mercoledì 1 dicembre 2010

IPOTECA MUTUI E LORO DEDUCIBILITA' DAL REDDITO

Con quanto si espone di seguito, si elencano sinteticamente,le condizioni per detrarre i mutui ipotecari sull'unico persone fisiche:
Interessi su Mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale: La detrazione spetta se il mutuo e' stato contratto per l'acquisto di un immobile destinato ad abitazione principale. Le condizioni per poter usufruire della detrazione sono: l'esistenza di un contratto di mutuo, un ipoteca a garanzia, residenza in Italia o in paesi Cee con stabile organizzazione in Italia, annotazione deli estremi dell'atto di acquisto dell'immobile sul certificato degli interessi pagati all'Istituto di credito .  Attenzione si sottolinea, che le uniche somme che si possono scaricare, sono quelle degli interessi e non la quota capitale.                                              
Beneficiari: possono detrarre gli interessi sia il proprietario sia gli intestatari del mutuo pro quota, nonche' il nudo proprietario. Inoltre possono beneficiare della detrazione anche gli eredi del mutuatario oppure colui che si accolla un mutuo già acceso, l'importante che quanto sopra risulti da idonea documentazione.
Requisiti di abitazione principale: L'immobile deve essere di categoria A/1 a A/11, escluso la A/10(studi o uffici), tale abitazione deve essere destinata a dimora abituale risultante dall'Anagrafe o da autocertificazione, la destinazione ad abitazione principale deve avvenire entro 1 anno. In caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale.Nel caso l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall'acquisto.In caso di divorzio, al coniuge che abbia trasferito la propria dimora abituale, spetta comunque la detrazione per la propria quota di competenza se presso l'immobile hanno la propria dimora abituale i propri familiari.
Il requisito della dimora abituale non e' richiesto agli appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia art.66 c.2 Legge 342/2000
Misura della detrazione: Gli interessi possono essere scaricati nella misura massima di 3.615,20€ (elevato a € 4.000,00) riferibile a tutti i cointestatari. Con l'avvertenza che gli interessi passivi possono essere scaricati solo nei limiti del valore dichiarato dell'acquisto dell'immobile, ad esempio se ho acquistato un immobile per 200.000,00 euro e ho fatto il mutuo per 250.000,00 possono saricare li interessi solo su 200.000,00.


Nel caso il mutuo sia intestato ad entrambi i coniugi, la detrazione massima e' di 1.807,60€ per ognuno, se tra i coniugi a lavorare e' solo uno e l'altro e' a carico (cioe' senza redditi), scarica tutto colui che lavora. Per poter essere a carico non bisogna superare un redditi annuo di 2840,51€.
Il decreto ministeriale 30 luglio 1999, n. 311 ha stabilito le modalità e le condizioni alle quali è subordinata tale detrazione
Articolo 15, lettera b), del nuovo Tuir, Dpr 917/86 .
Interessi su mutuo per acquisto seconda casa: Per l'acquisto della seconda casa da adibire a proprio uso, e' possibile detrarre gli interessi nella misura massima di 2.065,83 entro tale limite devono rientrare eventuali interessi sul mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale. Ad esempio se si paga già il mutuo per l'acquisto prima casa e gli interessi ammontano a 1.000,00€ per la seconda casa si possono scaricare massimo 1.065,83€, se invece gli interessi per la prima casa sono di ammontare superiore, quella per la seconda casa non si possono scaricare.

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