sabato 28 gennaio 2012

IRAP PICCOLO IMPRENDITORE SOGGETTO SE SI AVVALE DI UN TECNICO

La collaborazione del responsabile tecnico, in carenza del conseguimento da parte del piccolo imprenditore di adeguata certificazione di cui alla specifica normativa sulla sicurezza degli impianti, comporta un onere costante per l’impresa e rappresenta una collaborazione che va coordinata ed è necessaria all'esecuzione del lavoro. Secondo i giudici di merito il rapporto instaurato fra le due figure non è occasionale, a meno che non si dimostri il contrario. L'attività svolta, di conseguenza, deve scontare l’Irap. È quanto stabilito nella sentenza n. 07/07/12 del 28 novembre scorso della Ctr di Trieste.

Come noto, i soggetti di cui all’articolo 2083 “Piccoli imprenditori” del codice civile sono i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia.

La giurisprudenza di legittimità sembrerebbe ritenere che anche l'esercizio dell'attività di piccolo imprenditore (nel caso di cui si dirà, artigiano elettricista) possa rientrare nell'applicazione dell'Irap qualora si tratti di attività autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione - il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato – ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse, impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza dell'organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
FONTE :FISCO OGGI

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