lunedì 3 ottobre 2011

Cooperative ridotte le agevolazioni fiscali (art. 2, commi da 36-bis a 36-quater)

Si riduce del 10% l’esclusione dal reddito imponibile delle cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente(con eccezione delle cooperative agricole) della quota degli utili netti annuali destinati a riserve indivisibili,prevista dall’art. 12 della L. n. 904 del 1977.
Per effetto della modifica la quota degli utili netti destinati a riserve indivisibili che concorre, in ogni caso, alla formazione del reddito imponibile delle cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente passa:
- dal 30% al 40%, per le altre cooperative e loro consorzi;
- dal 55% al 65%, per le società cooperative di consumo e loro consorzi.
Vengono, inoltre, modificate le disposizioni per ridurre del 10% l’attuale totale esclusione dalla formazione del reddito imponibile dell’ammontare degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria per le
cooperative a mutualità prevalente e per quelle diverse, a mutualità non prevalente

Nessun commento:

Posta un commento

MESSAGGIO DEL FONDATORE