mercoledì 29 dicembre 2010

pensioni novità 2011

Sulla scena previdenziale debuttano le finestre mobili od a scorrimento che dir si voglia introdotte dall’articolo 12 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 per i trattamenti pensionistici di vecchiaia e anzianità. Gli elementi che caratterizzano queste finestre sono i seguenti:
- maturazione dei requisiti a decorrere dall’anno 2011;
- determinazione delle finestre trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti per i lavoratori dipendenti e di 18 mesi per i lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, artigiani, commercianti e iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 1,comma 26, della legge 335/1995).
Vale la pena, quindi, di ribadire che coloro che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia e di anzianità entro il 31 dicembre 2010 usufruiranno delle vecchie finestre.
È inoltre importante sottolineare che nulla cambia sul piano dei requisiti per l’ottenimento dei predetti trattamenti pensionistici
Requisiti pensioni 2011
Per il 2011 i requisiti per la pensione di vecchiaia sono i seguenti:
- 65 anni di età per gli uomini e 60 per le donne  (61 anni di età per le donne appartenenti al settore pubblico);
- minimo contributivo di 20 anni;
- cessazione dell’attività lavorativa dipendente anche all’estero.
Per la pensione di anzianità, invece, i requisiti sono:
- quota (cioè la somma  di età anagrafica e anzianità contributiva) di 96 con l’età di 60 anni per i lavoratori dipendenti e di 97 con età di 61 anni per i lavoratori autonomi;
- minimo contributivo di 40 anni indipendentemente dall’età anagrafica (si ritiene che anche in questo caso si applicano le nuove finestre);
- cessazione dell’attività lavorativa dipendente anche all’estero.
Quando si applicano le vecchie finestre
Le vecchie finestre si applicano nei seguenti casi:
- maturazione dei requisiti, come già visto, per la pensione di vecchiaia o di anzianità entro il 31 dicembre 2010;
- personale della scuola (1° settembre di ciascun anno);
- lavoratori dipendenti con periodo di preavviso in corso al 30 giugno 2010 con raggiungimento dei requisiti entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età;
- lavoratori in mobilità breve nel limite di 10 mila unità con accordo stipulato entro il 30 aprile 2010 e che perfezionano i requisiti per la pensione entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità;
- lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;
- lavoratori  che alla data di entrata in vigore del decreto legge 78/2010 risultano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà (esuberi per banche , assicurazioni e così via).
Pensioni per totalizzazione dei periodi assicurativi
Viene stabilito che ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzatone dei periodi assicurativi si applicano le stesse decorrenze fissate per le pensioni dei lavoratori autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria Ivs. Nel caso di pensione ai superstiti (indiretta o di reversibilità) la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del dante causa. Per la pensione di inabilità, invece, la decorrenza scatta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione.

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