martedì 4 gennaio 2011

GIOCO ONLINE-TASSAZIONE VINCITE IMPORTANTE RISOLUZ.A G. ENTRATE

Risoluzione del 30/12/2010 n. 141 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa
Interpello  articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Vincite conseguite per effetto della partecipazione a giochi on-line – applicabilità dell’articolo 67, comma 1,  lettera d), del DPR n. 917 del 1986
Testo:
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 67, comma 1, lettera d), del DPR n. 917 del 1986, è stato esposto il seguente
QUESITO
Nell’anno 2009 l’istante ha realizzato delle vincite accedendo via internet ad un casinò on-line che non ha sede in Italia.
L’accesso al gioco avviene attraverso il versamento di una somma che viene prelevata da un conto corrente infruttifero che il contribuente detiene presso un intermediario finanziario che ha sede nell’isola di Man.
Le vincite realizzate vengono accreditate sul medesimo conto senza applicazione di alcuna ritenuta.
Le disponibilità presenti sul conto corrente possono essere utilizzate attraverso una carta di credito estera, attraverso l’emissione di assegni oppure mediante bonifici.
Si chiede quale sia la corretta modalità di tassazione delle predette vincite e se l’istante è tenuto ad indicarle nel modulo RW della dichiarazione dei redditi.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’istante ritiene che le vincite al casinò on-line costituiscano redditi diversi da tassare secondo il principio di cassa, indicando la vincita percepita nel rigo RL15 del quadro RL del modello Unico tenendo conto del versamento effettuato per accedere al gioco on-line.
Con riferimento alla compilazione del modulo RW ai fini degli obblighi di monitoraggio fiscale, l’istante ritiene:
- che la Sezione II deve essere compilata solo se al 31 dicembre la consistenza è superiore a 10.000 euro, barrando anche la colonna 4, trattandosi di conto corrente infruttifero;
- che la Sezione III va compilata indicando il valore complessivo dei trasferimenti in denaro effettuati dall’Italia verso l’estero per accedere al gioco e dall’estero verso l’Italia per l’utilizzo delle somme.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Preliminarmente si ricorda che l’articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto n. 773 del 1931 e modificato dall’articolo 37, comma 4, della legge n. 388 del 2000, prevede che «la licenza per l’esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione».
Tale disposizione normativa trova applicazione anche nel caso in cui tale attività siano attuate attraverso siti web registrati e/o con server ubicati all’estero e/o gestiti da operatori stranieri.
Ciò posto, occorre innanzitutto rilevare che le vincite conseguite per effetto della partecipazione a giochi on-line rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 67, comma 1, lettera d), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
Tale disposizione prevede, infatti, che costituiscono redditi diversi “le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte (…)”.
Il successivo articolo 69, comma 1, del TUIR prevede che tali somme “costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta, senza alcuna deduzione”.
Nel caso di specie, pertanto, l’istante deve assoggettare a tassazione l’intero ammontare delle vincite percepite nel periodo d’imposta, senza tener conto delle spese sostenute per la loro produzione.
Occorre inoltre considerare che l’articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede che tali vincite o premi, se corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private e dai soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 23 dello stesso decreto, sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta con facoltà di rivalsa.
L’erogazione di reddito da parte di un soggetto che non è sostituto d’imposta rende necessario l’adempimento degli obblighi dichiarativi in capo al contribuente.
In particolare, nella fattispecie in esame, le vincite devono essere riportate nel rigo RL15 del quadro del modello Unico.
Per quanto riguarda gli obblighi di monitoraggio fiscale del conto corrente detenuto all’estero dall’istante, si ricorda che l’articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, prescrive l’obbligo di compilazione del modulo RW della dichiarazione dei redditi da parte delle persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed associazioni equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, che al termine del periodo d’imposta detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria di ammontare complessivo superiore a euro 10.000, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia. Con particolare riguardo alle attività di natura finanziaria (conti correnti, partecipazioni, ecc.), se di valore superiore a detto ammontare, queste devono essere sempre indicate nel modulo RW in quanto suscettibili di produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia.
