giovedì 23 dicembre 2010

INPS PENSIONE TOTALIZZAZIONE


È stata prevista da recenti disposizioni legislative per consentire l’acquisizione del diritto ad un’unica pensione di vecchiaia, di anzianità o ai superstiti a quei lavoratori che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali e che altrimenti non avrebbero potuto utilizzare tutta o in parte la contribuzione versata.

CHI È INTERESSATO


La totalizzazione può essere utilizzata da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti ed è completamente gratuita a differenza della ricongiunzione che spesso è onerosa.

Alla totalizzazione sono particolarmente interessati i lavoratori parasubordinati (co.co.co., lavoratori a progetto, ecc.), iscritti alla cosiddetta "gestione separata", i cui contributi non possono essere ricongiunti ad altra cassa o fondo di previdenza.

Resta la facoltà di richiedere l'applicazione delle disposizioni concernenti il cumulo dei contributi già previste dalle norme di legge in vigore, per i seguenti lavoratori:
  • autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti), che possono ottenere la pensione sommando i contributi versati nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con quelli versati all’Inps nel fondo pensioni lavoratori dipendenti per attività lavorativa subordinata;
  • lavoratori che hanno svolto attività all’estero (in paesi dell’Unione Europea o convenzionati) e che possono sommare, gratuitamente, i contributi versati all’estero con quelli accreditati all’Inps per perfezionare il diritto a pensione;
  • lavoratori assunti dopo il 31.12.1995 (pensioni con sistema di calcolo contributivo) che possono sommare i versamenti effettuati all’Inps, in due o più gestioni;
  • titolari di posizione assicurativa all’Inpgi (giornalisti) e all’Inps per altra attività lavorativa subordinata;
  • lavoratori che hanno versamenti all’Inps e all’Enpals e che si possono avvalere della convenzione stipulata tra i due enti.

CHI PUÒ TOTALIZZARE


Possono esercitare la facoltà prevista e totalizzare i periodi assicurativi, per ottenere un’unica pensione, i lavoratori iscritti:
  • a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
  • alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria;
  • alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;
  • agli appositi albi o elenchi, gestiti dagli Enti previdenziali privati costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
  • alla gestione separata dei lavoratori parasubordinati, introdotta dall’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335;
  • al fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.
Può essere liquidata anche una pensione in regime di totalizzazione con sola contribuzione Inps (ad es. con contribuzione da lavoro dipendente e/o da lavoro autonomo con versamento nella gestione separata).

La totalizzazione può essere richiesta dai superstiti di assicurato ancorché quest'ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

CONDIZIONI


La totalizzazione, ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia e di anzianità, può essere effettuata tenendo conto dei periodi contributivi delle sole gestioni nelle quali si è in possesso di anzianità contributiva pari ad almeno tre anni.

L’assicurato, inoltre, non deve:
  • aver richiesto e accettato la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e 5 marzo 1990, n. 45 in data successiva all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 42 del 2 febbraio 2006;
  • essere titolare di un trattamento pensionistico erogato da una delle gestioni destinatarie della normativa della totalizzazione.
La titolarità di un trattamento pensionistico diretto, in una delle gestioni interessate alla totalizzazione, determina l’impossibilità di ottenere una prestazione diretta da totalizzazione, anche se si devono totalizzare periodi contributivi maturati in gestioni diverse da quella o quelle nelle quali sia stata già liquidata una prestazione a favore dell’assicurato

ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA


Nel determinare l’anzianità contributiva posseduta dall’assicurato, ciascuna gestione tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda.

Devono quindi essere:
  • accreditati i contributi figurativi;
  • attribuite le maggiorazioni contributive previste dalle specifiche disposizioni legislative (es.: invalidità superiore al 74%, amianto, ecc.);
  • contratti i periodi di attività lavorativa per i quali la retribuzione percepita è inferiore al minimale retributivo di accredito previsto dall’art. 7 della Legge 11 novembre 1983, n. 638.
La totalizzazione riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi.

