre novità. In estrema sintesi:
• Contributivo per tutti: Le pensioni sono tutte calcolate con il criterio contributivo in relazione alle anzianità maturate dal 1° gennaio 2012
• Due sole pensioni: Dall’anno 2012 scompaiono le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità, sostituite da due sole prestazioni: la “pensione di vecchiaia” e la “pensione anticipata”
• Addio “finestra”: Dal 2012 è abrogato il regime di “decorrenza” delle pensioni, cosicché la pensione decorre dal mese seguente a quello di maturazione dei requisiti
• La pensione di vecchiaia: Si ottiene con 20 anni di contributi e un’età pari, nel 2012, a 62 anni per le lavoratrici dipendenti donne, a 63 anni e 6 mesi per quelle autonome del settore privato; a 66 anni per gli uomini (dipendenti e autonomi) e per gli impiegati pubblici (uomini e donne)
• Flessibilità di pensionamento: Il lavoratore che chieda la pensione di vecchiaia oltre il requisito minimo di età e fino a 70 anni otterrà un assegno mensile più pesante
• La pensione anticipata: E’ la pensione che spetta con il solo requisito contributivo, ma 40 anni non bastano più! Nel 2012 occorrono 42 anni e un mese se si è uomini e 41 anni e un mese se si è donne.
• Penalizzazione: Quando la pensione è chiesta prima dei 62 anni di età si ottiene un assegno mensile ridotto “Speranza di vita”: Esteso al requisito contributivo per la nuova pensione anticipata il meccanismo automatico di adeguamento dei requisiti per la pensione alla “speranza di vita”
• Chi si salva: La stretta non tocca chi ha maturato i requisiti per la pensione (con le “vecchie” regole) entro il 31 dicembre 2011. Fuori dalla stretta inoltre i precari, ossia coloro che sono in mobilità per effetto di accordi siglati entro il 4 dicembre. Due “salvagenti”, infine, anticipano la pensione a 64 anni ai dipendenti del settore privato: lavoratrici (solo donne) che maturano entro il 31 dicembre 2012 i 20 anni di contributi con 60 anni d’età; e lavoratori (uomini e donne) che maturano “quota 96” nel 2012
fonte:leggi illustrate
TASSA SULLA PRIMA CASA DAL 2012-IMU
E’ certamente la misura meno popolare contenuta nella “manovra
Monti” (legge n. 214 del 22/12/2011): il ritorno dell’imposta locale
sull’abitazione principale, quella cioè in cui si vive. Cambia il nome, si
chiama IMU, non più ICI, ma la sostanza è la stessa. E’ stata infatti disposta -
in via sperimentale per un triennio (fino al 2014) - l’introduzione anticipata
dell’IMU, la nuova imposta municipale che sostituisce in toto la vecchia ICI
nonché l’IRPEF (e relative addizionali) dovute sugli immobili non locati. In
pratica, si tratta del tributo che, secondo il decreto legislativo n. 23/2011
sul federalismo municipale, sarebbe dovuto entrare in vigore dal 2014. Ma,
contrariamente a quanto previsto da quella norma, ne viene estesa l’applicazione
anche all’abitazione principale; per essa, dunque, dopo essere stati liberati
dalla tassazione ICI non più tardi di quattro anni fa, dal 2012 torneremo a
pagare l’imposta locale (per fortuna, resta confermata – almeno per il momento –
l’esclusione dall’IRPEF).
FONTE:LEGGI ILLUSTRATE
FONTE:LEGGI ILLUSTRATE
IRAP INTERAMENTE DEDUCIBILE E INCENTIVI A CHI ASSUME
Dal 2012 diventa integralmente deducibile ai fini delle
imposte dirette (IRES e IRPEF) la parte di IRAP dovuta in relazione al costo del
lavoro, cioè alle spese sostenute per il personale dipendente e assimilato (art.
2, legge n. 214 del 22/12/2011). Tale beneficio non sostituisce quello
introdotto dal 2008 e in vigore fino allo scorso anno, che consisteva nel
dedurre una quota forfettaria, nella modesta misura del 10%, dell’imposta
regionale sulle attività produttive pagata, riferibile alle spese per interessi
passivi ed oneri assimilati e a quelle per il personale dipendente e assimilato.
La vecchia disposizione resta in piedi soltanto in riferimento agli interessi
passivi ed è fruibile assieme alla nuova deduzione integrale del costo del
lavoro
FONTE: LEGGI ILLUSTRATE
FONTE: LEGGI ILLUSTRATE
DENARO CONTANTE SOLO FINO A 1000 EURO
Ancora un ridimensionamento all’uso del contante (art. 12,
commi 1 e 1-bis, legge n. 214 del 22/12/2011). Dopo l’intervento ad opera della
manovra di ferragosto, con il quale il limite era stato dimezzato (da 5.000 a
2.500 euro), prosegue la battaglia contro l’utilizzo di strumenti monetari non
tracciabili. Per rafforzare la prevenzione del riciclaggio di proventi illeciti,
ma anche, e soprattutto, per potenziare il contrasto all’evasione fiscale (in
particolare, i pagamenti in “nero”), la soglia massima per l’utilizzo del
contante e dei titoli al portatore è stata ulteriormente ridotta a 1.000 euro.
Per quanto riguarda gli assegni bancari e postali, se di importo pari o
superiore a quella soglia, devono riportare il nome o la ragione sociale del
beneficiario e la dicitura “non trasferibile”.
SCADENZE FISCALI FINE GENNAIO 2012
giovedì 26 gennaio 2012
RAVVEDIMENTO ACCONTO IVA - Scade il termine per regolarizzare l’omesso o insufficiente versamento dell’acconto IVA per il 2011 scaduto lo scorso 27 dicembre. Per usufruire del ravvedimento i contribuenti devono versare le somme dovute, più la sanzione ridotta del 3%, più gli interessi legali dell’1,5% dal 28 al 31 dicembre 2011 e del 2,5% dal 1° gennaio 2012 fino al giorno in cui il pagamento viene effettivamente eseguito. I codici tributo da utilizzare per il pagamento delle sanzioni e degli interessi sono i seguenti:
8904 - Sanzione pecuniaria IVA;
1991 – Interessi sul ravvedimento IVA.
RAVVEDIMENTO ACCONTO IVA - Scade il termine per regolarizzare l’omesso o insufficiente versamento dell’acconto IVA per il 2011 scaduto lo scorso 27 dicembre. Per usufruire del ravvedimento i contribuenti devono versare le somme dovute, più la sanzione ridotta del 3%, più gli interessi legali dell’1,5% dal 28 al 31 dicembre 2011 e del 2,5% dal 1° gennaio 2012 fino al giorno in cui il pagamento viene effettivamente eseguito. I codici tributo da utilizzare per il pagamento delle sanzioni e degli interessi sono i seguenti:
8904 - Sanzione pecuniaria IVA;
1991 – Interessi sul ravvedimento IVA.
lunedì 30 gennaio 2012
REGISTRO - Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili stipulati il 1° gennaio 2012 e per pagare l’imposta di registro (2% o 1% per alcune locazioni effettuate da soggetti Iva) sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente. Nessun pagamento, invece, per chi ha optato per la “cedolare secca”. Il versamento dell’imposta di registro dovrà essere effettuato presso il concessionario della riscossione, in banca o alla posta utilizzando il modello di pagamento F23 ed i seguenti codici tributo:
115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - 1° annualità;
112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive;
107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo;
114T - Imposta di registro per proroghe;
108T - Imposta di registro per affitto fondi rustici;
113T- Imposta di registro per risoluzioni.
REGISTRO - Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili stipulati il 1° gennaio 2012 e per pagare l’imposta di registro (2% o 1% per alcune locazioni effettuate da soggetti Iva) sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente. Nessun pagamento, invece, per chi ha optato per la “cedolare secca”. Il versamento dell’imposta di registro dovrà essere effettuato presso il concessionario della riscossione, in banca o alla posta utilizzando il modello di pagamento F23 ed i seguenti codici tributo:
115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - 1° annualità;
112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive;
107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo;
114T - Imposta di registro per proroghe;
108T - Imposta di registro per affitto fondi rustici;
113T- Imposta di registro per risoluzioni.
martedì 31 gennaio 2012
SPESOMETRO - E’ stato prorogato a questa data il termine per comunicare per via telematica all’Agenzia delle Entrate l’elenco (clienti/fornitori) con le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali è stata emessa o ricevuta una fattura nel 2010 di importo superiore a 25 mila euro.
