venerdì 3 dicembre 2010

CARTELLA ESATTORIALE

http://www.6sicuro.it/mutui/
La cartella esattoriale e' un documento emesso da un Concessionario della Riscossione, società autorizzata dallo Stato alla riscossione di alcuni tributi, tramite iscrizione a ruolo (tassa, imposta, sanzione, contributo, etc.etc.)a seguito di una norma di legge che ne prescrive la riscossione a mezzo ruoli (es la tassa rifiuti) o per un  inadempimento del debitore rilevato da un controllo od accertamento dell'amministrazione finanziaria oppure a seguito di un ricorso avente esito negativo e la contestuale sentenza della  commissione provinciale tributaria.
Il ruolo e' l'elenco dei debitori e delle somme da questi dovute a seguito del mancato pagamento di tasse, tributi, sanzioni amministrative, etc., formato dall'ufficio dell'ente creditore (Comune, Agenzia delle entrate, Inps, etc.etc.) e periodicamente inviato all'agente della riscossione competente per territorio affinche' provveda a incassare le somme in questione.
è importante comprendere che l'agente della riscossione -o "concessionario"- funge i da "intermediario" tra l'ente creditore e il cittadino debitore, e la cartella esattoriale e' il suo strumento operativo primario.
Quindi e di questi ne parleremo più in dettaglio di seguito, se il contribuente vuole contestare una cartella esattoriale, non si deve rivolgere al Concessionario della Riscossione, ma all’ente che ha ordinato l’iscrizione a ruolo (Comune ,Agenzia entrate ,ecc……).

La procedura di riscossione attivata con la cartella  riguarda tutte le entrate dello Stato e degli enti pubblici, previdenziali e locali. Si puo' dire che possono essere riscossi tributi, imposte sui redditi, Inps, Iva, imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, imposte sulle donazioni e sulle successioni, imposte erariali di consumo, diritti doganali, tasse automobilistiche e sulle concessioni governative, Ici, Tarsu, Tia, imposte comunali sulla pubblicita', sulle pubbliche affissioni, tosap, cosap, canoni demaniali etc.
Anche le sanzioni amministrative in generale (come per esempio le multe per infrazioni al codice della strada o relative a servizi pubblici) non pagate alla loro naturale scadenza, vengono iscritte a ruolo e sono soggette alla stessa procedura di riscossione coattiva delle tasse e dei tributi.

Dal 1 Ottobre 2006 la funzione di riscossione e' stata attribuita all'Agenzia delle entrate e all'Inps. L'attivita' e' svolta attraverso la societa' "Equitalia spa", direttamente o tramite partecipate che di solito sono le stesse societa' che operavano precedentemente come "concessionarie".Nel caso della Sicilia la Serit Sicilia S.p.A.. Poco cambia nel rapporto con il debitore finale, poiche' tutte le norme (anche vecchie) che si riferiscono ai concessionari della riscossione adesso riguardano direttamente Equitalia.
CONTENUTO
La cartella di pagamento e' formata di piu' pagine con le quali vengono comunicate al cittadino/contribuente le somme da lui dovute iscritte a ruolo.
Questa la funzione di:
- comunicazione formale al contribuente della sua posizione debitoria nei confronti dell'erario o degli altri creditori;
- atto  formale ove si comunica di provvedere al pagamento entro 60 gg con avvertenza che, in mancanza, si potra' agire tramite le classiche procedure esecutive (fermo amministrativo auto, ipoteca, pignoramento, etc.).



Dettagli sul contenuto
L'ultimo modello di cartella esattoriale e' quello disposto dall'Agenzia delle entrate con provvedimento del 22/4/08  a seguito delle novita' introdotte dalla recente legge 31/08 (di conversione del cosiddetto decreto milleproroghe, il d.l.248/07). Si elencano qui di seguito solo le pagine che si considerano più importanti, al fine di non annoiare il lettore con inutili elencazioni:

