lunedì 1 agosto 2011

irpef niente imposte sul reddito delle persone fisiche nel Principato di Monaco

Nessuna imposta personale sui redditi è la principale regola generale che caratterizza il sistema fiscale monegasco
Il Principato di Monaco, il paese più piccolo al mondo fatta eccezione per lo Stato Vaticano, è sempre stato oggetto di critiche da parte della comunità internazionale essendo considerato un “porto sicuro” per l’attuazione di strategie evasive ed elusive e per le attività di riciclaggio di fondi neri.
Nel 2009 l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (Ocse), a seguito della stipula da parte del Principato di 12 accordi per lo scambio di informazioni in ossequio a quanto previsto dall’articolo 26 del Modello Ocse contro le doppie imposizioni, elimina il Principato dalla lista “grigia” dei paradisi fiscali non cooperativi (ossia dalla lista degli Stati che non applicano pienamente le regole internazionali in materia fiscale e che non adottano una politica fiscale conforme ai criteri dell’organizzazione).
Il Principato di Monaco è viceversa incluso nella lista dei paesi black list di cui al D.M. 04/05/1999; sussiste dunque l’obbligo di comunicare all'Amministrazione finanziaria tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi intercorse fra soggetti passivi IVA italiani ed operatori economici aventi sede, residenza o domicilio a Monaco (articolo 1, del D.L. n. 40/2010).
I soggetti monegaschi persone fisiche e coloro che abbiano ottenuto la residenza nel principato non sono soggetti alla imposizione sul reddito. Nel 1869, infatti, il Principe Carlo III ha emanato una ordinanza che ha abolito la tassazione diretta sul reddito delle persone fisiche.
Tale principio non si applica ai cittadini francesi sottoposti alla Convenzione bilaterale franco-monegasca del 18 maggio 1963 secondo cui gli individui di nazionalità francese, che hanno assunto la residenza a Monaco dopo il 18 maggio 1957 o che comunque non possono provare di averla presa prima di tale data, sono soggetti al sistema fiscale francese, alle stesse condizioni di coloro che hanno il domicilio in Francia. Tali individui peraltro versano le imposte allo Stato francese.
Coloro che esercitano attività di impresa in forma individuale sono soggetti allo stesso trattamento fiscale delle società.

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