SPESOMETRO - E’ stato prorogato a questa data il termine per comunicare per via telematica all’Agenzia delle Entrate l’elenco (clienti/fornitori) con le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali è stata emessa o ricevuta una fattura nel 2010 di importo superiore a 25 mila euro.
martedì 31 gennaio 2012
OPERAZIONI CON PARADISI FISCALI - E’ l’ultimo giorno utile per presentare per via telematica all’Agenzia delle entrate la comunicazione delle operazioni effettuate nel mese di dicembre (operatori mensili) o nel 4° trimestre 2011 (operatori con obbligo trimestrale), nei confronti di operatori residenti in Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti territori “black list”).
OPERAZIONI CON PARADISI FISCALI - E’ l’ultimo giorno utile per presentare per via telematica all’Agenzia delle entrate la comunicazione delle operazioni effettuate nel mese di dicembre (operatori mensili) o nel 4° trimestre 2011 (operatori con obbligo trimestrale), nei confronti di operatori residenti in Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti territori “black list”).
martedì 31 gennaio 2012
CANONE RAI - Ultimo giorno per effettuare il pagamento (senza sanzioni) dell’abbonamento Rai relativo al 2012. Maggiori informazioni sul sito internet www.abbonamenti.rai.it o al numero 199.123.000 “risponderai”.
CANONE RAI - Ultimo giorno per effettuare il pagamento (senza sanzioni) dell’abbonamento Rai relativo al 2012. Maggiori informazioni sul sito internet www.abbonamenti.rai.it o al numero 199.123.000 “risponderai”.
mercoledì 1 febbraio 2012
DICHIARAZIONE ANNUALE IVA - Primo giorno utile per presentare la dichiarazione annuale IVA relativa al 2011 in via autonoma (cioè non compresa nel modello Unico 2012
DICHIARAZIONE ANNUALE IVA - Primo giorno utile per presentare la dichiarazione annuale IVA relativa al 2011 in via autonoma (cioè non compresa nel modello Unico 2012
IRAP PICCOLO IMPRENDITORE SOGGETTO SE SI AVVALE DI UN TECNICO
La collaborazione del responsabile tecnico, in carenza del conseguimento da
parte del piccolo imprenditore di adeguata certificazione di cui alla specifica
normativa sulla sicurezza degli impianti, comporta un onere costante per
l’impresa e rappresenta una collaborazione che va coordinata ed è necessaria
all'esecuzione del lavoro. Secondo i giudici di merito il rapporto instaurato
fra le due figure non è occasionale, a meno che non si dimostri il contrario.
L'attività svolta, di conseguenza, deve scontare l’Irap. È quanto stabilito
nella sentenza n. 07/07/12 del 28 novembre scorso della Ctr di
Trieste.
Come noto, i soggetti di cui all’articolo 2083 “Piccoli imprenditori” del codice civile sono i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia.
La giurisprudenza di legittimità sembrerebbe ritenere che anche l'esercizio dell'attività di piccolo imprenditore (nel caso di cui si dirà, artigiano elettricista) possa rientrare nell'applicazione dell'Irap qualora si tratti di attività autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione - il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato – ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse, impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza dell'organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
FONTE :FISCO OGGI
Come noto, i soggetti di cui all’articolo 2083 “Piccoli imprenditori” del codice civile sono i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia.
La giurisprudenza di legittimità sembrerebbe ritenere che anche l'esercizio dell'attività di piccolo imprenditore (nel caso di cui si dirà, artigiano elettricista) possa rientrare nell'applicazione dell'Irap qualora si tratti di attività autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione - il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato – ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse, impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza dell'organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
FONTE :FISCO OGGI
CANONE TV ESONERO OVER 75 CHE HANNO PRESENTATO LA DOMANDA ENTRO IL 30.11.2011
Coloro che hanno almeno 75 anni di età, se in possesso di determinati
requisiti, possono chiedere l’esenzione dal pagamento del canone Rai. Il
beneficio è stato introdotto dalla Finanziaria 2008 (articolo 1, comma 132,
legge 244/2007) a favore dei contribuenti con limitate disponibilità economiche
e può essere applicato dal 2008.
Ma occhio alle scadenze: per il secondo semestre 2010 e per chi non ha
pagato le annualità 2008, 2009 e 2010, l’istanza va presentata entro il prossimo
30 novembre. Stesso termine per coloro che potevano usufruire dell’agevolazione
e non l’hanno fatto nel triennio 2008/2010 e ora devono richiedere il rimborso
dei canoni versati.
I requisiti
Innanzitutto occorre avere l’età giusta. Per beneficiare dell’agevolazione
bisogna aver compiuto 75 anni entro le scadenze previste per il pagamento del
canone Rai, ossia il 31 gennaio (I semestre) e 31 luglio (II semestre).
L’esonero è previsto per il canone relativo a una televisione della casa di
residenza.
Proseguendo con i requisiti, il reddito del richiedente, sommato al reddito
del coniuge convivente, non deve essere stato superiore a 6.713,98 euro
nell’anno precedente a quello per cui si chiede l’esonero. Nella casa, inoltre,
non devono abitare altri titolari di reddito proprio.
Soddisfatti questi presupposti essenziali, ecco le voci da includere nel
calcolo complessivo:
- la somma degli imponibili risultanti dalla dichiarazione dei redditi dell’interessato e del coniuge o dal Cud (per chi non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi), relativi all’anno precedente a quello per cui si chiede l’esonero dal pagamento
- i redditi soggetti a imposta sostituiva o ritenuta a titolo di imposta, come ad esempio gli interessi maturati su depositi bancari e postali, Bot, Cct e altri titoli di Stato e utili derivanti da quote di investimenti
- le retribuzioni corrisposte da organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e da quelli centrali della Chiesa cattolica
- i redditi di fonte estera non tassati in Italia.
Viceversa, rimangono fuori dal conto totale:
- i redditi che non scontano l’Irpef, come le pensioni di guerra, le rendite Inail, le pensioni di invalidità civile
- il reddito della casa principale e delle relative pertinenze
- i redditi soggetti a tassazione separata.
La domanda di esenzione
Per usufruire dell’agevolazione occorre presentare una dichiarazione
sostitutiva che attesti il possesso dei requisiti. Il modello compilato va
presentato agli uffici locali o territoriali dell’Agenzia delle Entrate o
spedito con raccomandata senza busta, insieme alla fotocopia del documento di
identità, all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 S.A.T. – Sportello
abbonamenti Tv – 00121 – Torino.
Il modulo da utilizzare, disponibile sul sito internet delle
Entrate, nella sezione “Modelli”, è quello allegato alla circolare 46/E del 20
settembre, che chiarisce quali sono le modalità di accesso al beneficio.
I termini di consegna o spedizione della dichiarazione, nell’ipotesi di
primo accesso all’agevolazione, sono il 30 aprile dell’anno di riferimento per
il primo semestre, il 31 luglio per il secondo.
Eccetto, naturalmente, come specificato prima, il secondo semestre 2010,
che ha come scadenza il 30 novembre.
Lo stesso modello deve essere compilato anche da coloro che non hanno
pagato gli abbonamenti Rai relativi agli anni 2008/2009/2010, perché in regola
con i requisiti richiesti dalla norma di favore e dagli ultrasettantacinquenni
che hanno versato il canone nel periodo 2008/2010, pur potendo godere
dell’esenzione. In quest’ultimo caso, il modello affianca la richiesta di
rimborso.
La restituzione del canone avverrà, in contanti, presso gli uffici
postali.
La dichiarazione non deve essere rinnovata ogni anno e, chi attiva per la
prima volta l’abbonamento alla tv di Stato, ha tempo 60 giorni per chiedere
l’esonero dal canone dalla data in cui dovrebbe effettuare il pagamento.
Occhio a non “sbagliare i conti”
Chi non paga, ma non ha le carte in regola per usufruire dell’agevolazione,
sconta una sanzione amministrativa compresa tra i 500 e i 2mila euro per ciascun
anno evaso, oltre al pagamento del canone dovuto e degli interessi maturati. Le
dichiarazioni mendaci, inoltre, sono sottoposte alle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del Dpr 445/2000.
