giovedì 17 marzo 2011

nuova cartella esattoriale Avvertenze I° parte

A seguito dell’approvazione del nuovo modello di cartella, di cui al
Provvedimento direttoriale del 20 marzo 2010, si è proceduto ad una revisione sotto
il profilo contenutistico e lessicale delle “Avvertenze” relative alle diverse tipologie
di somme iscritte a ruolo dall’Agenzia delle Entrate, al fine di fornire informazioni
più dettagliate e di facile comprensione in ordine alle attività che il contribuente ha
facoltà di porre in essere a fronte della notifica di una cartella di pagamento.
Ciascun foglio “Avvertenze” contiene, infatti, le principali indicazioni
relative alle modalità di richiesta di riesame in autotutela del ruolo, di presentazione
del ricorso avverso la cartella nonché di richiesta di sospensione del pagamento.
In particolare, la sezione dedicata a “Quando e come presentare ricorso”
contiene le informazioni relative all’autorità da adire (Commissione Tributaria,
autorità giudiziaria ordinaria, organo estero competente) nonché alle modalità di
presentazione del ricorso (od opposizione) avverso il ruolo e/o la cartella.
La sezione conclusiva è dedicata generalmente alla richiesta di sospensione
del pagamento formulabile dal contribuente che propone ricorso, sia in sede
amministrativa che giudiziale, con l’espressa precisazione, a seconda dei casi, delle
ipotesi in cui la suddetta facoltà è esclusa in ragione della particolare tipologia di
somme iscritte a ruolo, ovvero in cui essa è oggetto di specifica disciplina
normativa.
Pubblichiamo qui una parte che riguarda le nuove cartelle esattoriali ricevute per presunto omesso pagamento di :
 canone di abbonamento alla televisione

cosa fare
AVVERTENZE:
RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA
Per questa cartella di pagamento è possibile chiedere informazioni alla RAI - Radiotelevisione italiana, Funzione
Regionale Abbonamenti TV, all’indirizzo indicato nel prospetto riportato nella cartella alla pagina contenente l’ufficio che ha dispoto l’iscrizione a ruolo.
Allo  stesso indirizzo può essere spedita o consegnata l’eventuale istanza di riesame per chiedere l’annullamento del ruolo, che deve essere intestata alla Direzione/Ufficio che ha emesso il ruolo, indicato nell’intestazione della pagina relativa al
“Dettaglio degli addebiti; l’istanza non interrompe né sospende i termini di proposizione dell’eventuale ricorso.
Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione/Ufficio, indicato nell’intestazionedella pagina relativa al “Dettaglio degli addebiti”, o un suo delegato.
QUANDO E COME PRESENTARE RICORSO
Quando presentare il ricorso
Il contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla data di notifica della cartella (artt. 18-22 d.lgs. n. 546/1992). I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1agosto al 15 settembre di ogni anno (art. 1 legge n. 742/1969).
A chi presentare il ricorso
Il contribuente deve:
· intestare il ricorso in bollo alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 4 d.lgs. n.546/1992);
· notificare il ricorso alla Direzione/Ufficio che ha emesso il ruolo, indicato nell’intestazione della pagina relativaal “Dettaglio degli addebiti”, spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, o consegnandolo direttamente all’impiegato addetto della Direzione/Ufficio che rilascia la relativa ricevuta, o tramite Ufficiale giudiziario;
· notificare il ricorso all’Agente della Riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività
(ad esempio, vizi relativi al procedimento di notificazione della cartella di pagamento) spedendolo per postain plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento o tramite Ufficiale giudiziario.
Dati da indicare nel ricorso
Nel ricorso devono essere indicati:
· la Commissione tributaria provinciale
· le generalità del ricorrente
· il codice fiscale
· il rappresentante legale, se si tratta di società o ente
· la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
· la Direzione/Ufficio e/o l’Agente della Riscossione contro cui si ricorre
· il numero della cartella di pagamento
· i motivi del ricorso
· la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale
· la sottoscrizione del ricorrente o del difensore incaricato.
E’ opportuno che il contribuente alleghi al ricorso la fotocopia della documentazione da cui risulti la data di notificadella cartella.
N.B. Se l’importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamenteassistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del d.lgs. n.546/1992). Per importo contestato si intende l’ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso dicontroversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.
Costituzione in giudizio
Il contribuente, entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso, deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o
spedirlo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.
Il fascicolo deve contenere:
· l’originale del ricorso se è stato notificato tramite l’Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all’originale del ricorso;
· la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale;
· la fotocopia della cartella di pagamento.
Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.
SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO
Il contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale.
Se la sospensione viene concessa e successivamente il ricorso viene respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.
· Sospensione amministrativa: l’istanza di sospensione deve essere presentata in carta semplice alla Direzione/Ufficio che ha emesso il ruolo, indicato nell’intestazione della pagina relativa al “Dettaglio degli addebiti”.
· Sospensione giudiziale: se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, l’istanza motivata di sospensione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso. L’istanza può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il contribuente deve notificare l’istanza alla Direzione/Ufficio o all’Agente della Riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il ricorso.

MESSAGGIO DEL FONDATORE