Nella prima pagina sono contenuti:
-la data di notifica riportata in alto ,elemento importantissimo nel caso si voglia contestare l’iscrizzione a ruolo, da questa data decorrono i termini per fare opposizione;
- numero della cartella riportato sulla destra e al centro,
- nome dell’Agente della Riscossione che ha emesso la cartella (es Serit Sicilia spa);
- nome del contribuente o debitore, indirizzo e suo  codice fiscale,noto all’Ente impositore;
- somma da pagare, o importo iscritto a ruolo,compresi i  compensi di riscossione e diritti di notifica;
- la causale,che indica la natura del debito;
- l'ente creditore, che ha imposto l’iscrizione a ruolo ;
- una spiegazioni su tempi e modalità di pagamento e di opposizione all’atto im qeustione;
Pagine successive
Sezione DETTAGLIO DEGLI ADDEBITI:
- la denominazione dell'ente creditore/impositore (Comune, etc.);
- la descrizione del debito con numero del ruolo e la data in cui lo stesso e' diventato esecutivo ;
- i dati del soggetto responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo;
- le somme dovute  nel caso di pagamento entro 60gg e nel caso di pagamento in ritardo ;

Sezione contenente ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO:
- Scadenza e modalita' di pagamento (es. sportelli dell'agente di riscossione, uffici postali, sportelli bancari, etc.);

Sezione DATI AD USO DEGLI UFFICI:
vi sono riportati i dati identificativi della cartella, ovvero:
- l'anno di compilazione e il numero del ruolo;
- il codice tributo da pagare ;
- l'anno di riferimento, ovvero dell'atto che ha originato il debito (per es. l'anno in cui e' stato emesso il verbale di violazione al c.d.s.);
- le rate (normalmente una);
- l'importo del tributo;
- i compensi della riscossione ;
- gli estremi dell'atto che ha originato il debito (per es. numero e data del verbale di violazione al c.d.s.).

LA NOTIFICA
La cartella esattoriale, in generale, puo' essere notificata dagli ufficiali della riscossione o altri soggetti incaricati dal concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale se vi sono apposite convenzioni con i Comuni, oppure tramite il servizio postale, in busta chiusa spedita per raccomandata a/r.
Normalmente la notifica avviene presso il domicilio fiscale del cittadino/debitore  e viene certificata con la  data,che resta annotata nella parte superiore della cartella e in copia al notificatore, certificando l'ora e luogo di consegna dell'atto nelle mani del destinatario o di soggetti terzi autorizzati e identificati, nonche' le ricerche effettuate e le motivazioni dell'eventuale mancata consegna.
In caso di invio tramite posta la relata di notifica viene scritta prima dell'invio ed e' completata dalla ricevuta di ritorno sottoscritta e datata (in caso di incertezza fa fede il timbro apposto sull'avviso dall'ufficio postale che lo restituisce). Attenzione. La ricevuta di ritorno costituisce in questo caso la principale prova dell'avvenuta notifica
NOTIFICA
Per quanto previsto dal codice di procedura civile la notifica avviene di regola mediante consegna dell'atto nelle mani proprie del destinatario, presso l'abitazione od ovunque questo si trovi nell'ambito di competenza dell'ufficiale stesso. Se il destinatario rifiuta di ricevere l'atto l'ufficiale annota la cosa sulla relata e la notifica si da' comunque per avvenuta.
La  notifica puo' avvenire solo presso il domicilio del destinatario (casa di abitazione, ufficio, azienda), nei casi in cui lo stesso non e' presente. L'atto, infatti, puo' essere consegnato nelle mani di terzi, che possono essere:
- persona di famiglia, purche' non minore di 14 anni o palesemente incapace;
- gli addetti alla casa (o all'ufficio o azienda), purche' non minori di 14 anni o palesemente incapaci;
- il portiere dello stabile;
- i vicini di casa che accettino il ricevimento;

Nei casi di consegna al portiere o al vicino di casa, il destinatario deve ricevere notizia della notifica tramite raccomandata a/r. In caso di notifica a mezzo posta questa regola, ovvero l'obbligo di avvisare il destinatario riguardo alla consegna fatta nelle mani di terzi tramite un'ulteriore raccomandata a/r, e' valida per le notifiche effettuate a partire dal 1/3/2008 (vedi note).


NOTIFICA PER GIACENZA
Se l'atto non puo' essere personalmente notificato ne' al debitore ne' a soggetti terzi, esso viene depositato nella casa comunale con affissione di un avviso di deposito nell'albo del comune di residenza e contestuale suo invio al debitore tramite raccomandata a/r, con invito al ritiro dell'atto.