FONTE:FISCO OGGICANONE RAI IN SCADENZA SENZA MORA
Il canone Tv è un tributo come tutti gli altri, pagarlo … è un obbligo”, così
recita il popolare spot che invita all’adempimento tutti i detentori di
apparecchi abilitati o adattabili alla ricezione di programmi televisivi, a
prescindere dall’uso che se ne faccia. È un’imposta sul possesso ed è arrivato
il momento di versarla, senza sanzioni. Deadline martedì 31
gennaio.
Quest’anno, il costo dell’abbonamento Rai è pari a 112 euro, 1,50 euro in più rispetto al 2011. Tale importo va preso in considerazione esclusivamente se ci si mette in regola entro fine mese, altrimenti sono previsti sanzioni e interessi, le prime variano in relazione al ritardo. In particolare, se l’adempimento viene effettuato nei 30 giorni successivi alla scadenza ordinaria, la penalità è pari a 1/12 del canone (4,41 euro). Con ritardo superiore a 30 giorni, invece, la sanzione ammonta a 1/6 di 112 (8,82 euro) per ogni semestre.
Oltre i sei mesi, scattano anche gli interessi di mora, calcolati nella misura dell’1% per ogni semestre compiuto.
Volendo, l’importo può essere anche rateizzato in:
Non proprio tutti
In linea di massima, la generalità dei contribuenti che possiede almeno un televisore deve pagare l’abbonamento alla Tv. Esiste però una categoria di cittadini che, se in possesso di determinati requisiti, gode dell’esenzione: si tratta delle persone che hanno compiuto almeno 75 anni d’età. Ma il dettaglio anagrafico non è sufficiente; ai fini dell’agevolazione, infatti, questo si deve accompagnare anche a un limite di reddito annuo. In sostanza, l’anziano deve possedere un reddito che, insieme a quello del coniuge convivente, non supera complessivamente i 6.713,98 euro annui. In più, il richiedente non deve convivere con soggetti diversi dal coniuge che siano titolari di un reddito proprio.
Le poste da includere nel calcolo complessivo del reddito sono:
Viceversa, rimangono fuori dal conto totale:
Riepilogando, per aver diritto all’esenzione annuale, bisogna compiere i “fatidici” 75 anni nel termine di scadenza semestrale del canone (31 gennaio o 31 luglio) e presentare una dichiarazione sostitutiva che attesti il possesso dei requisiti. Il modello compilato va presentato agli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate o spedito con raccomandata senza busta, insieme alla fotocopia del documento di identità, all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 S.A.T. – Sportello abbonamenti Tv – 00121 – Torino. Tutto ciò, per consentire all’Amministrazione finanziaria di effettuare gli opportuni controlli.
Il modulo da utilizzare è, disponibile sul sito internet delle Entrate.
I termini di consegna o spedizione della dichiarazione, nell’ipotesi di primo accesso all’agevolazione, sono il 30 aprile dell’anno di riferimento per il primo semestre, il 31 luglio per il secondo.
Il peso del canone, poi, si fa sentire meno quando a pagarlo sono i pensionati con un reddito annuale non superiore a 18mila euro. Questi, se hanno presentato idonea richiesta al proprio ente previdenziale entro il 15 novembre, versano il tributo in 11 mensilità, che verranno trattenute direttamente sulla pensione e certificate nel Cud.
Informazioni pratiche
Il pagamento del canone può essere effettuato con svariate modalità. La prima, quella classica, utilizzando il bollettino di conto corrente postale 3103, inviato a tutti gli utenti dal Sat (Sportello abbonamenti Tv). In alternativa, i contribuenti possono rivolgersi alle tabaccherie o alle banche (anche presso gli sportelli bancomat), oppure telefonare al servizio Taxtel al numero verde 800.191.191, collegarsi a Internet anche tramite smart phone e tablet (in questi ultimi due casi, è necessario essere in possesso di carta di credito).
Quest’anno, il costo dell’abbonamento Rai è pari a 112 euro, 1,50 euro in più rispetto al 2011. Tale importo va preso in considerazione esclusivamente se ci si mette in regola entro fine mese, altrimenti sono previsti sanzioni e interessi, le prime variano in relazione al ritardo. In particolare, se l’adempimento viene effettuato nei 30 giorni successivi alla scadenza ordinaria, la penalità è pari a 1/12 del canone (4,41 euro). Con ritardo superiore a 30 giorni, invece, la sanzione ammonta a 1/6 di 112 (8,82 euro) per ogni semestre.
Oltre i sei mesi, scattano anche gli interessi di mora, calcolati nella misura dell’1% per ogni semestre compiuto.
Volendo, l’importo può essere anche rateizzato in:
- due rate semestrali di 57,16 euro ciascuna, con scadenza, la prima martedì 31 gennaio, la seconda il 31 luglio
- quattro rate trimestrali di 29,76 euro, da versare entro l’ultimo giorno dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.
Non proprio tutti
In linea di massima, la generalità dei contribuenti che possiede almeno un televisore deve pagare l’abbonamento alla Tv. Esiste però una categoria di cittadini che, se in possesso di determinati requisiti, gode dell’esenzione: si tratta delle persone che hanno compiuto almeno 75 anni d’età. Ma il dettaglio anagrafico non è sufficiente; ai fini dell’agevolazione, infatti, questo si deve accompagnare anche a un limite di reddito annuo. In sostanza, l’anziano deve possedere un reddito che, insieme a quello del coniuge convivente, non supera complessivamente i 6.713,98 euro annui. In più, il richiedente non deve convivere con soggetti diversi dal coniuge che siano titolari di un reddito proprio.
Le poste da includere nel calcolo complessivo del reddito sono:
- la somma degli imponibili risultanti dalla dichiarazione dei redditi dell’interessato e del coniuge o dal Cud (per chi non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi), relativi all’anno precedente a quello per cui si chiede l’esonero dal pagamento
- i redditi soggetti a imposta sostituiva o a ritenuta a titolo di imposta, come ad esempio gli interessi maturati su depositi bancari e postali, Bot, Cct e altri titoli di Stato e utili derivanti da quote di investimenti
- le retribuzioni corrisposte da organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e da quelli centrali della Chiesa cattolica
- i redditi di fonte estera non tassati in Italia.
Viceversa, rimangono fuori dal conto totale:
- i redditi che non scontano l’Irpef, come le pensioni di guerra, le rendite Inail, le pensioni di invalidità civile
- il reddito della casa principale e delle relative pertinenze
- i redditi soggetti a tassazione separata.
Riepilogando, per aver diritto all’esenzione annuale, bisogna compiere i “fatidici” 75 anni nel termine di scadenza semestrale del canone (31 gennaio o 31 luglio) e presentare una dichiarazione sostitutiva che attesti il possesso dei requisiti. Il modello compilato va presentato agli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate o spedito con raccomandata senza busta, insieme alla fotocopia del documento di identità, all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 S.A.T. – Sportello abbonamenti Tv – 00121 – Torino. Tutto ciò, per consentire all’Amministrazione finanziaria di effettuare gli opportuni controlli.
Il modulo da utilizzare è, disponibile sul sito internet delle Entrate.
I termini di consegna o spedizione della dichiarazione, nell’ipotesi di primo accesso all’agevolazione, sono il 30 aprile dell’anno di riferimento per il primo semestre, il 31 luglio per il secondo.
Il peso del canone, poi, si fa sentire meno quando a pagarlo sono i pensionati con un reddito annuale non superiore a 18mila euro. Questi, se hanno presentato idonea richiesta al proprio ente previdenziale entro il 15 novembre, versano il tributo in 11 mensilità, che verranno trattenute direttamente sulla pensione e certificate nel Cud.
Informazioni pratiche
Il pagamento del canone può essere effettuato con svariate modalità. La prima, quella classica, utilizzando il bollettino di conto corrente postale 3103, inviato a tutti gli utenti dal Sat (Sportello abbonamenti Tv). In alternativa, i contribuenti possono rivolgersi alle tabaccherie o alle banche (anche presso gli sportelli bancomat), oppure telefonare al servizio Taxtel al numero verde 800.191.191, collegarsi a Internet anche tramite smart phone e tablet (in questi ultimi due casi, è necessario essere in possesso di carta di credito).
