giovedì 2 maggio 2013

tassa sui licenziamenti dal 01 gennaio 2013

La Riforma del Lavoro ha introdotto dal 1° gennaio 2013,  un contributo in caso di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per cause diverse dalle dimissioni, c.d. contributo di licenziamento. Tale contributo ha lo scopo di finanziare la nuova disoccupazione denominata ASpI, Assicurazione Sociale per l’Impiego ed è pari a € 483,80  per ogni dodici mesi  di anzianità aziendale fino ad un massimo di 36 mesi.
L’art. 2 della Legge 92/2012, meglio conosciuta come “Riforma Fornero” ha introdotto, dal 1° gennaio 2013, l’ASpI – Assicurazione Sociale per l’Impiego – per il sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che hanno perduto involontariamente la propria occupazione.
Per finanziare la predetta nuova assicurazione sono stati previsti, a carico del datore di lavoro:
- un  contributo ordinario dell’1,61% per gli apprendisti dovuto  sulle retribuzioni  imponibili in quanto dal 1° gennaio 2013 è stata estesa la nuova forma di sostegno al reddito – ASpI – anche agli apprendisti;
- un contributo addizionale dell’1,40% da calcolare sulle retribuzioni imponibili dei lavoratori assunti a tempo determinato;
- un contributo, c.d. di licenziamento  per tutte le interruzioni dei  rapporti di lavoro a tempo indeterminato,  intervenute dal 1° gennaio 2013, per le causali che danno diritto all’ASpI, la nuova assicurazione sociale per l’impiego.
Pertanto, i datori di lavoro sono tenuti al pagamento del contributo in questione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo lavoratore il teorico diritto all’indennità ASpI, a prescindere quindi dall’effettiva percezione della stessa vuoi per mancanza dei requisiti contributivi o per una nuova occupazione.

Il contributo è dovuto in tutti i casi di cessazione del rapporto per:
- licenziamento per giustificato motivo oggettivo o soggettivo (economico, disciplinare);
- dimissioni per giusta causa (quali per mancato pagamento delle retribuzioni, demansionamento, mobbing,  o dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità, dall’inizio delle gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino);
- interruzione del rapporto di apprendistato diverso dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore (compreso il recesso del datore di lavoro  al termine del periodo di formazione);
- risoluzioni consensuali intervenute nell’ambito del tentativo di conciliazione presso l’Ufficio provinciale del Lavoro di cui all’art. 7 legge 604/1966 così come modificato dalla Riforma Fornero (procedura preventiva ed obbligatoria da esperire presso la Direzione Territoriale del lavoro per i licenziamenti in aziende aventi i requisiti dimensionali di cui all’art. 18 della legge n. 300/1970;
- trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici.

Il contributo non è dovuto, nei seguenti casi:
- dimissioni;
- risoluzioni consensuali, ad eccezione di quelle derivanti da procedure di conciliazione presso la DTL di cui sopra;
- decesso del lavoratore.
Il contributo di licenziamento è fissato nella misura  del 41% del massimale ASpI, massimale  che per l’anno 2013 è di € 1.180,00 (importo annualmente rivalutato sulla base all’indice ISTAT).
Pertanto, a decorrere  dal 1° gennaio 2013, per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato è dovuto un contributo pari a € 483,80 per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (36 mesi). 
Per i dipendenti licenziati che possono vantare 36 mesi di anzianità aziendale, l’importo massimo da versare per il 2013  è di € 1.451,00  
Il contributo ASpI è scollegato alla durata della prestazione individuale, ne consegue  che è dovuto in misura intera anche per i rapporti di lavoro part-time, mentre per i rapporti di durata inferiore ai dodici mesi, il contributo va determinato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro, calcolando come mese intero la prestazione lavorativa di almeno 15 giorni di calendario.
Pertanto, nell’ipotesi di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per licenziamento dopo 10 mesi di lavoro, l’importo da versare sarà pari a € 403,16, così calcolato:
€ 1.180,00 x 41% = € 483,80 x 10/12 = € 403,16

L’obbligo contributivo deve essere assolto  entro il 16 del mese successivo a quello in cui si è verificata la risoluzione del rapporto di lavoro e  in un’unica soluzione in quanto non è prevista una definizione  rateale.
In sede di prima applicazione, per le risoluzioni intervenute nel 1° trimestre 2013, il contributo potrà essere versato entro il 16 giugno p.v. senza aggravio di oneri accessori.
Pertanto per i licenziamenti avvenuti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2013 lo studio provvederà al calcolo dell’importo del contributo  inserendolo nel modello F. 24 relativo al mese di maggio, da versare il 17 giugno  2013 (in quanto il 16 cade di domenica).
 fonte : fisco e tasse

Nessun commento:

Posta un commento

MESSAGGIO DEL FONDATORE