mercoledì 3 ottobre 2012

PENSIONI DA 1000 EURO IN SU NIENTE CONTANTI


Al fine di contrastare i fenomeni dell’evasione fiscale e dell’antiriciclaggio, l’art. 12 del D.L. n. 201/2011 (c.d. “Manovra Monti” o Decreto “salva Italia”), ha ridotto ulteriormente il limite alla trasferibilità del denaro contante, portandolo da € 2.500 a € 1.000 a partire dal 06.12.2011.
Il divieto di trasferimento di denaro contante a partire da € 1.000 riguarda anche l’erogazione dipensioni ed emolumenti corrisposti da enti pubblici.
Lo stesso decreto ha, infatti, inserito nell’art. 2 del D.L. n. 138/2011 (Manovra di Ferragosto 2011) il nuovo comma 4-ter, il quale stabilisce che le pensioni e gli altri emolumenti corrisposti da enti pubblici di importo pari o superiore a € 1.000 devono essere erogati con strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, comprese le carte di pagamento prepagate e le carte elettroniche.
L’obbligo di tracciabilità delle pensioni dai € 1.000, che inizialmente doveva scattare dal 6 marzo 2012 (3 mesi dal 6 dicembre 2011, data di entrata in vigore della Manovra Monti), è stato poi prorogato dal D.L. n. 16/2012 prima al 1° maggio 2012 e successivamente, in sede di conversione in legge del decreto, al 1° luglio 2012.
Entro il 30 giugno 2012, quindi, i pensionati dovevano indicare all’ente erogatore della pensione un conto di pagamento sui cui ricevere i pagamenti dai € 1.000.
 Il periodo transitorioSebbene l’obbligo sia scattato dal 1° luglio 2012, il D.L. n. 16/2012 aveva stabilito che, in caso di mancata indicazione, entro il termine del 30 giugno 2012, del conto su cui far transitare le somme, era previsto un periodo transitorio dal 1° luglio al 30 settembre 2012 durante il quale esse nonandavano comunque “perse”, ma semplicemente “sospese” e versate temporaneamente su un conto corrente infruttifero, senza spese e oneri per il beneficiario, fino all’indicazione del tipo di strumento di pagamento prescelto da parte del beneficiario.
Una volta ricevuta tale indicazione, le somme venivano trasferite al beneficiario con assegno di “traenza”.
 Entrata a pieno regime dell’obbligo dal 1° ottobreDecorso anche il termine del 30 settembre 2012 senza che sia stata fornita alcuna indicazione in merito allo strumento di pagamento tracciabile prescelto, le somme pensionistiche vengono restituite all’ente erogatore.
Pertanto, da lunedì 1° ottobre, i pensionati che non abbiano indicato all’ente il tipo di strumento di pagamento, non si vedranno più accreditate le somme.
L’ente erogatore potrà restituire le somme a seguito di indicazione dell’Iban o del conto corrente postale, ma la procedura sarà più complicata ed i tempi per il recupero delle somme più lunghi. 
FONTE: FISCO E TASSE

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