venerdì 21 settembre 2012

PERDITE SU CREDITI SI CAMBIA DA AGOSTO 2012


Deducibilità automatica delle perdite su crediti se c’è un piano di ristrutturazione del debito
Con il D.L. 83/2012 (c.d. Decreto crescita) sono state introdotte nuove ipotesi di deducibilità “automatica” delle perdite su crediti. Ora è consentita la deducibilità immediata di dette perdite, oltre che per i crediti di modeste dimensioni (ovvero non superiore a € 2.500 o € 5.000 per le imprese di grandi dimensioni) anche per i crediti prescritti.  Inoltre, le perdite su crediti sono deducibili in modo automatico anche nell’ipotesi di accordi di ristrutturazione dei debiti ma non in caso di piani di risanamento.
Ampliate le ipotesi di deducibilità automatica
Per effetto delle modifiche previste dal cd “decreto crescita e sviluppo” (DL 83/2012) il legislatore ha ampliato le ipotesi di deducibilità “automatica” delle perdite su crediti.
In particolare, confermando che le perdite su crediti sono deducibili:
  se risultano da “elementi certi e precisi";
  in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.

viene stabilito che:
 
      nell’ambito delle procedure concorsuali, l’automatismo viene allargato anche agli accordi di ristrutturazione del debito;
       per i debitori non assoggettati a procedure concorsuali, la perdita è “automaticamente” deducibile quando il credito è di modesta entità ed è decorso un periodo di 6 mesi dalla scadenza del pagamento o, in alternativa, il diritto alla riscossione è prescritto.
Continuano, invece, a restare esclusi dagli istituti che consentono la deducibilità “ex lege” delle perdite su crediti i piani di risanamento attestati da un professionista qualificato (art. 67, RD 267/42);
 Credito di modesta entitià
In base alla nuova formulazione dell’art.101 comma 5 del Tuir il credito è considerato di modesta entitàse il relativo ammontare non è superiore a:
    5.000 per le imprese “di più rilevante dimensione” (art. 27, DL 185/2008);
  € 2.500 per le altre imprese.
Per tal crediti (non superiori a € 5.000/2.500) la deducibilità “automatica” è ulteriormente subordinata al decorso di 6 mesi dalla scadenza del pagamento degli stessi. Ciò non dovrebbe comunque inibire la possibilità di dedurre anticipatamente la perdita qualora si ritenga che il credito sia irrecuperabile. Allo stesso modo, dovrebbe essere possibile posticipare l’imputazione della perdita a Conto economico (e la conseguente deduzione) in un esercizio successivo a quello in cui maturano i sei mesi qualora sussista la possibilità di recuperare successivamente il credito.
In mancanza di una disposizione transitoria, dovrà essere chiarito se le novità in esame possano trovare applicazione non soltanto con riguardo ai crediti di modesta entità per i quali il decorso di 6 mesi dalla scadenza del relativo pagamento sia avvenuto dal 2012 ma anche per quelli il cui termine di 6 mesi sia scaduto prima del 2012.
 Principi IAS ed Irap
Inoltre, va rilevato che:
   per i soggetti che redigono il bilancio secondo i Principi contabili internazionali (Ias), il credito è cancellato daL bilancio per effetto di eventi estintivi;
       ai fini IRAP, le perdite su crediti restano irrilevanti, in quanto il DL 83/2012 ha modificato il trattamento delle stesse esclusivamente ai fini del reddito d’impresa
     Decorrenza
In assenza di una specifica disposizione, le nuove ipotesi di deducibilità “automatica” delle perdite su crediti sono applicabili a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 12/08/2012(ovvero dal 2012 per i soggetti con esercizio solare).
FONTE:FISCO E TASSE

giovedì 20 settembre 2012

CESSIONE IMMOBILI ABITATIVI IVA O NO ?


