domenica 6 febbraio 2011

ONERI DEDUCIBILI-ASSEGNO DI MANTENIMENTO CORRISPOSTO AL CONIUGE

Art. 10 comma 1, lett. c), TUIR - Sentenza Corte Costituzionale 14.11.2008, n° 373 - Risoluzione Agenzie Entrate del 19.11.2008, n° 448/E
Come noto, al soggetto che corrisponde all’ex coniuge gli assegni periodici di mantenimento a seguito di separazione legale effettiva, di scioglimento, annullamento ovvero cessazione degli effetti civili del matrimonio, è consentita la deduzione di tali somme solo per l’ammontare disposto dall’Autorità giudiziaria e solo per le quote relative al mantenimento dell’ex coniuge e non per quelle relative al mantenimento dei figli. Inoltre, recentemente, l’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un interpello, ha negato la deducibilità delle maggiori somme corrisposte a seguito dell’adeguamento ISTAT dell’assegno di mantenimento della moglie, se l’obbligo di adeguamento non è previsto dal Provvedimento del giudice che ha fissato l’importo dell’assegno

MESSAGGIO DEL FONDATORE