FONTE :FISCO OGGI
giovedì 26 gennaio 2012
ACCONTO IVA DICEMBRE 2011 RAVVEDIMENTO
contribuenti Iva mensili e trimestrali devono regolarizzare il versamento dell’acconto Iva relativo all’anno 2011 non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 27 dicembre scorso. Il versamento dell’imposta, maggiorata di interessi legali e della sanzione ridotta al 3%, va effettuato utilizzando il modello F24 telematico con indicazione dei seguenti codici tributo:
LIMITAZIONE ALL'USO DEL CONTANTI-ISTRUZIONI
Introduzione
Il limite all’uso del contante e dei titoli al portatore è stato introdotto con il Dl 143/1991 (legge di conversione 197/1991) al fine di contrastare il fenomeno dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.
Negli ultimi anni la materia è stata oggetto di frequenti interventi legislativi, da ultimo il decreto cosiddetto “Salva Italia”. Difatti, il Dl 201/2011, con poche e mirate correzioni al dettato normativo del Dlgs 231/2007, ha ridotto il limite di tracciabilità dei pagamenti al valore di mille euro, con decorrenza dal 6 dicembre 2011.
Tuttavia, in sede di conversione, il legislatore ha previsto l’irrilevanza ai fini sanzionatori delle violazioni commesse nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012, riferite alle limitazioni di importo introdotte. Pertanto, per il periodo indicato, è pacifico ritenere sanzionabili i trasferimenti in violazione della precedente soglia limite.
Ultimi interventi normativi
Dal 29 aprile 2008, con l’entrata in vigore del Dlgs 231/2007 (emanato in attuazione della direttiva 2005/60/CE e della Direttiva 2006/70/CE), il limite all’uso del contante e dei titoli al portatore è stato ridotto da 12.500,00 a 5mila euro. La nuova soglia è rimasta in vigore per poco più di un anno, fino a quando il Dl 112/2008 ha ripristinato il limite di 12.500.00 euro.
Negli ultimi due anni il legislatore è intervenuto nuovamente sulla soglia di tracciabilità dei pagamenti. A partire dal 31 maggio 2010, il Dl 78/2010 ha riportato il valore a 5mila, cifra che è stata, poi, ridotta a 2.500,00 dal Dl 138/2011.
In ultimo, come già anticipato, il Dl 201/2011 ha indicato in mille euro il limite all’uso del contante e dei titoli al portatore, con decorrenza dal 6 dicembre 2011.
Norma in vigore dal 6 dicembre 2011
La nuova formulazione dell’articolo 49, comma 1, del Dlgs 231/2007, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 12 del Dl 201/2011, dispone che: “è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro mille”.
Anche per quanto concerne il valore di emissione di assegni bancari e postali (articolo 49, comma 5) e di assegni circolari, vaglia postali e cambiari (articolo 49, commi 7 e 8), è posto lo stesso limite di mille euro superato il quale, è disposto l’obbligo di indicazione del nome (ovvero la ragione sociale) del beneficiario e della clausola di non trasferibilità.
Analoga limitazione è prevista per il saldo dei nuovi libretti di deposito bancari o postali al portatore (articolo 49, comma 12). Tuttavia, per i libretti già in essere alla data del 6 dicembre 2011 (articolo 49, comma 13), la norma prevede lo slittamento al 31 marzo 2012 del termine ultimo entro cui operare la loro estinzione ovvero la riduzione del saldo nei limiti dettati dal legislatore. In alternativa, nonostante la norma non lo preveda espressamente, sembra ragionevole la possibilità di ovviare a tale adempimento con la trasformazione degli stessi in libretti nominativi.
Sanzioni applicabili
L’articolo 58 del Dlgs 231/2007 accomuna le violazioni delle disposizioni afferenti all’uso del contante (articolo 49, comma 1) all’emissione di assegni bancari e postali (articolo 49, comma 5) ed assegni circolari, vaglia postali e cambiari (articolo 49, comma 7), sanzionandole in proporzione all’importo trasferito, da un minimo dell’1% a un massimo del 40 per cento.
Diversamente è stabilito per i libretti di deposito bancari o postali al portatore. In particolare, lo stesso articolo distingue i libretti di nuova emissione (articolo 49, comma 12) da quelli già in essere alla data di entrata in vigore del Dl 201/2011. Per i primi è prevista una sanzione dal 20% al 40% del saldo, in caso di superamento del limite indicato dal legislatore.
Per tali violazioni è previsto, inoltre, un importo minimo della sanzione (pari a 3mila euro), nonché un aggravio in caso di importi superiori a 50mila euro.
Un regime sanzionatorio differente è invece previsto per i libretti al portatore con saldo pari o superiore a 1.000,00 euro già in essere alla data di entrata in vigore del decreto “Salva Italia” (articolo 49, comma 13). In particolare, il Dl 201/2011, oltre a posticipare al 31 marzo 2012 l’obbligo di operare la loro regolarizzazione, è intervenuto anche sull’importo minimo della sanzione applicabile alla violazione di tale obbligo.
Pertanto, non sono state apportate modifiche all’articolo 58 del Dlgs 231/2007, nella parte in cui prevede, per l’omessa estinzione dei suddetti libretti ovvero per la mancata riduzione del loro saldo entro i limiti stabiliti, una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 20% del saldo stesso, con un aggravio nel caso in cui quest’ultimo superi 50mila euro.
Oggetto di modifica è stato invece il comma 7-bis del suddetto articolo, nella parte in cui prevedeva un importo minimo della sanzione, pari a 3mila euro. I libretti con saldo inferiore a tale soglia erano pertanto sanzionati per un importo maggiore del saldo stesso.
Con l’introduzione del comma 1-bis dell’articolo 12 Dl 201/2011, il legislatore ha di fatto alleggerito solo il carico sanzionatorio dei libretti al portatore con saldo inferiore a 3mila euro, stabilendo una sanzione più equa della precedente, “pari al saldo del libretto stesso”.
Oblazione
L’articolo 60, comma 2, del Dlgs 231/2007, offre la possibilità di ricorrere all’istituto dell’oblazione (articolo 16 della legge 689/1981). Tuttavia, la sua applicazione è prevista esclusivamente per le violazioni delle disposizioni afferenti all’uso del contante (articolo 49, comma 1), degli assegni bancari e postali (articolo 49, comma 5) e degli assegni circolari, vaglia postali e cambiari (articolo 49, comma 7), di importo inferiore a 250mila euro.
A tal proposito, la circolare del ministero dell’Economia e delle Finanze n. 281178 del 5 agosto 2010 ha precisato che si ha la possibilità di pagare una sanzione pari al 2% dell’importo della violazione. In tal caso, non sembra rilevare la sanzione minima fissa di 3mila euro in quanto il dettato normativo e la circolare stessa non prevedono espressamente una sua eventuale applicazione.
Il limite all’uso del contante e dei titoli al portatore è stato introdotto con il Dl 143/1991 (legge di conversione 197/1991) al fine di contrastare il fenomeno dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.
Negli ultimi anni la materia è stata oggetto di frequenti interventi legislativi, da ultimo il decreto cosiddetto “Salva Italia”. Difatti, il Dl 201/2011, con poche e mirate correzioni al dettato normativo del Dlgs 231/2007, ha ridotto il limite di tracciabilità dei pagamenti al valore di mille euro, con decorrenza dal 6 dicembre 2011.
Tuttavia, in sede di conversione, il legislatore ha previsto l’irrilevanza ai fini sanzionatori delle violazioni commesse nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012, riferite alle limitazioni di importo introdotte. Pertanto, per il periodo indicato, è pacifico ritenere sanzionabili i trasferimenti in violazione della precedente soglia limite.
Ultimi interventi normativi
Dal 29 aprile 2008, con l’entrata in vigore del Dlgs 231/2007 (emanato in attuazione della direttiva 2005/60/CE e della Direttiva 2006/70/CE), il limite all’uso del contante e dei titoli al portatore è stato ridotto da 12.500,00 a 5mila euro. La nuova soglia è rimasta in vigore per poco più di un anno, fino a quando il Dl 112/2008 ha ripristinato il limite di 12.500.00 euro.