Schema di riepilogo del trattamento delle CESSIONI di immobili ABITATIVI dal 26 giugno 2012
 
CEDENTE
ACQUIRENTE
REGIME IVA
ALTRE IMPOSTE INDIRETTE
Impresa costruttrice/ristrutturatrice (1)
entro i 5 anni dalla ultimazione lavori
Chiunque
IVA
(con regole normali)
Registro e ipo-catastali fisse
Impresa costruttrice/ristrutturatrice (1)
oltre i 5 anni dalla ultimazione lavori
Chiunque
a) Esenzione
b) IVA previa opzione espressa nel contratto di vendita.
L'IVA si assolve con REVERSE CHARGE, nei casi in cui l'acquirente è un soggetto passivo
In caso di esenzione
Se 1° casa: Registro 3% e Ipo-catastali fisse
Se NON 1° casa:
Registro 7% e ipo-catastali 2% + 1%
In caso di applicazione IVA: Registro e ipo-catastali fisse
Impresa DIVERSA da costruttrice/ristrutturatrice
Chiunque
ESENZIONE IVA
Non è ammessa opzione per IVA
Se 1° casa: Registro 3% e Ipo-catastali fisse
Se NON 1° casa:
Registro 7% e ipo-catastali 2% + 1%
(1) si deve trattare dell'impresa che ha costruito l'immobile o vi ha realizzato un intervento tra quelli di grado superiore previsti dalle lettere c) d) f) dell'art. 3, comma 1, del TU edilizia DPR m. 380/2001.

CESSIONE DI IMMOBILI STRUMENTALI -IVA O NO ?


chema di riepilogo del trattamento delle CESSIONI di immobili STRUMENTALI PER NATURA dal 26 giugno 2012
 
CEDENTE
ACQUIRENTE
REGIME IVA
ALTRE IMPOSTE INDIRETTE
Impresa costruttrice/ristrutturatrice (1)
entro i 5 anni dalla ultimazione lavori
CHIUNQUE
IVA
(con regole normali)
Registro fissa e ipo-catastali 3% + 1%
Impresa costruttrice/ristrutturatrice (1)
oltre i 5 anni dalla ultimazione lavori
Impresa DIVERSA da costruttrice/ristrutturatrice
Chiunque
a) Esenzione
b) IVA, previa opzione espressa nel contratto di vendita. L'IVA si assolve con REVERSE CHARGE nei casi in cui l'acquirente è un soggetto passivo
Registro fissa e ipo-catastali 3% + 1%
 
(1) si deve trattare dell'impresa che ha costruito l'immobile o vi ha realizzato un intervento tra quelli di grado superiore previsti dalle lettere c) d) f) dell'art. 3, comma 1, del TU edilizia DPR m. 380/2001.
 

CONTRATTO LOCAZIONE- I.V.A.


Schema di riepilogo del trattamento delle LOCAZIONI di immobili ABITATIVI e STRUMENTALI PER NATURA dal 26 giugno 2012
FABBRICATO
LOCATORE
REGIME IVA
IMPOSTA DI REGISTRO
Abitativo
Imprese costruttrici/ristrutturatrici (1)
- Esenzione IVA
- IVA 10%
previa opzione (2)
Misura fissa
Abitativi destinati ad alloggi sociali DM 22/4/2008Qualsiasi soggetto passivo
- Esenzione IVA
- IVA 10%
previa opzione (2)
Misura fissa
Abitativi in generaleImprese DIVERSE dalle imprese costruttrici/ristrutturatrici

(es: gestione immobiliare, impresa di costruzione che ha acquistato l'immobile da locare)
ESENTE IVA
NON è ammessa opzione per IVA
2%
Strumentale per naturaQualsiasi soggetto passivo
- Esenzione IVA
- IVA 21%
Previa opzione (2)
1%
(1) si deve trattare dell'impresa che ha costruito l'immobile o vi ha realizzato un intervento tra quelli di grado superiore previsti dalle lettere c) d) f) dell'art. 3, comma 1, del TU edilizia DPR m. 380/2001.
(2) l'opzione va espressa dal locatore nel relativo contratto di locazione. In mancanza di opzione si applica il regime di esenzione IVA ai sensi dl n. 8 dell'art. 10 del DPR n. 633/72.