Non è possibile ottenere la totalizzazione parziale. La totalizzazione deve interessare tutte le gestioni nelle quali il lavoratore è stato iscritto e tutti i periodi contributivi versati nella singola gestione.

Ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva necessaria per l’esercizio della facoltà di totalizzazione devono essere considerati i periodi contributivi versati all’estero in Paesi comunitari e in Paesi legati all’Italia da Convenzioni bilaterali di Sicurezza Sociale.

I periodi contributivi esteri devono essere conteggiati a prescindere dal limite di 3 anni ma devono, invece, rispettare il minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (1 anno) o dalle singole Convenzioni bilaterali.

PENSIONE DI VECCHIAIA


Il diritto alla pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione si perfeziona:
  • raggiungimento dei 65 anni di età, sia per gli uomini sia per le donne;
  • anzianità contributiva complessiva di almeno 20 anni (1040 contributi settimanali);
  • sussistenza degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti per l’accesso alla pensione di vecchiaia (cessazione del rapporto di lavoro, ecc.).
L’anzianità contributiva deve essere accertata sommando le settimane accreditate per periodi non coincidenti possedute in due o più forme assicurative di iscrizione.

I requisiti anagrafico (65 anni) e contributivo (20 anni) previsti per il riconoscimento del trattamento pensionistico di vecchiaia in regime di totalizzazione prescindono da eventuali diversi requisiti di età e di anzianità contributiva prescritti dagli ordinamenti di tutte le gestioni interessate per il diritto alla pensione di vecchiaia.

PENSIONE DI ANZIANITÀ


Il diritto alla pensione di anzianità in regime di totalizzazione si perfeziona:
  • con un’anzianità contributiva di almeno 40 anni di contributi (2080 contributi settimanali) sommando i periodi non coincidenti versati nelle diverse gestioni;
  • se sussistono gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti per l’accesso alla pensione di vecchiaia (cessazione del rapporto di lavoro, ecc.).
Il requisito contributivo (40 anni) deve essere raggiunto escludendo i contributi figurativi accreditati per disoccupazione e per malattia.

PENSIONE DI INABILITÀ


Il lavoratore può totalizzare i contributi se:
  • si trova nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
  • matura i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nel fondo pensionistico in cui è iscritto al momento in cui si verifica lo stato di inabilità.
Per la pensione di inabilità non è richiesto il possesso del requisito minimo contributivo dei tre anni in ogni gestione previdenziale.

Se il titolare di assegno ordinario di invalidità viene riconosciuto inabile, può richiedere la pensione di inabilità in totalizzazione

La totalizzazione resta invece preclusa, in caso di trasformazione dell' A.O.I. in pensione di vecchiaia.

PENSIONE AI SUPERSTITI


Il familiare superstite, avente diritto, può chiedere la pensione in regime di totalizzazione per i contributi versati dal dante causa, ancorché deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione, se:
  • il decesso è avvenuto in data successiva al 2 marzo 2006;
  • matura i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica in cui era iscritto il deceduto al momento del decesso.
Non ha rilevanza il possesso o meno del requisito minimo contributivo dei tre anni in ogni gestione previdenziale.

LA DOMANDA


Deve essere presentata, dall'assicurato ovvero dal superstite avente diritto, all’Ente che gestisce l'ultima forma assicurativa a cui è iscritto ovvero è stato iscritto il lavoratore.

Per forma assicurativa di ultima iscrizione deve intendersi la gestione dove risulta accreditata l’ultima contribuzione a favore del lavoratore.

Qualora al momento della domanda di prestazione in totalizzazione il lavoratore dovesse risultare iscritto a più gestioni gli è data facoltà di scegliere la gestione presso cui presentare la domanda, che, nel caso di pensione indiretta, ovvero di pensione di inabilità risulterà quella di riferimento per la verifica del diritto alle predette prestazioni in totalizzazione.

