domenica 9 gennaio 2011

COMMISSIONE EUROPEA FISSATI I CRITERI PER GLI AIUTI DI STATO 2011

La Commissione europea, nel considerare la progressione geometrica del rallentamento della crescita economica e dei riverberi negativi su famiglie, imprese e occupazione, si è adoperata comunicando opportuni e specifici orientamenti. Il persistere della instabilità dei mercati finanziari e dell'incertezza sulle prospettive economiche giustificano, secondo l'esecutivo Ue, la scelta di prorogare, fino al 31 dicembre 2011, determinate misure attualmente previste dal quadro temporaneo e destinate a facilitare l'accesso delle imprese al finanziamento.
Il ruolo del quadro temporaneoRisale al 19 gennaio 2009 la comunicazione, nota come "quadro temporaneo" proprio per la finalità, circoscritta nel tempo, per cui venivano disposte le  misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento non sempre agevole per tutte le imprese a parità di titolarità di merito. Proprio queste criticità motivano la politica di ancoraggio ispirata a principi di trasparenza e di equità per le imprese e gli Stati dell'eurozona, limitata al 31 dicembre 2010, il cui scopo prioritario stava nel permettere agli Stati membri di adottare misure di aiuto di Stato supplementari che, facilitando  l'accesso delle imprese ai finanziamenti, consentissero la ripresa degli investimenti.  
Il quadro temporaneo, per essere meglio aderente alle ambiziose previsioni iniziali, ha subito varie modifiche necessarie per favorirne l'efficacia. Dopo una prima revisione nel febbraio 2009 e una successiva nel dicembre 2009 nell'ambito delle quali sono state inserite alcune indicazioni sugli aiuti concessi sotto forma di garanzie, nell'ottobre 2009 la Commissione ha varato una ulteriore modifica al quadro temporaneo autorizzando per il settore agricolo un importo compatibile di aiuti limitato a 15mila euro.
Crisi economica e orientamento dell'esecutivo La Commissione europea, con l'insorgere della crisi economica e finanziaria mondiale nell'autunno 2008 si è adoperata comunicando  opportuni e specifici orientamenti. Il riferimento, considerati i riflessi negativi su famiglie, imprese e occupazione, è ai criteri di compatibilità del sostegno accordato dagli Stati membri alle banche (è notoria la scelta di ripiego degli istituti di credito nel ridurre il leveraging, assorbire le perdite e procedere a una rivalutazione del rischio "prudente" (ad alto potenziale di avversità nei confronti del rischio medesimo che non necessita di commenti) nel rispetto alle disposizioni previste all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
In questo contesto è previsto che la Commissione, secondo quanto indicato dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato Ue, possa dichiarare compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati "a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro". Il turbamento deve colpire l'intera economia dello Stato membro interessato e non soltanto quella di una delle sue regioni o una parte del territorio.
La prospettiva 2010 e il ritorno a regole normaliLe valutazioni intervenute nel corso del 2010 tengono conto dei timidi segni di ripresa in termini generali riscontrando notevoli indici di disomogeneità dei tassi di crescita (anche a causa della diversa sostenibilità fiscale) degli Stati nell'Unione. L'esecutivo Ue ritiene che la proroga limitata di determinate misure, attualmente previste dal quadro temporaneo, accompagnata dall'introduzione di condizioni più rigorose relative alle misure prorogate, possa favorire il ritorno a regole normali in materia di aiuti di Stato limitando nel contempo l'impatto sulla concorrenza.
Criteri temporali e possibilità di cumulo I massimali d'aiuto si applicano indipendentemente dal fatto che il sostegno al progetto sia finanziato interamente con fondi nazionali o cofinanziato dall'Unione e le misure temporanee di aiuto possono essere cumulate con altri aiuti compatibili o con altre forme di finanziamenti dell'Unione. La condizione necessaria è che siano rispettate le intensità massime degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria. I criteri enunciati dalla Commissione si applicano dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 ma sono suscettibili di revisione prima del 31 dicembre 2011, dopo aver consultato gli Stati membri, sulla base di importanti considerazioni economiche o di politica della concorrenza.
Le esclusioniDa quanto illustrato in precedenza a essere esclusi sono due diverse categorie di aiuti. Nella prima rientrano i regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. A seguire figurano gli aiuti ad hoc a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente, a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
La normativa comunitariaIl regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE e il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE prevedono che gli Stati membri presentino relazioni annuali alla Commissione e si impegnino a garantire il rispetto delle condizioni  di approvazione della misura dell'aiuto

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