Negli ultimi due anni il legislatore è intervenuto nuovamente sulla soglia di tracciabilità dei pagamenti. A partire dal 31 maggio 2010, il Dl 78/2010 ha riportato il valore a 5mila, cifra che è stata, poi, ridotta a 2.500,00 dal Dl 138/2011.
In ultimo, come già anticipato, il Dl 201/2011 ha indicato in mille euro il limite all’uso del contante e dei titoli al portatore, con decorrenza dal 6 dicembre 2011.
RIFERIMENTO NORMATIVO
|
PERIODO DI VALIDITÀ
|
VARIAZIONE LIMITE (in Euro)
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Articolo 49, Dlgs 231/2007 |
dal 30.04.2008
|
da 12.500,00
|
a 5.000,00
|
Articolo 32, Dl 112/2008 |
dal 25.06.2008
|
da 5.000,00
|
a 12.500,00
|
Articolo 20, Dl 78/2010 |
dal 31.05.2010
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da 12.500,00
|
a 5.000,00
|
Articolo 2, Dl 138/2011 |
dal 13.08.2011
|
da 5.000,00
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a 2.500,00
|
Articolo 12, Dl 201/2011 |
dal 06.12.2011
|
da 2.500,00
|
a 1.000,00
|
Norma in vigore dal 6 dicembre 2011
La nuova formulazione dell’articolo 49, comma 1, del Dlgs 231/2007, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 12 del Dl 201/2011, dispone che: “è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro mille”.
Anche per quanto concerne il valore di emissione di assegni bancari e postali (articolo 49, comma 5) e di assegni circolari, vaglia postali e cambiari (articolo 49, commi 7 e 8), è posto lo stesso limite di mille euro superato il quale, è disposto l’obbligo di indicazione del nome (ovvero la ragione sociale) del beneficiario e della clausola di non trasferibilità.
Analoga limitazione è prevista per il saldo dei nuovi libretti di deposito bancari o postali al portatore (articolo 49, comma 12). Tuttavia, per i libretti già in essere alla data del 6 dicembre 2011 (articolo 49, comma 13), la norma prevede lo slittamento al 31 marzo 2012 del termine ultimo entro cui operare la loro estinzione ovvero la riduzione del saldo nei limiti dettati dal legislatore. In alternativa, nonostante la norma non lo preveda espressamente, sembra ragionevole la possibilità di ovviare a tale adempimento con la trasformazione degli stessi in libretti nominativi.
Sanzioni applicabili
L’articolo 58 del Dlgs 231/2007 accomuna le violazioni delle disposizioni afferenti all’uso del contante (articolo 49, comma 1) all’emissione di assegni bancari e postali (articolo 49, comma 5) ed assegni circolari, vaglia postali e cambiari (articolo 49, comma 7), sanzionandole in proporzione all’importo trasferito, da un minimo dell’1% a un massimo del 40 per cento.
Diversamente è stabilito per i libretti di deposito bancari o postali al portatore. In particolare, lo stesso articolo distingue i libretti di nuova emissione (articolo 49, comma 12) da quelli già in essere alla data di entrata in vigore del Dl 201/2011. Per i primi è prevista una sanzione dal 20% al 40% del saldo, in caso di superamento del limite indicato dal legislatore.
Per tali violazioni è previsto, inoltre, un importo minimo della sanzione (pari a 3mila euro), nonché un aggravio in caso di importi superiori a 50mila euro.
Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore
(Dlgs 231/2007, articolo 49)
|
Dlgs 231/2007, Articolo 58 - comma 1, 2 e 7-bis
| |
Importo della violazione
da 1.000,00 euro a 50.000,00 euro |
Importo della violazione
superiore a 50.000,00 euro | |
Contanti (articolo 49, comma 1) |
dall’1% al 40%
dell’importo trasferito
| dal 5% al 40% dell’importo trasferito |
Assegni bancari e postali (Articolo 49, comma 5) | dall’1% al 40% dell’importo trasferito |
dal 5% al 40%
dell’importo trasferito
|
Assegni circolari, vaglia postali e cambiari (articolo 49, comma 7) | dall’1% al 40% dell’importo trasferito | dal 5% al 40% dell’importo trasferito |
Nuovi libretti di deposito al portatore (Articolo 49, comma 12) | dal 20% al 40% del saldo | dal 30% al 60% del saldo |
Sanzione minima per ogni violazione: euro 3.000,00 |
Un regime sanzionatorio differente è invece previsto per i libretti al portatore con saldo pari o superiore a 1.000,00 euro già in essere alla data di entrata in vigore del decreto “Salva Italia” (articolo 49, comma 13). In particolare, il Dl 201/2011, oltre a posticipare al 31 marzo 2012 l’obbligo di operare la loro regolarizzazione, è intervenuto anche sull’importo minimo della sanzione applicabile alla violazione di tale obbligo.
Pertanto, non sono state apportate modifiche all’articolo 58 del Dlgs 231/2007, nella parte in cui prevede, per l’omessa estinzione dei suddetti libretti ovvero per la mancata riduzione del loro saldo entro i limiti stabiliti, una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 20% del saldo stesso, con un aggravio nel caso in cui quest’ultimo superi 50mila euro.
Oggetto di modifica è stato invece il comma 7-bis del suddetto articolo, nella parte in cui prevedeva un importo minimo della sanzione, pari a 3mila euro. I libretti con saldo inferiore a tale soglia erano pertanto sanzionati per un importo maggiore del saldo stesso.
Con l’introduzione del comma 1-bis dell’articolo 12 Dl 201/2011, il legislatore ha di fatto alleggerito solo il carico sanzionatorio dei libretti al portatore con saldo inferiore a 3mila euro, stabilendo una sanzione più equa della precedente, “pari al saldo del libretto stesso”.
Saldo del libretto al portatore già in essere al 06.12.2011(articolo 49, comma 13, Dlgs 231/2007) |
Violazioni ex articolo 58, commi 3 e 7-bis, Dlgs 231/2007
| |
ante articolo 12,
comma 1-bis, Dl 201/2011 |
post articolo 12,
comma 1-bis, Dl 201/2011
| |
Da 1.000,00 euro a 3.000,00 euro | Sempre 3.000,00 euro | Saldo del libretto al portatore |
Da 3.000,00 euro a 50.000,00 euro | Dal 10% al 20% del saldo, con un minimo di 3.000,00 euro | Dal 10% al 20% del saldo, con un minimo di 3.000,00 euro |
Superiore a 50.000,00 euro | Dal 15% al 30% del saldo | Dal 15% al 30% del saldo |
Oblazione
L’articolo 60, comma 2, del Dlgs 231/2007, offre la possibilità di ricorrere all’istituto dell’oblazione (articolo 16 della legge 689/1981). Tuttavia, la sua applicazione è prevista esclusivamente per le violazioni delle disposizioni afferenti all’uso del contante (articolo 49, comma 1), degli assegni bancari e postali (articolo 49, comma 5) e degli assegni circolari, vaglia postali e cambiari (articolo 49, comma 7), di importo inferiore a 250mila euro.
A tal proposito, la circolare del ministero dell’Economia e delle Finanze n. 281178 del 5 agosto 2010 ha precisato che si ha la possibilità di pagare una sanzione pari al 2% dell’importo della violazione. In tal caso, non sembra rilevare la sanzione minima fissa di 3mila euro in quanto il dettato normativo e la circolare stessa non prevedono espressamente una sua eventuale applicazione.
FONTE FISCO OGGI
mercoledì 25 gennaio 2012
BOLLO AUTO IN SCADENZA AL 31 GENNAIO 2012.CALCOLALO QUA'
Entro fine mese chiamata in cassa per gli automobilisti con il bollo in scadenza a dicembre 2011 o che hanno immatricolato l’auto fra il 22 dicembre scorso e il 21 gennaio. Le vetture di potenza superiore a 185 kw, da quest’anno, scontano un’addizionale erariale di 20 euro per ogni chilowatt eccedente il limite indicato.