L’Ente che riceve la domanda è l’Ente istruttore e deve avviare il procedimento contattando gli Enti presso i quali è stato iscritto il lavoratore e indicati sulla domanda presentata dal lavoratore ovvero dai suoi familiari superstiti.

Ricevuta la comunicazione relativa all’anzianità contributiva utile per il diritto e i periodi cui si riferiscono i contributi, l’Ente istruttore deve verificare la sussistenza del diritto alla prestazione richiesta, sommando tutti i periodi non coincidenti temporalmente.

Ai fini del perfezionamento dell’anzianità contributiva utile per il diritto alle prestazioni pensionistiche conseguibili attraverso la totalizzazione, la contribuzione accreditata per periodi coincidenti deve essere conteggiata una volta sola.
La domanda di pensione di reversibilità di pensione diretta liquidata con la totalizzazione deve essere presentata all’Inps che ne effettuerà il pagamento.

QUANDO SPETTA


Le pensioni di vecchiaia e di anzianità concesse in regime di totalizzazione:
  • decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se risultano perfezionati tutti i requisiti previsti e non sono soggette alle cosiddette “finestre d’uscita”;
  • non possono avere decorrenza anteriore al 1.2.2006.
Le pensioni di inabilità concesse in regime di totalizzazione:
  • decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se risultano perfezionati tutti i requisiti previsti compreso il requisito sanitario;
  • non può avere decorrenza anteriore al 1.2.2006.
Le pensioni ai superstiti concesse in regime di totalizzazione:
  • decorrono dal primo giorno del mese successivo al decesso;
  • non può avere decorrenza anteriore al 1.4.2006.

IMPORTO SPETTANTE


Viene determinato in “pro –quota” da ciascuna gestione pensionistica interessata, in rapporto ai periodi di iscrizione maturati.

I periodi coincidenti con altri accreditati presso diverse gestioni non sono da considerare ai fini del diritto alla prestazione, ma solo per la misura.

I periodi di iscrizione nelle varie gestioni si convertono, ai fini della totalizzazione, nell’unità temporale prevista da ciascuna gestione sulla base dei seguenti parametri:
  • 6 giorni equivalgono ad una settimana e viceversa;
  • 26 giorni equivalgono ad un mese e viceversa;
  • 68 giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;
  • 312 giorni equivalgono ad un anno e viceversa
La misura del trattamento pensionistico è determinata secondo il sistema di calcolo vigente nei rispettivi ordinamenti.

L’importo delle pensioni per la quota a carico dell’Inps è determinato sulla base della disciplina prevista in caso di “opzione” per il calcolo della pensione con il sistema contributivo.

Peraltro, a salvaguardia dei diritti acquisiti, se il lavoratore ha già raggiunto in una gestione a carico degli enti previdenziali pubblici, i requisiti minimi richiesti per il diritto ad autonoma pensione, la quota relativa alla contribuzione versata sarà determinata con il sistema di computo previsto dall'ordinamento della predetta gestione”.

Pertanto, qualora sussistano con i soli contributi versati all’Inps i requisiti contributivi e anagrafici richiesti il “pro-rata” deve essere determinato con il sistema di calcolo retributivo o misto.

Il pagamento delle pensioni in regime di totalizzazione è effettuato sempre dall’Inps.

La pensione da totalizzazione è reversibile ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione.

PARTICOLARITÀ


Sulle pensioni concesse a seguito di totalizzazione dei periodi contributivi:
  • è prevista la normale tassazione Irpef come per gli tutti gli altri trattamenti pensionistici derivanti da contributi;
  • si applicano gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni di legge vigenti e con onere a carico delle gestioni interessate;
  • è prevista la concessione dei trattamenti di famiglia;
  • si applicano le trattenute sindacali;
  • non si operano le trattenute per redditi da lavoro dipendente o autonomo in quanto totalmente cumulabili;
  • in presenza delle richieste condizioni reddituali sono concesse le maggiorazioni sociali purché tra le "quote" che compongono la pensione ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per le quali è previsto tale beneficio.
La pensione da totalizzazione non è integrabile al trattamento minimo.

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