martedì 19 luglio 2011

OMESSI E INSUFFICIENTI VERSAMENTI DI IMPOSTA SI CAMBIA CON LE SANZIONI

L’istituto del cd. ‘Ravvedimento Operoso’ risulta normativamente introdotto dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Il ‘ravvedimento operoso’ consiste nella possibilità di regolarizzare le violazioni ed omissioni tributarie - prima che le stesse siano constatate o siano iniziate ispezioni o verifiche od altre attività amministrative di cui l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza - in via spontanea, con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento ed al tipo di violazioni commesse.
Il ravvedimento operoso rappresenta un evidente strumento teso a deflazionare il contenzioso di natura tributaria.
In questo ambito approfondiamo la possibilità di avvalersi del cd. ‘ravvedimento operoso’ al fine di regolarizzare l’Omesso o Insufficiente pagamento dei tributi.
L’omesso o insufficiente pagamento dei tributi può essere regolarizzato, eseguendo spontaneamente il pagamento dell’importo dovuto, degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione in misura ridotta.
A far data dal 1° febbraio 2011 le sanzioni applicabili risultano ridotte (rispetto a quelle 'edittali' del 30%) nel modo seguente:
- ad 1/10, ossia al 3%, se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta;
- ad 1/8, ossia al 3,75%, se il pagamento viene effettuato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione (oppure entro un anno dalla violazione,nel caso alternativo in cui non è normativamente prevista la presentazione della dichiarazione).

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