martedì 26 febbraio 2013

CARTELLE ESATTORIALI NULLE SE MUTE

All’interno della cartella esattoriale deve essere indicata in modo dettagliato la modalità di determinazione degli interessi, in modo che il contribuente abbia la possibilità di verificare punto per punto l'operato dell'ufficio. Ciò è quanto emerge da una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce (sentenza n. 206/02/10, la quale evidenzia gravi violazioni inficianti la trasparenza dell’atto ad opera del Concessionario della riscossione. In merito a tale questione, è bene chiarire che da tempo sia le associazioni che i gruppi spontanei a difesa dei contribuenti (si veda ad esempio il gruppo di facebook “SOS FISCO” sono in prima linea nel denunciare la totale mancanza di trasparenza nel calcolo degli interessi all’interno della cartella di pagamento, poiché manca l’indicazione del termine finale per il calcolo degli stessi, consistente con la data di consegna del ruolo. L’importanza di tale data, infatti, emerge dalla lettura dell’articolo 20 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.602, il quale stabilisce che “sulle imposte o le maggiori imposte dovute […] si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte, gli interessi al tasso del 4% annuo”. È agevole, quindi, rendersi conto di come il contribuente sia materialmente impossibilitato a verificare l’esattezza dei conteggi degli interessi non avendo a disposizione gli elementi all’uopo necessari. È importante evidenziare, inoltre, che i vizi legati alle somme iscritte al ruolo si ripercuotono anche sul calcolo del compenso di riscossione (cd. aggio) che, come è noto, è proporzionale alle predette somme. Mancando, dunque, il requisito della trasparenza e della certezza, si ritiene che ne derivi la caducazione del titolo esecutivo (non più certo, liquido ed esigibile) “che può essere rilevata anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, trattandosi di presupposto dell’azione esecutiva” (sent. Cassaz., sez.III, nr. 9293/2001).

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