locazioni iva a piacere da giugno 2012


Il recente DL 83/2012 modifica strutturalmente anche la disciplina delle locazione di immobili. Infatti l’articolo 9 del DL riscrive interamente il n. 8), comma 1, dell’articolo 10 del DPR 633/1972.
Anteriormente alla modifica, il regime Iva ordinario delle locazioni di immobili era l’esenzione ad eccezione di alcune tipologie di locazione. In particolare erano soggette all’Iva (10%) le locazioni di immobili abitativi da parte delle imprese costruttrici o di ripristino (cioè quelle che hanno eseguito interventi di restauro e di risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia e/o interventi di ristrutturazione urbanistica) in attuazione di piani di edilizia convenzionata entro quattro dalla ultimazione della costruzione o dei lavori a patto che il contratto di locazione non abbia una durata inferiore a quattro anni.
Erano inoltre soggetti ad Iva (21%) le locazioni di fabbricati strumentali da chiunque concesse quando il locatario aveva una percentuale di detrazione Iva inferiore o uguale al 25% oppure non era un soggetto passivo Iva oppure il locatore aveva manifestato l’opzione per l’imponibilità.
Con l’entrata in vigore del DL 83/2012 la disciplina viene semplificata. Rimane infatti, come regola generale, l’esenzione Iva per le locazione di immobili, sia abitativi sia strumentali, affiancata da tre eccezioni. L’imponibilità Iva della locazione è riservata, previa esplicita opzione del locatore nel contratto di locazione, per i fabbricati:
-          abitativi, effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino (cioè quelle che hanno eseguito interventi di restauro e di risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia e/o interventi di ristrutturazione urbanistica) senza limite temporale;
-          abitativi, destinati ad alloggi sociali (cd. housing sociale);
-          strumentali.

Operazione
Cedente
Cessionario
Iva
Registro
Regime
Detrazione per il cedente
Locazione di fabbricati abitativi
1) Imprese costruttrici o che vi abbiano eseguito interventi di restauro e di risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia e/o interventi di ristrutturazione urbanistica se hanno esercitato l’opzione per l’imponibilità
Chiunque (soggetti passivi Iva e privati)
Imponibile 10%
Ammessa
 Fissa 168 €
 
2) Qualunque soggetto passivo se l’immobile è destinato ad alloggio sociale
Chiunque (soggetti passivi Iva e privati)
Imponibile 10%
Ammessa
 Fissa 168 €
 
3) Imprese diverse dalle precedenti
Chiunque (soggetti passivi Iva e privati)
Esente
Non ammessa o ammessa con il pro-rata
Aliquota 2%
Locazione di fabbricati strumentali
1) Qualunque impresa che ha esercitato l’opzione per l’imponibilità Iva
Chiunque (soggetti passivi Iva e privati)
Imponibile 21%
Ammessa
 Fissa 168 €
 
2) Imprese diverse dalle precedenti
Chiunque (soggetti passivi Iva e privati)
Esente
Non ammessa o ammessa con il pro-rata
Aliquota 1%

L’Agenzia delle Entrate, considerata la recente entrata in vigore del DL 83/2012, non si è ancora pronunciata sulle modalità di esercita l’opzione per i contratti in corso alla data di entrata in vigore del DL (26 giugno 2012).
Alcuna dottrina ritiene applicabile quanto riportato nella Risoluzione 4 gennaio 2008, n. 2/E. In particolare, secondo l’Agenzia delle Entrate il soggetto subentrante in un contratto di locazione che non ha potuto esercitare l’opzione per l’imponibilità all’Iva in sede di registrazione del contratto, può esercitarla all’atto del sub-ingresso mediante invio di apposita raccomandata a/r al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, ove manifesta tale opzione. Si attende sul punto una pronuncia dell’agenzia delle Entrate.
FONTE .portale aziende.it