Chi deve pagare
Chi deve pagare
I veicoli interessati sono le auto con potenza superiore a 35 kw e i motocicli. Per i soli residenti in Lombardia e Piemonte, la scadenza per i veicoli immatricolati in questo mese è fissata al 29 febbraio. Questo perché la competenza sulle tasse è affidata alle Regioni che, con proprie delibere, possono tra l’altro aumentare le tariffe base fino al 10% all’anno e stabilire esenzioni o agevolazioni particolari per tipologie di veicoli o di alimentazioni.
2012: superbollo e riduzioni
Le vetture di potenza superiore a 185 kW scontano un’addizionale erariale di 20 euro per ogni kilowatt eccedente il limite indicato, come previsto dal “decreto salva Italia” (articolo 16, Dl 201/2011). Il superbollo è modulato in funzione dell’anzianità del mezzo. È, dunque, ridotto al 60% dopo 5 anni, al 30% dopo 10 e al 15% dopo 15. Passati vent’anni dalla data di costruzione, nulla è dovuto.
Dove pagare
La tassa può essere versata presso gli uffici postali, i tabaccai, le banche, gli uffici dell’Aci, le agenzie di pratiche auto, oppure on line.
Come calcolare l’importo
Per definire l’ammontare del bollo, sul sito delle Entrate è disponibile un’applicazione che permette di calcolare la tassa dovuta utilizzando due modalità: o in base ai dati tecnici inseriti (potenza espressa in kW o cv, direttiva euro, regione di immatricolazione, tipologia del veicolo) o attraverso la targa. Nella seconda ipotesi, in caso di tardività, il software determina anche sanzione e interessi.
Che succede se si paga in ritardo?
Per chi non rispetta il termine, è prevista una penale che va dal 3% al 30%, più gli interessi di mora. Se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza, deve essere versata la sanzione ridotta al 3%. Oltre il trentesimo giorno, ma entro un anno dal termine, si passa al 3,75%. Superato l’anno di ritardo, il ravvedimento non è più possibile e deve essere corrisposta la sanzione piena del 30%. In ogni caso, la ricevuta va conservata per 5 anni, per poter verificare, ed eventualmente contestare, possibili richieste di arretrati.
Le vetture di potenza superiore a 185 kW scontano un’addizionale erariale di 20 euro per ogni kilowatt eccedente il limite indicato, come previsto dal “decreto salva Italia” (articolo 16, Dl 201/2011). Il superbollo è modulato in funzione dell’anzianità del mezzo. È, dunque, ridotto al 60% dopo 5 anni, al 30% dopo 10 e al 15% dopo 15. Passati vent’anni dalla data di costruzione, nulla è dovuto.
Dove pagare
La tassa può essere versata presso gli uffici postali, i tabaccai, le banche, gli uffici dell’Aci, le agenzie di pratiche auto, oppure on line.
Come calcolare l’importo
Per definire l’ammontare del bollo, sul sito delle Entrate è disponibile un’applicazione che permette di calcolare la tassa dovuta utilizzando due modalità: o in base ai dati tecnici inseriti (potenza espressa in kW o cv, direttiva euro, regione di immatricolazione, tipologia del veicolo) o attraverso la targa. Nella seconda ipotesi, in caso di tardività, il software determina anche sanzione e interessi.
Che succede se si paga in ritardo?
Per chi non rispetta il termine, è prevista una penale che va dal 3% al 30%, più gli interessi di mora. Se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza, deve essere versata la sanzione ridotta al 3%. Oltre il trentesimo giorno, ma entro un anno dal termine, si passa al 3,75%. Superato l’anno di ritardo, il ravvedimento non è più possibile e deve essere corrisposta la sanzione piena del 30%. In ogni caso, la ricevuta va conservata per 5 anni, per poter verificare, ed eventualmente contestare, possibili richieste di arretrati.
FONTE: FISCO OGGI
martedì 24 gennaio 2012
fac simile dichiarazione compensazione tributi iscritti a ruolo con mod F24
DICHIARAZIONE DI AVVENUTA COMPENSAZIONE E/O RICHIESTA DI IMPUTAZIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL’ART. 31 , C. 1 DEL D.L. 31 MAGGIO 2010 N. 78 (CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010 N. 122)
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………….………….., nato/a a …….…………………………………………...…………... Prov. ………, il ......../…...../………...
C.F. …………………………., residente in …………………………………………. Prov………
Via/Piazza ………………………………………………….…… n. ………….. C.A.P. ………….
telefono ………………… fax …………………...….. e-mail ……………………………………..
dichiara di aver effettuato il pagamento in compensazione con modello F24 alle banche/poste, allegando copia della ricevuta di presentazione del modello F24; dichiara di aver effettuato il pagamento in compensazione di Euro ….………. con modello F24 tramite Entratel (ovvero servizi on-line) con data di versamento ………………;
Ai fini della presente allega i documenti identificativi del soggetto intestatario del pagamento con modello F24 e in particolare:
Per le persone fisiche: fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche: visura camerale aggiornata; fotocopia di un documento di identità in corso di validità del Rappresentante legale / titolare della ditta individuale; copia dell’atto costitutivo e dello statuto (nei casi previsti).
Qualora la dichiarazione venga effettuata da un soggetto diverso dall’intestatario del pagamento, dovrà essere allegata anche fotocopia del documento di identità del soggetto delegato e la relativa delega.
Chiede di procedere all’attribuzione del pagamento secondo le specifiche riportate nel prospetto a tergo e, a tal fine, allega fotocopia del proprio documento di identità.
Qualora la richiesta venga presentata da un soggetto diverso dal firmatario dovrà essere allegata anche fotocopia del documento di identità del soggetto delegato e la relativa delega.
A Equitalia ……………. Spa
sportello di …………………..
Numero documento
Numero ruolo
Progressivo
Debito
Oneri accessori *
Totale da compensare
Totale compensato
Euro
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art. 13 D. Lgs. 30.6.2003 n. 196)
L’interessato dichiara di essere stato informato che il trattamento dei dati personali raccolti con la presente dichiarazione, ivi compresi quelli contenuti nei relativi allegati, è finalizzato esclusivamente all’istruttoria e al perfezionamento della pratica stessa. I dati potranno essere trattati con strumenti elettronici e non, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Il conferimento delle informazioni richieste è facoltativo ma necessario in quanto l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato a fornirle comporta l’impossibilità di evadere la pratica. Eventuali recapiti forniti dall’interessato (posta elettronica, telefono, fax, indirizzo) potranno essere utilizzati dalla società per comunicazioni successive in risposta alla presente dichiarazione.
I dati trattati potranno essere comunicati agli enti creditori di volta in volta interessati per le necessarie verifiche.
Le richieste per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 D. Lgs 196/03 potranno essere rivolte al titolare del trattamento Equitalia ____________________ spa, secondo quanto previsto nell’informativa riportata sul sito della Società area “Privacy Policy” o presso gli sportelli di riscossione aperti al pubblico.
…………………………………..…….. …………………… …………………………………..
(Luogo) (Data) (Firma del dichiarante/richiedente)
* Comprensivi degli interessi di mora di spettanza dell’Ente creditore nonché dell’aggio e delle spese a favore dell’Agente della riscossione.
Equitalia ,l'autodichiarazione può bloccare le procedure di riscossione
contribuente che ritiene di aver ricevuto una cartella di pagamento per un tributo che ha già pagato o per il quale si è già avvalso di un provvedimento di sgravio o di sospensione, può compilare e presentare ad Equitalia un modello di autodichiarazione ed interrompere le procedure di riscossione. Lo prevede la direttiva n. 10/2010 del 6 maggio. Fino a ieri, dunque, il contribuente che riceveva una cartella di pagamento “illegittima” era costretto a girare da un ufficio all’altro per avere spiegazioni e cercare di evitare fermi amministrativi e procedure di riscossione; oggi, grazie a questa nuova direttiva, il contribuente può evitare tutto questo semplicemente producendo un provvedimento di sgravio o di sospensione emesso dall’ente creditore in conseguenza della presentazione di un’istanza di autotutela, una sospensione giudiziale oppure una sentenza della magistratura, o anche un pagamento effettuato in data antecedente alla formazione del ruolo in favore dell’ente creditore.
L’agente della riscossione, nei dieci giorni successivi, porterà all’attenzione dell’ente creditore la documentazione consegnata dal debitore, al fine di verificare le ragioni di quest’ultimo. In caso di silenzio degli enti, le azioni volte al recupero del credito rimarranno comunque sospese.