NOTIFICA IN CASO DI CAMBIO INDIRIZZO
Per la legge le modifiche di indirizzo hanno effetto decorsi 30 giorni dalla variazione anagrafica regolarmente fatta in Comune. Quindi le notifiche fatte in questo arco di tempo al vecchio indirizzo sono valide.
In caso di mancata variazione anagrafica la notifica al vecchio indirizzo e' sempre valida, ovviamente.
PAGAMENTO DELLA CARTELLA
Se si accerta che le somme sono dovute il pagamento dev'essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica, oppure a rate nel caso che vi sia un accordo in tal senso.
Normalmente il pagamento e' eseguibile presso gli sportelli dell'agente della riscossione, tramite pagamento del bollettino postale allegato o presso la propria banca.
RATEIZZAZIONE
Dal 1/3/08  la rateizzazione, richiedibile nei casi in cui il debitore possa dimostrare di essere in temporanea difficolta' finanziaria, deve essere richiesta all'agente della riscossione che la concedera' valutando liberamente il caso. Non vi e', a tal proposito, alcun obbligo di legge.

Ad oggi la legge prevede la possibilita' di ottenere la rateizzazione del debito fino ad un massimo di 72 rate mensili sulle quali sono applicati gli interessi.
Equitalia, con varie direttive di gruppo, ha chiarito la procedura rendendola omogenea per tutte le societa' di riscossione ad essa collegate.
La domanda (istanza) va presentata od inviata agli uffici dell'esattore che ha emesso la cartella (Equitalia ECC…….). Essa deve essere redatta in carta semplice, esponendo le ragioni della temporanea difficolta' e allegando copia della cartella.
Se la rateizzazione viene accettata al provvedimenti di accoglimento viene alllegato un piano di ammortamento contenente le rate e la loro scadenza ,inizialmente si dovranno pagare le rate con cadenza mensile dirattamente presso il concessionario della riscossione, o all’Ufficio Postale, a mezzo bollettino di c/c mod  F35 di colore rosso e bianco.
Le rate sono tutte uguali, di importo non inferiore ai 100 euro se non in casi di particolare e comprovata indigenza. Fa eccezione la prima rata, che e' leggermente piu' alta perche' contiene i diritti di notifica della cartella e le spese della procedura di riscossione. Gli interessi e i compensi del concessionario devono essere invece rateizzati.
Per debiti di importo inferiore a 5.000 euro il concessionario/agente della riscossione dovra' concedere la rateizzazione sulla base di una semplice autocertificazione del contribuente (quindi in pratica in base alla richiesta di rateizzazione), per:
- massimo 18 rate per i debiti fino a 2.000 euro;
- massimo 24 rate per i debiti da 2001 a 3500 euro;
- massimo 36 rate per i debiti da 3501 a 5.000 euro.
Per debiti di importo superiore ai 5.000 euro e fino a 10.000 euro la verifica dovra' essere semplificata, mentre per quelli che non superano i 50.000 euro saranno effettuati accertamenti (in ambedue i casi le rate massime sono 72).
L'importanza di una richiesta tempestiva
Una interessante novita' introdotta dal 1/3/2008 (vedi nota*) e' che la domanda di rateizzazione puo' essere fatta in qualsiasi momento, anche dopo che siano partite le eventuali procedure esecutive successive al mancato pagamento, il fermo amministrativo dell'auto, l'ipoteca sulla casa, etc.
Equitalia chiarisce comunque che la richiesta di rateizzazione  non sospende tali procedure ne' impedisce la loro attivazione.
Diversamente, l'ottenimento della rateizzazione SOSPENDE di fatto le procedure eventualmente avviate ed impedisce che se ne avviino di nuove.
L'importanza di pagare puntualmente le rate
La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente revoca delle misure cautelari eventualmente gia' avviate (fermo, ipoteca, etc.). Se essa non viene pagata puntualmente, oppure se non vengono pagate successivamente due rate consecutive, il beneficio della rateazione decade automaticamente e si dovra' pagare l'intero debito in un'unica soluzione, senza poter piu' chiedere rateizzazioni.
MANCATO PAGAMENTO: COSA SUCCEDE?
Se non si paga la cartella entro 60 giorni dalla sua notifica l'agente della riscossione puo' mettere in atto le procedure esecutive che ritiene piu' opportune al fine di riscuotere il dovuto. Si va dal fermo amministrativo dell'auto all'iscrizione di ipoteca sulla casa, fino ad arrivare all'espropriazione forzata (pignoramento e vendita coatta) dei ben immobili e mobili del debitore e dei suoi coobbligati. Possono essere pignorati anche i crediti presso terzi e le somme dovute da terzi in ambito lavorativo (nella misura massima di un quinto).
L'ipoteca sugli immobili puo' essere iscritta -dal 26/5/2010 solo per debiti superiori a 8.000 euro, vedi nota *- per un importo massimo pari al doppio del debito complessivo. Non vi sono particolari obblighi di preavviso, nemmeno se viene iscritta dopo un anno dalla notifica della cartella. Al debitore deve comunque pervenire una comunicazione di avvenuta iscrizione indicante tutti i dettagli utili all'individuazione del debito. Se il debitore ancora non paga si procede con l'espropriazione forzata.
L'espropriazione forzata degli immobili (pignoramento e vendita coatta) puo' essere messa in atto solo per debiti complessivi superiori agli 8.000 euro. La preventiva iscrizione di ipoteca non e' obbligatoria a meno che le somme iscritte a ruolo siano inferiori al 5% del valore dell'immobile. In questi casi l'agente della riscossione deve prima iscrivere ipoteca e poi -decorsi sei mesi senza che sia avvenuto il pagamento- procedere all'espropriazione. Nel caso in cui si proceda dopo un anno dalla notifica della cartella occorrera' la notifica di un preavviso contenente l'intimazione a pagare entro 5 giorni.
Modalità di opposizione alla cartella esattoriale
Mediante il cosiddetto istituto dell'AUTOTUTELA, una procedura stragiudiziale che viene messa in atto inviando all'ente creditore -per raccomandata a/r- una richiesta in carta semplice contenente gli estremi dell'atto e i motivi per i quali se ne chiede l'annullamento o la correzione, allegando la documentazione che dimostra l'errore.

