lunedì 6 maggio 2013

LEGGE 407 /90 NO CONTRIBUTI PER 36 MESI

Una delle agevolazioni cardine su cui il mercato del lavoro italiano ha fatto leva negli ultimi vent’anni è rappresentato senza dubbio dalla legge 407/90. Precisamente all’art. 8, comma 9 della L. n. 407/1990 sono previste particolari agevolazioni contributive ai datori di lavoro (imprese, consorzi di imprese, enti pubblici economici, datori iscritti negli albi professionali) che assumono, con contratto a tempo indeterminato (anche part-time) lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi.
Le agevolazioni contributive in parola sono stabilite nelle misure che seguono: per la generalità dei datori di lavoro, ammessi al beneficio, si applica per un periodo di trentasei mesi una riduzione del 50% dei contributi dovuti a carico del datore di lavoro fermo restando il versamento dell’intera quota a carico del lavoratore; per le imprese operanti nel Mezzogiorno e per le imprese artigiane si applica l’esenzione totale per un periodo di trentasei mesi, decorrenti dalla data di assunzione del lavoratore, dei contributi a carico del datore di lavoro, mentre è dovuta l’intera contribuzione a carico del lavoratore; i datori di lavoro operanti nei territori del Mezzogiorno che non rivestono la natura di impresa (enti pubblici economici, liberi professionisti, consorzi di imprese ivi compresi quelli di imprese artigiane) hanno solamente diritto alla riduzione del 50%.
Tali misure agevolative vengono applicate anche ai contributi assistenziali dovuti all’INAIL. Il premio annuale dovuto all’INAIL viene infatti ridotto in base alle percentuali sopra indicate, fino ad azzerarsi per le imprese artigiane ed ubicate nel Mezzogiorno.

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