martedì 11 settembre 2012

1000 EURO PER REGOLARIZZARE GLI STRANIERI IN NERO

Mille euro per regolarizzare lo straniero assunto in nero, più ovviamente i costi contributivi relativi al rapporto di lavoro sanato. I datori di lavoro che al 9 agosto occupavano irregolarmente, da almeno tre mesi (quindi dall’8 maggio almeno), lavoratori stranieri presenti in Italia dal 31 dicembre 2011 (o prima), possono sanare il rapporto di lavoro in nero, previo pagamento di un contributo una tantum di 1.000 euro (una sorta di ticket d’ingresso alla sanatoria) a cui aggiungeranno gli altri costi ordinari (contributivo, prima di tutto) relativi al rapporto di lavoro per un periodo minimo di sei mesi. La regolarizzazione, alle predette (ed altre) condizioni, è prevista nell’ambito della riforma delle sanzioni in materia di rapporti di lavoro con gli immigrati operata dal dlgs n. 109/2012, in vigore dal 9 agosto. La sanatoria riguarda tutti i rapporti di lavoro, in ogni settore produttivo (quindi non solo colf o badanti, ma anche muratori, agricoltori, ecc.). Sono esclusi i rapporti a part-time, salvo che per i domestici per i quali comunque il rapporto non potrà avere una durata inferiore alle 20 ore settimanali. Per aderire alla sanatoria, oltre al pagamento degli oneri, occorrerà presentare domanda (dichiarazione) tra il 15 settembre e il 15 ottobre prossimi.
FONTE: LEGGI ILLUSTRATE

SCADENZE FISCALI SETTEMBRE 2012


Lunedì 17 settembre 2012 
CONDOMINIO - Scadenza prorogata a questa data poiché il giorno 16 è domenica.
Versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti a agosto per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi. I codici tributo da indicare nella delega di pagamento F24 sono i seguenti:
1019 - Ritenute del 4% a titolo di acconto dell’Irpef dovuta dal percipiente;
1020 - Ritenute del 4% a titolo di acconto dell’Ires dovuta dal percipiente.

lunedì 17 settembre 2012 
IMPOSTE RATEIZZATE - Scadenza prorogata a questa data poiché il giorno 16 è domenica.
Ultimo giorno utile per effettuare il pagamento rateale di imposte e/o contributi rateizzati da parte dei contribuenti titolari di partita IVA.

lunedì 17 settembre 2012 
IRPEF - Scadenza prorogata a questa data poiché il giorno 16 è domenica.
Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute operate nel mese precedente sui seguenti compensi:
1) retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio e emolumenti arretrati (codici 1001 e 1002). Per il versamento dell’addizionale regionale Irpef il codice tributo è il 3802, mentre per l’addizionale comunale il codice tributo è il 3848. L’acconto dell’addizionale comunale 2012 trattenuto al lavoratore deve essere versato con il codice 3847;
2) emolumenti corrisposti per prestazioni stagionali (codice 1001);
3) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: compensi corrisposti da terzi, assegni periodici, indennità per cariche elettive, rendite vitalizie, borse di studio e simili, rapporti di collaborazione a progetto (codice 1004);
4) indennità per cessazione di rapporto di lavoro (cod. 1012);
5) indennità per cessazione del rapporto di collaborazione a progetto (codice 1004);
6) provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza di commercio (cod. 1038);
7) redditi di lavoro autonomo: compensi per l’esercizio di arti e professioni (cod. 1040);
8) redditi derivanti da utilizzazione di marchi ed opere dell’ingegno e redditi erogati nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche (codice 1040);
9) indennità per cessazione di rapporti di agenzia o di collaborazione di cui al punto 6) (codice 1040);
10) compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a soggetti residenti all’estero (codice 1040);
11) ritenute alla fonte su somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (codice 1049);
12) compensi per perdita di avviamento commerciale L.19/63 (codice 1040).
Per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti per incrementi di produttività il codice tributo è il 1053 (oppure 1604 sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione; 1904 per quelli maturati in Sardegna e versata fuori regione; 1905 per i quelli maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione; 1305 per i sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori delle predette regioni).