FAC SIMILE RICORSO COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
ALLA
ON. LE COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL …………………
AL
COMUNE DI ……………….. - UFFICIO TRIBUTI
ATTO DI APPELLO
ISTANZA DI PUBBLICA UDIENZA
Per
l’impugnativa
Della
sentenza n. ………………. resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ………… sez. ………..,
del ………….. e depositata in data …………………….
NEI
CONFRONTI
Dell’Ufficio
Tributi del Comune di …………………..
Il
contribuente sig. ……………….., nato in ………… il ……………., C.F.: ……………………….residenti
in ……………., ……………, rappresentato e difeso per delega a margine del presente atto
dal dott. ……………. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in ……………………..,
si costituisce, depositando il presente ricorso.
PREMESSO
-
Che prima della presentazione del
ricorso era stata percorsa la strada
dell’ autotutela ai sensi di
legge, con la presentazione di due distinte istanze;
-
Che
il Comune per inerzia costringeva l’appellante, al fine di evitare la
definitività dell’atto, a proporre ricorso alla Commissione Tributaria
Provinciale di ………………, sostenendo le spese derivanti dalla nomina del difensore;
-
Che la sentenza accoglieva
totalmente le doglianze del ricorrente, ma compensava le spese
La
sentenza impugnata deve essere riformata per i seguenti motivi:
IN DIRITTO
·
L’art. 15 del D.Lgs. 546/92 del processo
tributario enuncia il principio secondo il quale "la parte soccombente è
condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la
sentenza". La ratio della norma in esame deve essere ricercata tra i
principi basilari della giustizia secondo cui
la "necessità di ricorrere al giudice non deve tornare a danno di
chi ha ragione", quindi è giusto che le spese di giudizio non siano a
carico di chi è risultato nella controversia totalmente vittorioso.
·
La legge n. 263, del 28.12.2005 innova
le disposizioni del processo civile e quindi di quello tributario, introducendo,
per mezzo dell’articolo 2, la riformulazione del secondo comma dell’articolo 92
c.p.c., così disponendo: “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri
giusti motivi, esplicitamente
indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o
per intero, le spese tra le parti". Il giudice non può emettere
sentenze di compensazione delle spese senza motivare adeguatamente ed obbligatoriamente
la sua decisione. Ne tanto meno può usare, nel caso di sentenza favorevole
al contribuente, motivazioni di puro stile, quali le “Spese compensate poiché
sussistono giusti motivi”. La decisione
di compensare le spese nella sentenza oggetto del presente appello non è stata
motivata;
·
Con il principio della compensazione delle
spese per giusti motivi (equità, convenienza, merito), il legislatore ha inteso
temperare il rigore previsto dal principio della condanna alle spese, in
presenza di particolari circostanze e di evidente buona fede del soccombente. L’ufficio
tributi del Comune di
……………. tuttavia ha documentalmente dimostrato mancanza di buona fede, derivante
da un’inerzia totale, in quanto lo
stesso verificato l’errore avrebbe dovuto immediatamente annullare l’avviso di
liquidazione, in quanto sollecitato dall’appellante in più occasioni.
L’ufficio tributi del Comune di …………………… ha omesso di annullare nei termini
l’Avviso di Liquidazione, nonostante palesemente errato. Tanto più grave è
l’atteggiamento del responsabile del sopra citato ufficio quanto evidente è
l’errore.
- L’addebito
delle spese di giudizio al comune di …………… costituirebbe un monito non
tanto a fare maggiore attenzione all’atto di emettere atti di
accertamento, (l’errore è un fatto scusabile nell’attività lavorativa),
quanto ad un’assunzione di maggiore responsabilità nell’esaminare atti
palesemente errati ed a valutare con maggiore attenzione le documentazione
bonariamente prodotta dai contribuenti;
- L’art. 28 della Cost.
recita: << i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli Enti
pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civile e
amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti. In tali
casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli Enti pubblici
>>.
P.Q.M.
FA ISTANZA
Affinché il
ricorso venga discusso in
PUBBLICA
UDIENZA.
Voglia la
Commissione Tributaria Regionale adita, dichiarare in riforma della sentenza
appellata liquidare le spese di giudizio, dovute per grave inerzia
del Comune nell’attività di autotutela, quantificate nella misura di € ………………….;
Con
osservanza.
li, …………………………
Dott. ………………..
PROCURA
Il
contribuente sig. ……………….., nato in ………… il ……………., C.F.: ……………………….residenti
in ……………., ……………, delega a rappresentarlo e difenderlo in ogni fase e grado del
presente giudizio il Dott. ………….., nato a ……….in data ………. ed iscritto
all’Ordine dei Dottori Commercialisti di ………….., abilitato al patrocinio ai
sensi di legge, conferendogli ogni e più ampio potere ivi compresa la facoltà
di farsi sostituire e di rinunciare all’appello, ed elegge domicilio presso il
proprio studio sito in ……………………….
li, …………………………
Firma del contribuente
E’ autentica
Dott. ………………………..
sabato 21 gennaio 2012
società a responsabilità limitata con un euro di capitale sociale
Dottori commercialisti ed avvocati alla prova di diritto societario. Sarà a loro, infatti, oltre che ai notai, a cui presumibilmente i giovani “Under 35” si rivolgeranno per costituire le “società semplificate a responsabilità limitata”, previste dal decreto sulle liberalizzazioni di imminente approvazione. Tale norma innova, a riguardo, il codice civile attraverso l’introduzione del nuovo articolo 2463-bis. Questa nuova tipologia societaria, di carattere necessariamente temporaneo, da un lato assorbirà molte delle regole tipiche delle srl tradizionali, ma, dall’altro, si qualificherà anche per aspetti specifici, finalizzati, evidentemente all’inserimento sul mercato di neo imprenditori.
MONTI -ADDIO AL SEGRETO BANCARIO.
Con gli art. 11 e 11 bis del Decreto Salvaitalia che prevedono controlli a tutto campo dei conti correnti e di ogni rapporto finanziario con banche , poste ecc. anche in assenza di specifiche indagini tributarie, si sancisce per molti la fine del segreto bancario in Italia.
La norma infatti ha inasprito quanto previsto dalla Manovra di Ferragosto e dal 1 gennaio 2012 gli operatori finanziari (istituti di credito, Poste italiane intermediari finanziari imprese di investimento Società di gestione del risparmio Fiduciarie, società di assicurazione) sono tenuti ad inviare periodicamente all’Anagrafe Tributaria (lo strumento della Amministrazione finanziaria introdotto dal DPR 605/1973 che censisce tutti i contribuenti italiani) non solo dati anagrafici e codice fiscale relativi agli intestatari, ai delegati e al tipo di rapporto intrattenuto come previsto dall’art. 7 del decreto sopracitato, ma anche:
1) tutti gli importi delle movimentazioni nei conti
2) tutte le operazioni fuori conto (cambio assegni, richieste di bonifici per contanti, cambio valuta estera) con l’unica esclusione dei pagamenti con bollettini di conto corrente postale inferiori ai 1500 euro.
La norma infatti ha inasprito quanto previsto dalla Manovra di Ferragosto e dal 1 gennaio 2012 gli operatori finanziari (istituti di credito, Poste italiane intermediari finanziari imprese di investimento Società di gestione del risparmio Fiduciarie, società di assicurazione) sono tenuti ad inviare periodicamente all’Anagrafe Tributaria (lo strumento della Amministrazione finanziaria introdotto dal DPR 605/1973 che censisce tutti i contribuenti italiani) non solo dati anagrafici e codice fiscale relativi agli intestatari, ai delegati e al tipo di rapporto intrattenuto come previsto dall’art. 7 del decreto sopracitato, ma anche:
1) tutti gli importi delle movimentazioni nei conti
2) tutte le operazioni fuori conto (cambio assegni, richieste di bonifici per contanti, cambio valuta estera) con l’unica esclusione dei pagamenti con bollettini di conto corrente postale inferiori ai 1500 euro.
venerdì 20 gennaio 2012
EQUITALIA UN PROBLEMA DA RISOLVERE
sono di nuovo io che scrivo il fondatore,in risposta alle email che mi arrivano sulle richieste di chiarimenti per le posizioni debitorie ,dei nostri lettori con Equitalia e suoi distaccamenti nel resto d'Italia.