Attenzione, pero'. La procedura di autotutela non sospende automaticamente il termine per fare il ricorso giudiziale (presso il giudice di pace o la commissione provinciale tributaria, a seconda dei casi). E' quindi consigliabile agire tempestivamente e chiedere che tale sospensione venga concessa, ed in caso di risposta negativa stare molto attenti a non far decorrere i giorni utili (30, 40 o 60 a seconda dei casi). Dopo tale termine, infatti, il ricorso giudiziale non puo' essere piu' presentato.
Nota sull'autotutela:
Se si ottiene l'annullamento dopo aver pagato, il rimborso viene liquidato dal concessionario per conto dell'ente creditore. Cio' tramite presentazione presso gli sportelli dello stesso o con richiesta di bonifico da eseguire entro 10 giorni.
SE SI PAGA TROPPO
Nei casi in cui il debitore di una cartella esattoriale paghi per errore una cifra eccedente quella dovuta di almeno cinquanta euro, l'esattore (Equitalia) deve offrire il rimborso tramite notifica di una comunicazione contenente le modalita' di restituzione, trattenendo le spese relative alla stessa notifica.

RICORSO FORMALE (GIUDIZIALE)

Una prima considerazione sui ricorsi riguarda le motivazioni utilizzabili. In generale la cartella esattoriale puo' essere contestata soltanto per vizi formali propri o di notifica, oppure per vizi di notifica dell'atto precedente.
Se l'atto precedente risulta infatti regolarmente notificato e non impugnato nei termini previsti, la cartella NON puo' essere impugnata con motivazioni di merito attinenti la tassa/tributo/sanzione dovuta ma solo per VIZI PROPRI  (vedi anche Cassazione, sentenza 20751/06).
Gli atti precedenti la cartella possono essere, a seconda del caso, degli avvisi di liquidazione, di pagamento, avvisi (bonari), etc.