lunedì 17 settembre 2012 
DICHIARAZIONI D’INTENTO - Scadenza prorogata a questa data poiché il giorno 16 è domenica.
I contribuenti IVA devono presentare on line all’Agenzia delle entrate una comunicazione con i dati relativi alle lettere d’intento che hanno ricevuto dagli esportatori abituali e, per effetto delle quali, possono emettere fattura senza applicazione dell’IVA. Questa comunicazione va fatta entro questa data, dai contribuenti con liquidazione Iva mensile, se nel mese di agosto hanno effettuato operazioni senza applicazione dell’IVA. Se, invece, pur avendo ricevuto la dichiarazione di intento nel mese di agosto, il contribuente non ha effettuato operazioni, la comunicazione al Fisco non deve essere effettuata.

lunedì 17 settembre 2012 
IMU - Scadenza prorogata a questa data poiché il giorno 16 è domenica.
Scade il termine per pagare la seconda rata dell’acconto IMU 2012 da parte di chi ha scelto il pagamento dell’imposta per l’abitazione principale in tre rate (1/3 è stato pagato entro il 18 giugno, 1/3 entro questa data e il saldo entro il prossimo 17 dicembre). Il codice tributo da utilizzare è il 3912 (IMU per abitazione principale e pertinenze – Comune).

lunedì 17 settembre 2012 
IVA MENSILE - Scadenza prorogata a questa data poiché il giorno 16 è domenica.
Ultimo giorno utile per versare l’eventuale imposta a debito relativa al mese di agosto (contribuenti mensili). Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il 6008 - Versamento IVA mensile agosto.

mercoledì 19 settembre 2012 
RAVVEDIMENTO UNICO 2012 - Entro questa data si possono regolarizzare i versamenti delle imposte di Unico 2012 in scadenza il 20 agosto scorso. Per usufruire del ravvedimento i contribuenti devono versare le somme dovute (compresa la maggiorazione dello 0,40%), più la sanzione ridotta del 3%, più gli interessi del 2,5% annuo dal 21 agosto fino al giorno del pagamento.

mercoledì 19 settembre 2012 
RAVVEDIMENTO OPEROSO - Scade il termine per regolarizzare gli adempimenti (omessi, tardivi o insufficienti versamenti di imposte o ritenute) non effettuati entro il 20 agosto. Per usufruire del ravvedimento i contribuenti devono versare le somme dovute, più la sanzione ridotta del 3%, più gli interessi del 2,5% annuo dal 21 agosto fino al giorno del pagamento.
I principali codici tributo da utilizzare per il pagamento delle sanzioni e degli interessi sono i seguenti:
8904 - Sanzione pecuniaria IVA;
8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta;
1991 - Interessi sul ravvedimento IVA.
Per il ravvedimento operoso delle ritenute da parte dei sostituti d’imposta gli interessi vanno sommati e versati insieme al tributo principale.

giovedì 20 settembre 2012 
MODELLO 770 - E’ stata prorogata a questa data (dal 31 luglio scorso) la scadenza per l’invio telematico del mod. 770/2012 Ordinario e Semplificato.

martedì 25 settembre 2012 
INTRASTAT - Entro questa data devono essere presentati per via telematica gli elenchi Intrastat delle cessioni e/o acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati ad agosto (operatori mensili).

lunedì 1 ottobre 2012 
IRAP 2012 - Scadenze prorogate a questa data, poiché il 30 settembre è domenica.
I contribuenti obbligati al pagamento dell’IRAP entro questa data devono inviare per via telematica la dichiarazione IRAP 2012 (anche quest’anno, infatti, questa dichiarazione va presentata in forma autonoma).

lunedì 1 ottobre 2012 
PARAMETRI - Scadenze prorogate a questa data, poiché il 30 settembre è domenica.
I contribuenti titolari di partita Iva che hanno adeguato i ricavi o compensi 2011 alle risultanze dei parametri devono entro questa data effettuare il versamento della maggiore Iva eventualmente dovuta con il codice tributo 6493 - integrazione IVA - adeguamento ai parametri.

