lunedì 11 luglio 2011

I.C.I. RAVVEDIMENTO COME QUANDO PERCHE'

l'articolo 1, comma 20, della Legge di stabilità 2011 (in precedenza definita Legge Finanziaria), cioè la Legge n. 220 del 13 dicembre 2010 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2010) riduce le misure sanzionatorie previste dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, modificate dall'art. 16, comma 5, del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 (cosiddetto "Decreto anti-crisi"), convertito dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009.
Queste sono le riduzioni previste per le sanzioni applicabili in caso di ravvedimento operoso, dal 1° febbraio 2011:

1/10 del minimo la misura della sanzione applicabile in caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;

1/8 la sanzione prevista per la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, se essa avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

1/10 del minimo la sanzione prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.

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