mercoledì 29 dicembre 2010

CONTENZIOSO TRIBUTARIO ANNULLAMENTO ATTI ILLEGGITTIMI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE


L'autotutela è il potere che ha l'Amministrazione finanziaria di correggere
un proprio atto illegittimo o infondato.
In sostanza, quando l'Amministrazione rileva che in un atto da essa emanato
è contenuto un errore, in mancanza del quale lo stesso atto non
sarebbe stato emanato o avrebbe assunto un contenuto diverso, ha la
possibilità di annullarlo o correggerlo, evitando in tal modo di danneggiare
ingiustamente il contribuente nei cui confronti è stato emesso.
La correzione può avvenire a seguito di istanza presentata dal contribuente
o essere conseguente ad iniziativa propria dell'ufficio competente.
L’esercizio dell’autotutela è una facoltà discrezionale il cui mancato esercizio
non può costituire oggetto di impugnazione.
IPOTESI DI ANNULLAMENTO O DI REVOCA DEGLI ATTI
I casi più frequenti di annullamento di un atto o di revoca dello stesso si hanno quando l'illegittimità
deriva da:
• errore di persona;
• evidente errore logico o di calcolo;
• errore sul presupposto dell'imposta;
• doppia imposizione;
• mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
• mancanza di documentazione successivamente prodotta (non oltre i termini di decadenza);
• sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente
negati;
• errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.
L'annullamento e/o la revoca possono avvenire anche se il giudizio è pendente o se l'atto è divenuto
ormai definitivo perché sono decaduti i termini per ricorrere, e anche se il contribuente ha presentato
ricorso e questo sia stato respinto per motivi formali (ad esempio, per inammissibilità, improcedibilità,
irrecivibilità) con sentenza passata in giudicato.
L'autotutela non è invece ammessa quando il ricorso è stato respinto per motivi riguardanti il merito
della controversia, e la sentenza è divenuta definitiva per mancata opposizione nei termini.
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CONTENZIOSO TRIBUTARIO: COME EVITARLO
Annullamento su istanza del contribuente
L'atto può essere annullato anche su richiesta del contribuente: è sufficiente che egli presenti un'istanza
(vedi fac-simile a fine capitolo), vale a dire una semplice domanda in carta libera, non soggetta,
quindi, al rispetto di forme particolari.
L'istanza deve essere trasmessa all'ufficio competente e contenere un'esposizione sintetica dei fatti
corredata dalla documentazione idonea a comprovare le tesi sostenute. In particolare, deve essere
specificato:
• l'atto di cui si chiede l'annullamento;
• i motivi che fanno ritenere tale atto illegittimo e, di conseguenza, annullabile in tutto o in parte.
ATTENZIONE
La presentazione di un'istanza di autotutela non sospende i termini per la presentazione del ricorso al giudice tributario.
Pertanto, occorre prestare attenzione a non far trascorrere inutilmente tali termini.
L’AUTOTUTELA
CHE COS'È
ANNULLAMENTO O CORREZIONE DI
UN ATTO ILLEGITTIMO O INFONDATO

QUANDO NON È AMMESSA
SE IL RICORSO È STATO RESPINTO
PER MOTIVI DI MERITO
E LA SENTENZA È DIVENUTA DEFINITIVA
INIZIATIVA
D’UFFICIO
RICHIESTA DEL CONTRIBUENTE
COSA COMPORTA
L'ANNULLAMENTO ANCHE DEGLI
ATTI CONSEQUENZIALI
A QUELLO CHE SI ANNULLA
LA RESTITUZIONE DELLE SOMME
INDEBITAMENTE RISCOSSE
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CONTENZIOSO TRIBUTARIO: COME EVITARLO
UFFICIO COMPETENTE E INTERVENTO DELLA DIREZIONE REGIONALE
Competente per l'annullamento dell'atto illegittimo è lo stesso ufficio che ha emanato l'atto. Se l'annullamento
in autotutela viene richiesto dal contribuente, la richiesta va presentata, quindi, all'ufficio
che ha emanato l'atto.
Nel caso in cui l'istanza venga consegnata, per errore, ad un ufficio diverso da quello che ha emanato
l'atto, quest'ultimo ha l'obbligo di consegnarlo all'ufficio competente.
Quando l’ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli oneri accessori è superiore a 516.456,90
euro, l’ufficio deve richiedere il parere della Direzione Regionale.
L'annullamento dell'atto illegittimo comporta automaticamente l'annullamento degli atti ad esso
consequenziali (ad esempio, il ritiro di un avviso di accertamento infondato comporterà l'annullamento
della conseguente iscrizione a ruolo e delle relative cartelle di pagamento) e l'obbligo di restituzione
delle somme riscosse sulla base degli atti annullati.
Nel caso in cui l’ufficio non annulli, per “grave inerzia”, un atto per il quale ricorrano i requisiti per
l’esercizio dell’autotutela, può farlo, in via sostitutiva, la competente Direzione Regionale.

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