Noi siamo a Vs disposizione per ogni chiarimento, suggerimento,consulenza che vi porti ad estinguere il vostro debito nei confronti del Concessionario della riscossione.
i modi per pagare sono tanti , le dilazioni sono lunghe ,le scappatoie legali numerose,non abbiate timori ,qualsiasi sia l'entità del vostro debito, si può risolvere,scriveteci facendo una donazione entro 72 ore un nostro consulente vi suggerirà la strada per risolvere i vostri problemi.
Ma ricordate ,se non vi fidate di noi affidatevi comunque ad un commercialista purchè iscritto ad un albo o ad uno studio legale, non abbandonate mai il vostro debito,questo sarebbe un grave errore .
Vi aspetto e resto a Vs disposizione
il Fondatore
Il consulente fiscale online
Noi siamo a Vs disposizione per ogni chiarimento, suggerimento,consulenza che vi porti ad estinguere il vostro debito nei confronti del Concessionario della riscossione.
i modi per pagare sono tanti , le dilazioni sono lunghe ,le scappatoie legali numerose,non abbiate timori ,qualsiasi sia l'entità del vostro debito, si può risolvere,scriveteci facendo una donazione entro 72 ore un nostro consulente vi suggerirà la strada per risolvere i vostri problemi.
Ma ricordate ,se non vi fidate di noi affidatevi comunque ad un commercialista purchè iscritto ad un albo o ad uno studio legale, non abbandonate mai il vostro debito,questo sarebbe un grave errore .
Vi aspetto e resto a Vs disposizione
il Fondatore
Il consulente fiscale online
sabato 14 gennaio 2012
società a responsabilità a socio unico
Con il
Decreto Legislativo 3 Marzo 1993 n. 88 (pubblicato il 3/4/93 sulla Gazzetta
Ufficiale n. 78) l'Italia ha dato attuazione alla 12' Direttiva Cee n. 89/667
in materia societaria, introducendo nell'ordinamento giuridico nazionale l'istituto
della società a responsabilità limitata composta da un unico socio,
chiamata anche impresa individuale a responsabilità limitata.
Nelle
intenzioni del Legislatore tale tipo di società dovrebbe facilitare la creazione
o la prosecuzione di piccole o medie imprese con un unico titolare; inoltre
dovrebbe concorrere a diminuire il fenomeno, peraltro ancora molto diffuso,
dell'intestazione di quote societarie a persone "di comodo" e le
ancora piu' pericolose fittizie interposizioni di persone.
Il vantaggio
della srl unipersonale consiste essenzialmente nella possibilità concessa agli
imprenditori di godere di tutte le agevolazioni previste per le società senza
però doverne condividere con altri la gestione e, allo stesso tempo, limitare
la responsabilità patrimoniale al solo capitale conferito nella società.
La
costituzione di tale tipo di società non presenta alcun problema particolare:
la si costituisce attraverso un atto unilaterale che è soggetto alle medesime
formalità previste per il "contratto di società" e acquista la
personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle imprese.
Adempiendo a tutte le formalità richieste dalla Legge la srl può diventare unipersonale anche dopo essere stata costituita "normalmente", nel momento cioè in cui viene a mancare la pluralità dei soci e questa non viene ricostituita .
Naturalmente, a tutela dei terzi, sono previste forme di pubblicità legale leggermente diverse dalla normale srl: ad esempio è fatto obbligo di depositare nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del nome e cognome, data e luogo di nascita, domicilio e cittadinanza dell'unico socio. Inoltre la società è obbligata ad indicare negli atti e nella corrispondenza che la stessa appartiene ad un unico socio e se viene stipulato un contratto tra la società ed il suo unico socio deve essere obbligatoriamente trascritto nel libro dei verbali del consiglio di amministrazione, ove esistente, o risultare da atto scritto, da conservare tra i documenti della società.
Adempiendo a tutte le formalità richieste dalla Legge la srl può diventare unipersonale anche dopo essere stata costituita "normalmente", nel momento cioè in cui viene a mancare la pluralità dei soci e questa non viene ricostituita .
Naturalmente, a tutela dei terzi, sono previste forme di pubblicità legale leggermente diverse dalla normale srl: ad esempio è fatto obbligo di depositare nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del nome e cognome, data e luogo di nascita, domicilio e cittadinanza dell'unico socio. Inoltre la società è obbligata ad indicare negli atti e nella corrispondenza che la stessa appartiene ad un unico socio e se viene stipulato un contratto tra la società ed il suo unico socio deve essere obbligatoriamente trascritto nel libro dei verbali del consiglio di amministrazione, ove esistente, o risultare da atto scritto, da conservare tra i documenti della società.
Il capitale
sociale minimo è di venti milioni e deve essere interamente versato fin dal
momento della costituzione con esclusione della possibilità di dilazionarne il
versamento con lo strumento dei "decimi".
L'elemento determinante per la costituzione di tale tipo di società è comunque il beneficio della responsabilità limitata.
Attraverso la netta separazione tra i beni personali (che non potranno mai essere intaccati salvo i casi previsti dall'art. 2497, di cui si dirà) e quelli propri della società, l'imprenditore può operare con la consapevolezza di rischiare solo il patrimonio investito per quella impresa.
L'elemento determinante per la costituzione di tale tipo di società è comunque il beneficio della responsabilità limitata.
Attraverso la netta separazione tra i beni personali (che non potranno mai essere intaccati salvo i casi previsti dall'art. 2497, di cui si dirà) e quelli propri della società, l'imprenditore può operare con la consapevolezza di rischiare solo il patrimonio investito per quella impresa.
L'art. 2497
del Codice Civile richiama l'attenzione sulla responsabilità dell'unico socio e
fissa i soli tre casi in cui può essere chiamato a rispondere illimitatamente
delle obbligazioni assunte, con tutto il proprio capitale:
a) quando sia una persona giuridica ovvero sia socio unico di altra società di capitali;
b) quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'art. 2476, secondo e terzo comma (capitale sociale non versato interamente);
c) fino a quando la società (dal momento della costituzione) non ha depositato al Registro delle imprese la dichiarazione contenente tutte le generalità del socio unico.
a) quando sia una persona giuridica ovvero sia socio unico di altra società di capitali;
b) quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'art. 2476, secondo e terzo comma (capitale sociale non versato interamente);
c) fino a quando la società (dal momento della costituzione) non ha depositato al Registro delle imprese la dichiarazione contenente tutte le generalità del socio unico.
La srl
unipersonale non può nascere come "trasformazione" di una ditta
individuale ma semmai attraverso il conferimento di questa
Sotto
l'aspetto fiscale vi è semplicemente da rilevare che nulla cambia rispetto alle
regole dettate per la srl pluripersonale: il reddito prodotto dalla società è
considerato reddito d'impresa ed è assoggettato ad IRPEG ed a ILOR.
La dichiarazione annuale dei redditi deve essere presentata sul mod. 760 entro un mese dall'approvazione del bilancio il quale deve essere redatto secondo le norme previste dal Codice Civile.
La società potrà distribuire dividendi a seguito di formale delibera assunta dallo stesso unico socio, applicando la ritenuta d'acconto del 10% e come sempre i dividendi saranno tassati in capo al percipiente con il criterio di cassa.
Il socio avrà diritto al credito d'imposta previsto ancora nella misura dei 9/16 dei dividendi.
E' possibile inoltre attribuire un compenso al socio per l'opera prestata con funzione di amministratore.
La dichiarazione annuale dei redditi deve essere presentata sul mod. 760 entro un mese dall'approvazione del bilancio il quale deve essere redatto secondo le norme previste dal Codice Civile.
La società potrà distribuire dividendi a seguito di formale delibera assunta dallo stesso unico socio, applicando la ritenuta d'acconto del 10% e come sempre i dividendi saranno tassati in capo al percipiente con il criterio di cassa.
Il socio avrà diritto al credito d'imposta previsto ancora nella misura dei 9/16 dei dividendi.
E' possibile inoltre attribuire un compenso al socio per l'opera prestata con funzione di amministratore.
Si tratta
sicuramente di uno strumento molto valido del quale può essere interessante
avvalersi.
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