E’ interessante un principio piu' volte ribadito dalla Cassazione, secondo cui se l’atto precedente la cartella NON e' stato notificato regolarmente e quindi la cartella e' il PRIMO atto con il quale il debitore viene a conoscenza della pretesa, insieme ad essa e' contestabile anche il contenuto dell’atto stesso, ovvero si possono utilizzare questioni di merito riguardo alla sanzione originaria "recuperando" cosi' il diritto alla difesa che non si e' potuto esercitare in precedenza .
I termini di ricorso cambiano a seconda del tributo oggetto della cartella.
- In caso di imposte sui redditi, imposta di registro, ipotecaria e catastale, imposta sulle successioni o donazioni, tasse automobilistiche, canone rai, tributi locali, etc, il termine di presentazione e' di 60 giorni e ci si deve rivolgere alla commissione provinciale tributaria (giudice tributario, vedi scheda tra i link)
- in caso di contributi previdenziali, il termine e' di 40 giorni e ci si deve rivolgere al giudice del lavoro.
- in caso di sanzioni amministrative (tipicamente le multe al codice della strada) il termine e' di 30 giorni e ci si puo' rivolgere al giudice di pace della zona ove e' avvenuta l'infrazione (*). Se la sanzione e' relativa a materie particolari (tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro,di previdenza e assistenza obbligatoria, urbanistica ed edilizia, di igiene degli alimenti e delle bevande, di societa' e di intermediari finanziari, etc,) oppure supera i 15.493,71 euro, ci si deve invece rivolgere al tribunale ordinario (Art.22 e 22bis legge 689/81).

Diversamente, se si intende contestare la cartella in se' (per vizi formali o di notifica) non coinvolgendo il verbale precedente, correttamente notificato, si deve procedere presso il giudice dell'esecuzione ai sensi degli art.615 e 617 c.p.c.
Riguardo invece all'organo contro cui fare ricorso (argomento sul quale c'e' diatriba giurisprudenziale) si puo' genericamente dire che puo' essere indifferentemente chiamato il causa sia il concessionario/agente della riscossione sia l'ente creditore, scegliendo in base alle motivazioni per cui si contesta (un vizio di notifica o di forma e' tipicamente riconducibile al concessionario, mentre un errore sul dovuto -perche' si e' gia' pagato o perche' si ha diritto a detrazioni non prese in considerazione, per fare due esempi- e' di competenza dell'ente creditore). Come gia' detto la cartella deve comunque riportare le modalita' di ricorso e l'organo a cui rivolgerlo, pertanto il consiglio e' comunque quello di riferirsi a quanto indicato.
PRESCRIZIONE
Come gia' visto, la cartella esattoriale e' il mezzo con il quale i concessionari riscuotono, come intermediari, cifre relative a tasse, tributi, sanzioni etc. dovute allo Stato, ad enti pubblici, previdenziali, etc.etc.
Per tale motivo non si puo' dire che esista un termine di prescrizione proprio della cartella. Esso c'e' ma e' diverso a seconda del tipo di tributo oggetto dell'iscrizione a ruolo e della riscossione.
Il termine di prescrizione della cartella (ovvero il termine entro il quale la cartella deve essere notificata), segue quello del tributo riscosso.
Esempi utili per il consumatore:
- Multe al codice della strada e sanzioni amministrative in genere: il termine di prescrizione e' di cinque anni dalla data dell'infrazione. La corretta notifica del verbale (atto precedente la cartella) interrompe il termine facendolo ripartire, pertanto la prescrizione della cartella e' di cinque anni dalla notifica del verbale (codice della strada art.209 e legge 689/81 art.28);
- Tributi locali (Ici, Tarsu, Tia, Tosap, Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto pubbliche affissioni): cinque anni e' l'attuale termine -massimo di decadenza- che riguarda la prima notifica degli avvisi di accertamento, con emissione delle cartelle esattoriali nei successivi tre. Esso parte dalla fine dell'anno di riferimento (nuove disposizioni introdotte dalla Finanziaria 2007, si veda la scheda sottoriportata);
- Bollo auto: il termine di prescrizione e' in pratica di quattro anni, perche' cade alla fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento.
- Canone RAI: la prescrizione e' quella ordinaria, 10 anni dalla scadenza.

Nessun commento:

Posta un commento

MESSAGGIO DEL FONDATORE