domenica 9 gennaio 2011

REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO DA CITTADINI ITALIANI

Accade sempre più frequentemente che cittadini italiani vadano a lavorare all'estero, sia alle dipendenze di società italiane che alle dipendenze di datori di lavoro stranieri, mantenendo, tuttavia, la residenza fiscale in Italia.
Il mantenimento della residenza in Italia comporta l'obbligo di pagare le imposte nel nostro paese anche sui redditi prodotti all'estero sulla base del principio della world wide taxation (articolo 3 del Tuir), salvo previsioni particolari contenute nelle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. Secondo la norma citata, infatti, i soggetti residenti pagano le imposte nel paese di residenza sulla base dei redditi ovunque prodotti, mentre i soggetti non residenti pagano le imposte nel paese nel quale lavorano solo sull'ammontare dei redditi ivi prodotti (principio della fonte o della territorialità).
Requisiti alternativi
La legislazione fiscale italiana introduce la nozione di residenza nell'articolo 2 del Tuir, che considera fiscalmente residenti in Italia le persone che, per la maggior parte del periodo d'imposta, ossia per più di 183 giorni nell'anno, sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
Tali requisiti sono alternativi e non concorrenti: è quindi sufficiente che sussista uno solo di essi perché il contribuente sia considerato fiscalmente residente nel nostro paese.
Al verificarsi di quest'ultima ipotesi, se il reddito prodotto all'estero costituisce l'unico reddito posseduto ed è erogato da un datore di lavoro italiano, sostituto d'imposta, sarà quest'ultimo che, effettuando le ritenute e il conguaglio di fine anno, procede al pagamento delle imposte complessivamente dovute in Italia.
Diversamente, nell'ipotesi in cui il reddito di lavoro dipendente percepito per l'attività lavorativa all'estero sia erogato da un datore di lavoro straniero o, in ogni caso, quando il soggetto possegga altri redditi, il debito per imposte dovute in Italia sarà assolto tramite la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Retribuzioni convenzionali
In merito alla determinazione del valore imponibile da dichiarare per i redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero da un soggetto residente in Italia, l'articolo 51, comma 8-bis del Tuir stabilisce che, in tutte le ipotesi di reddito di lavoro dipendente «prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che, nell'arco di dodici mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni», il reddito di lavoro dipendente è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4, comma 1 del Dl 317 del 31 luglio 1987.
Le retribuzioni convenzionali sono stabilite sulla base del (e in misura non inferiore al) trattamento economico minimo previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria, sono suddivise in dodici mensilità e in fasce in relazione alla qualifica e alla specifica posizione del lavoratore.
In particolare, come affermato dal ministero del Lavoro con telex 10850 del 14 marzo 1990, il cui contenuto è stato ripreso dall'Inps con la circolare 72 del 21 marzo 1990, la fascia della retribuzione imponibile è determinata sulla base del raffronto con lo scaglione di retribuzione nazionale corrispondente, intendendosi per "retribuzione nazionale" il trattamento mensile determinato dividendo per 12 il trattamento del contratto collettivo previsto per il lavoratore, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, con esclusione "dell'indennità estero". In presenza dei presupposti previsti dalla norma, la determinazione dell'imponibile sulla base della retribuzione convenzionale è indipendente dalla residenza in Italia del datore di lavoro soggetto erogante i redditi (circolare 50/E del 12 giugno 2002, risposta 18 "Redditi di fonte estera").
Doppio prelievo congelato
La doppia imposizione conseguente al pagamento delle imposte nel paese di residenza del dichiarante (Italia) oltre che nel paese di produzione del reddito, viene comunque neutralizzata mediante l'applicazione dell'articolo 165 del Tuir, ovvero mediante l'applicazione delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. L'articolo 165 prevede che le imposte pagate a titolo definitivo sui redditi prodotti all'estero sono ammesse in detrazione dall'imposta netta – scaturente dal conguaglio di fine anno o dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo – fino alla concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra redditi prodotti all'estero e reddito complessivo.
Per quanto riguarda, invece, l'applicazione delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, raramente esse prevedono che sia un unico stato, tra i due contraenti, ad assoggettare ad imposizione una determinata tipologia di reddito (tassazione esclusiva). Tali convenzioni attribuiscono invece, in linea generale, il diritto di tassazione ad uno dei due stati, lasciando comunque alla legislazione nazionale dell'altro il diritto di avanzare pretese impositive su tale reddito (tassazione concorrente). In questi casi, la doppia imposizione viene evitata mediante l'applicazione delle previsioni convenzionali che riconoscono al contribuente il diritto di dedurre nel paese di residenza le imposte definitivamente pagate nel paese di produzione del reddito.
Non costituisce un'eccezione al principio della cosiddetta "tassazione concorrente" l'articolo 15, comma 1 del modello Ocse delle convenzioni internazionali che, di regola, regolamenta i redditi di lavoro dipendente prodotti all'estero per permanenze superiori a 183 giorni nel periodo d'imposta.

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