lunedì 1 ottobre 2012 
ICI - Scadenze prorogate a questa data, poiché il 30 settembre è domenica.
Ultimo giorno utile per presentare la dichiarazione ICI 2011 (in caso di variazioni) dei contribuenti che presentano il modello UNICO on line entro questa data (la dichiarazione ICI, infatti, nel caso fosse ancora obbligatoria, deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi).

lunedì 1 ottobre 2012 
REGISTRO - Scadenze prorogate a questa data, poiché il 30 settembre è domenica.
Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° settembre 2012 e per versare l’imposta di registro (2% o 1% per alcune locazioni effettuate da soggetti Iva) sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente. Nessun pagamento, invece, per chi ha optato per la “cedolare secca”. Il versamento dell’imposta di registro dovrà essere effettuato presso il concessionario della riscossione, in banca o alla posta utilizzando il modello di pagamento F23 ed i seguenti codici tributo:
115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - 1° annualità;
112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive;
107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo;
114T - Imposta di registro per proroghe;
108T - Imposta di registro per affitto fondi rustici;
113T - Imposta di registro per risoluzioni.

lunedì 1 ottobre 2012 
IMPOSTE RATEIZZATE - Scadenze prorogate a questa data, poiché il 30 settembre è domenica.
Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle imposte rateizzate da parte dei contribuenti non titolari di partita IVA.

lunedì 1 ottobre 2012 
OPERAZIONI CON PARADISI FISCALI - Scadenze prorogate a questa data, poiché il 30 settembre è domenica.
E’ l’ultimo giorno utile per presentare la comunicazione delle operazioni effettuate a luglio nei confronti di operatori residenti in Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti territori “black list”). L’obbligo di comunicazione riguarda solo le operazioni che superano 500 euro.

lunedì 1 ottobre 2012 
UNICO 2012 - Scadenze prorogate a questa data, poiché il 30 settembre è domenica.
Scade il termine per effettuare l’invio telematico del modello Unico 2012 delle persone fisiche, società di persone, associazioni tra professionisti e società di capitali con esercizio sociale coincidente con l’anno solare.

lunedì 1 ottobre 2012 
IVA 2012 - Scadenze prorogate a questa data, poiché il 30 settembre è domenica.
Entro questa data va presentata la dichiarazione annuale IVA relativa al 2011 da parte dei contribuenti che non presentano la dichiarazione unificata con il modello Unico.

lunedì 1 ottobre 2012 
DICHIARAZIONE DEI REDDITI - Scadenze prorogate a questa data, poiché il 30 settembre è domenica.
Entro questa data si possono regolarizzare i versamenti di imposte relativi al 2011 non effettuati o effettuati in misura insufficiente. Per usufruire del ravvedimento occorre versare le imposte dovute, maggiorate degli interessi legali dell’1,5% fino al 31 dicembre 2011 e dell’2,5% dal 1° gennaio 2012 e della sanzione ridotta del 3,75%.

lunedì 1 ottobre 2012 
ICI - RAVVEDIMENTO OPEROSO - Scadenze prorogate a questa data, poiché il 30 settembre è domenica.
Scade il termine per regolarizzare il versamento dell’ICI relativa all’anno 2011 non effettuato o effettuato in misura insufficiente (acconto e/o saldo). Per usufruire del ravvedimento occorre versare l’imposta dovuta, maggiorata degli interessi legali e della sanzione ridotta del 3,75%.

lunedì 1 ottobre 2012 
730 - Scadenze prorogate a questa data, poiché il 30 settembre è domenica.
Scade il termine per richiedere al datore di lavoro o ente pensionistico di non voler effettuare l’acconto IRPEF per il 2012 (risultante dal Mod. 730-3) o di volerlo effettuare in misura inferiore.
FONTE: LEGGI ILLUSTRATE

MESSAGGIO DEL FONDATORE