lunedì 3 ottobre 2011

Contributo di solidarietà (art. 2, comma 1-bis)

In considerazione dell’eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013, sul reddito complessivo di importo superiore a 300.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 3% sulla parte eccedente il predetto importo.
Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo. Per l’accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui
redditi.
Con un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro il 30 ottobre 2011, saranno determinate le modalità di attuazione della norma. Inoltre, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, l’efficacia della disposizione in esame può essere prorogata anche negli anni successivi al 2013, fino al raggiungimento del pareggio di bilancio.
La norma in esame precisa che il contributo di solidarietà non si applica sui redditi di cui all’art. 9, comma 2, del D.L. n. 78 del 2010, e di cui all’art. 18, comma 22-bis, del D.L. n. 98 del 2011. In pratica, il predetto
contributo non si applica sui redditi dei dipendenti pubblici e sui redditi da pensione, su cui già grava il contributo del 5%, per i redditi sopra i 90.000 euro, e del 10%, per i redditi sopra i 150.000 euro, introdotto dalle predette disposizioni.

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