domenica 12 dicembre 2010

ANTICIPO PENSIONE PER LE DONNE

Per le lavoratrici dipendenti esiste una norma transitoria che da’ la possibilità di anticipare il momento del pensionamento rispetto ai lavoratori uomini.
Tale disposizione – prevista in via sperimentale fino al 2015 – intende attenuare la penalizzazione che alle donne deriverà dall’aumento dell’età per il diritto alla pensione di anzianità, che dal 1° gennaio 2011 per le lavoratrici coinciderà con quella per il diritto alla pensione di vecchiaia.
Per effetto di tale norma (art. 1, comma 9, della legge 243/2004), le lavoratrici possono ottenere la pensione di anzianità con almeno 35 anni di anzianità contributiva ed un’età di almeno 57 anni, se lavoratrici dipendenti, e 58, se lavoratrici autonome, a condizione che optino per il calcolo della pensione secondo le regole del sistema contributivo.


Sull’argomento è recentemente intervenuto l’INPS con messaggio n. 7300 del 12 marzo 2010,
precisando in particolare che possono beneficiare della sperimentazione le lavoratrici con un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, che non abbiano maturato, entro il 2007, i requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica utili per il conseguimento del diritto a pensione di anzianità, ai sensi della normativa vigente prima dell’entrata in vigore della legge n. 243 del 2004, o le lavoratrici con un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, che tuttavia non abbiano già esercitato il diritto di opzione per il sistema contributivo.
Dopo aver precisato che la scelta per il sistema di calcolo contributivo va esercitata all’atto del pensionamento, il messaggio afferma che l’applicazione del sistema contributivo è limitata alle sole regole di calcolo, pertanto la pensione potrà essere integrata, se ricorrono le condizioni, al trattamento minimo, e verrà erogata senza tener conto del cosiddetto “requisito dell’importo”, secondo il quale una pensione contributiva può essere erogata prima del compimento dei 65 anni di età, a condizione che risulti di importo non inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale.
Rivolgendosi ad un patronato è possibile avere un calcolo della liquidazione della pensione secondo le regole del sistema contributivo per verificare gli effetti di tale opzione che, nella maggior parte dei casi, comporta lo svantaggio di dar luogo ad una riduzione dell’importo del trattamento pensionistico.

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MESSAGGIO DEL FONDATORE