domenica 27 marzo 2011

CONTRATTO DI LAVORO-IL DIRITTO ALLE FERIE

Le ferie (o vacanze) sono le giornate di astensione dal lavoro.
Le prescrizioni normative a tal proposito previste da più ordinamenti, si rivolgono generalmente solo alla categoria dei lavoratori dipendenti, non ai lavoratori autonomi né ai liberi professionisti.
Per i lavoratori dipendenti di ogni professione e tipologia contrattuale, le ferie sono giornate di non lavoro, pagate per diritto al 100% del salario giornaliero lavorativo e quantificate annualmente per norma o contratto. La durata minima delle ferie, quando prevista dalle Costituzione (come in molti stati) è fruibile anche se il contratto di lavoro non lo specifica (la Costituzione è una fonte del diritto di ordine superiore ad un contratto di lavoro e dunque prevalente).
La Costituzione italiana sancisce che ogni lavoratore ha diritto personale e inalienabile ad un periodo di ferie al quale non può rinunciare e di cui deve fruire (art. 36). La Costituzione non specifica la durata minima di tale periodo (né nel testo originale né nelle successive integrazioni).
Per la legge, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane, che non possono essere liquidate in economico (art.10 del decreto legislativo n° 213 del 2004). Il minimo di 20 giorni annuali, previsti da tutti i contratti collettivi, è stato introdotto dal D.lgs. n. 66 del 2003.
Per i giorni restanti, se non vengono concesse le ferie al lavoratore, questi ha diritto che gli vengano retribuite. I Contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria possono aumentare le ferie cui ha annualmente diritto il lavoratore.
Secondo parte della dottrina giuslavorista, tali benefici dovrebbero essere estesi anche ai lavoratori autonomi o liberi professionisti, mettendo a carico della previdenza sociale anche il periodo di ferie del lavoratore autonomo, definendone limiti e benefici, per garantire la salute del lavoratore stesso, i periodi di gravidanza, e più in generale il sistema social-lavorativo del paese.
Ove i diritti dei lavoratori non vengano rispettati questi ultimi si possono rivolgere ai sindacati ,alle varie Direzioni Provinciali del lavoro competenti per provincia o in casi più gravi al Comando Carabinieri per la tutela dei lavoratori istituito sin dal lontano 1937.


MESSAGGIO DEL FONDATORE