L’obbligo di compilazione del modulo RW riguarda - oltre che le consistenze degli investimenti all’estero e delle attività estere di natura finanziaria - anche i trasferimenti da, verso e sull’estero che nel corso del periodo d’imposta hanno interessato i suddetti investimenti ed attività, se l’ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso del medesimo periodo, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a euro 10.000. Al riguardo si ricorda che i trasferimenti devono essere indicati anche se al termine del periodo d’imposta il contribuente non detiene più i predetti investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria in quanto a tale data è intervenuto il disinvestimento o l’estinzione dei rapporti finanziari e qualunque sia la modalità con cui sono stati effettuati i trasferimenti (attraverso intermediari residenti, attraverso intermediari non residenti o in forma diretta tramite trasporto al seguito).
Al contrario, i trasferimenti non vanno indicati nel modulo RW se non sono relativi agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria per i quali sussiste l’obbligo di compilazione nel medesimo modulo (Sez. II) e, in ogni caso, qualora siano di importo inferiore a euro 10.000.
In riferimento al caso prospettato, si precisa, innanzitutto, che il conto corrente estero è un’attività finanziaria soggetta al monitoraggio e, quindi, deve essere indicata nel modulo RW, in quanto suscettibile di produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia.
Per le predette attività, infatti, sussiste la presunzione di redditività dettata dall’articolo 6 del decreto legge n. 167 del 1990 in base alla quale le attività finanziarie sono fruttifere in misura pari al tasso ufficiale medio di riferimento vigente nel relativo periodo d’imposta, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d’imposta e fatta salva la possibilità da parte del contribuente di opporre prova contraria.
Fermi restando gli obblighi di monitoraggio e compilazione del modulo RW, nel caso in cui sulla base della legislazione o della prassi vigente in taluni Paesi i conti non siano produttivi di reddito, sarà opportuno che gli interessati acquisiscano dalla banche estere documenti o attestazioni da cui risulti tale circostanza.
Qualora, invece, il conto corrente posseduto all’estero produca interessi, questi ultimi devono essere riportati nell’apposita sezione del quadro RM della dichiarazione dei redditi.
In tal caso, infatti, il contribuente deve autoliquidare l’imposta sostitutiva con la medesima aliquota di ritenuta a titolo d’imposta che sarebbe stata applicata dal sostituto d’imposta se il conto corrente fosse stato detenuto in Italia (nella fattispecie, con l’aliquota del 27 per cento).
Ciò posto, tornando agli obblighi di monitoraggio fiscale, sempreché venga superato il limite precedentemente ricordato dei 10.000 euro, l’istante dovrà compilare la Sezione II del modulo RW per indicare le consistenze presenti sul conto corrente estero al 31 dicembre e barrare la colonna 4 per evidenziare la circostanza che il conto è infruttifero.
Dovrà compilare, inoltre, la Sezione III del modulo RW sia con riferimento ai versamenti compiuti dall’Italia verso il conto corrente estero, sia con riferimento ai trasferimenti effettuati verso l’Italia su un conto corrente intestato al medesimo contribuente.
Al riguardo si precisa che non sono oggetto di monitoraggio fiscale i pagamenti effettuati, anche tramite carte di credito o assegni, per l’acquisto di beni o per il sostenimento di spese correnti utilizzando le disponibilità possedute sul conto corrente estero.
Si fa in ogni caso presente che per i conti correnti posseduti all’estero è prevista l’ipotesi di esonero dell’obbligo di compilazione del modulo RW nel caso in cui il contribuente dia apposita disposizione alla banca estera presso la quale è detenuto il conto di bonificare gli interessi maturati sul conto estero, immediatamente e comunque entro il mese della maturazione, su un conto corrente italiano intestato al medesimo contribuente, dando specificazione nella causale dell’ammontare lordo e dell’eventuale ritenuta applicata all’estero. Tale disposizione può essere resa dal contribuente anche nell’ipotesi di un conto corrente infruttifero nel presupposto che l’incarico può avere ad oggetto i proventi che dovessero maturare in futuro per effetto, ad esempio, di modifiche contrattuali successivamente intervenute.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.

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