domenica 30 gennaio 2011

la rateizzazione della cartella esattoriale

Dal 1/3/08 la rateizzazione, richiedibile nei casi in cui il debitore possa dimostrare di essere in temporanea difficolta’ finanziaria, deve essere richiesta all’agente della riscossione che la concedera’ valutando liberamente il caso. Non vi e’, a tal proposito, alcun obbligo di legge.
Ad oggi la legge prevede la possibilita’ di ottenere la rateizzazione del debito fino ad un massimo di 72 rate mensili sulle quali sono applicati gli interessi.
Equitalia, con varie direttive di gruppo (del 3/3, 27/3 e 13/5/08), ha chiarito la procedura rendendola omogenea per tutte le societa’ di riscossione ad essa collegate.
La domanda (istanza) va presentata od inviata agli uffici dell’esattore che ha emesso la cartella (Equitalia Cerit, Equitalia Esatri etc.). Essa deve essere redatta in carta semplice (il bollo non occorre, come specificato dalla stessa Equitalia a seguito di interpello dell’Agenzia delle entrate), esponendo le ragioni della temporanea difficolta’ e allegando copia della cartella. Il nostro consiglio e’, non scegliendo la consegna a mano, inviare la domanda per raccomandata a/r.
Le situazioni tipiche di “temporanea difficolta’” sono definite da Equitalia, a titolo prettamente semplificativo, come:
  • la carenza temporanea di liquidita’ finanziaria;
  • lo stato di crisi aziedale dovuto ad eventi di carattere transitorio (situazioni temporanee di mercato, crisi economiche settoriali o locali, processi di riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendale, etc.);
  • la trasmissione ereditaria dell’obbligazione iscritta a ruolo;
  • la contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento di tributi e contributi;
  • la precaria situazione reddituale.
Alla presentazione dell’istanza segue, da parte dell’agente della riscossione, la consegna o notifica (anche tramite fax od email) di una comunicazione di avvio del procedimento, con indicazione del responsabile. Il contribuente dovra’ a tal fine fornire un indirizzo (domicilio speciale) dedicato a tutte le comunicazioni inerenti la pratica.
La conclusione dell’istruttoria, quindi l’accettazione o il rigetto della richiesta, dovra’ essere motivato e comunicato entro 90 gg dalla presentazione della domanda. Il contribuente avra’ a questo punto dieci giorni di tempo per avanzare le proprie osservazioni, dopodiche’ l’agenzia di riscossione notifichera’ il provvedimento definitivo e motivato.
Se la rateizzazione viene accettata al provvedimenti di accoglimento viene alllegato un piano di ammortamento contenente le rate e la loro scadenza.
Esse sono tutte uguali tranne la prima (che contiene gli interessi di mora e tutte le spese) di importo non inferiore ai 100 euro se non in casi di particolare e comprovata indigenza. Per il pagamento della prima rata dovranno essere concessi almeno otto giorni di tempo.
Sono state definite anche delle istruzioni particolarmente favorevoli per i “piccoli” debitori.
Per debiti di importo inferiore a 5.000 euro il concessionario/agente della riscossione dovra’ concedere la rateizzazione sulla base di una semplice autocertificazione del contribuente (quindi in pratica in base alla richiesta di rateizzazione), per:
  • massimo 18 rate per i debiti fino a 2.000 euro;
  • massimo 24 rate per i debiti da 2001 a 3500 euro;
  • massimo 36 rate per i debiti da 3501 a 5.000 euro.
Per debiti di importo superiore ai 5.000 euro e fino a 10.000 euro la verifica dovra’ essere semplificata, mentre per quelli che non superano i 50.000 euro saranno effettuati accertamenti (in ambedue i casi le rate massime sono 72).
Le modalita’ di verifica in caso di debiti superiori ai 5.000 euro cambiano a seconda che a presentare la domanda sia una persona fisica o un’azienda.
Per le persone fisiche (nonche’ per i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati) viene preso in considerazione in via principale l’indicatore ISEE del nucleo familiare del debitore/richiedente, dal quale si desume una “soglia di debito” oltre la quale il contribuente non e’ in condizione di assolvere l’obbligazione in un’unica soluzione.
La cerificazione dell’ISEE (indicatore situazione economica equivalente, volgarmente detto “riccometro”) puo’ essere ottenuta presso un C.A.F. (centro di assistenza fiscale) o in Comune.
Sui siti internet delle societa’ del gruppo Equitalia è stato’ messo a disposizione un simulatore che consente a ciascun contribuente di prevedere il numero di rate ottenibile rispetto al proprio ISEE, numero di rate che comunque dovra’ essere confermato dall’esattore.
La situazione di temporanea difficolta’ economica, in ogni caso, puo’ essere fatta valere indipendentemente dall’ISEE. Il debitore/richiedente potra’ fornire anche prova di particolari condizioni che abbiano determinato una radicale modifica della situazione redittuale risultante proprio dall’ISEE.
Tali condizioni possono essere, a titolo di esempio, la cessazione del rapporto di lavoro per un dipendente, l’insorgenza di una grave patologia che abbia improvvisamente determinato ingenti spese mediche, la contestuale scadenza di obbligazioni diverse relative a contributi, tasse, etc.
Per quanto riguarda le domande presentate dalle ditte individuali con contabilita’ ordinaria o dalle societa’ (di persone, di capitali, cooperative, etc.), la determinazione della situazione di temporanea obiettiva difficolta’ economica viene valutata tramite degli indici di bilancio (indice di liquidita’ e indice Alfa) sui quali non ci soffermiamo

MESSAGGIO DEL FONDATORE