domenica 17 aprile 2011

via ai rimborsi tassa di concessione governativa telefonini

Tassa concessione governativa: via libera ai rimborsi con la sentenza CTR Veneto del 5/1/2011.E’ possibile chiedere il  rimborso della tassa di concessione governativa sui servizi di telefonia mobile  per gli enti locali e i privati secondo la sentenza sopra indicata emanata dalla Commissione Tributaria del Veneto che evidenzia l’illegittimità del tributo. Secondo quanto dispone la Commissione tributaria regionale del Veneto (sentenza del 05/01/11) la tassa di concessione governativa (T.C.G.) sui contratti riferiti ai servizi di telefonia mobile in capo agli enti locali non è dovuta all’amministrazione finanziaria poiché gli stessi sono da considerarsi pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art.1 comma 2 del dlg n. 165/2001 e quindi andrebbero esclusi dal tributo al pari delle amministrazioni centrali dello stato (art.114 Costituzione).
Viene ribadita inoltre l’ abrogazione della normativa che regolamentava la tassa, per effetto dell’entrata in vigore del Codice delle telecomunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003) recante disposizioni in materia di liberalizzazione dei servizi di comunicazione. Per quanto precedentemente esposto,quindi si apre la possibilità di chiedere il rimborso della tassa concessione governativa anche ai cittadini privati titolari di un contratto di abbonamento  e agli enti locali.
La sentenza è preceduta comunque da altri pronunciamenti che si sono avuti sulla stessa materia: su circa 80 sentenze, solo 3 casi infatti sono risultati favorevoli all’amministrazione finanziaria. La sentenza non si limita a ribadire la fondatezza del rimborso in favore delle amministrazioni comunali che hanno proposto il ricorso, ma accerta anche l'illegittimità stessa della tassa, aprendo quindi la possibilità anche ai privati di richiedere il rimborso. Secondo il dispositivo emanato, infatti, il D.Lgs n. 259/2003 pur non cancellando esplicitamente l'articolo 21 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972, che include tra gli atti soggetti a TCG le licenze per l'impiego per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, abroga implicitamente il contributo attraverso la privatizzazione del servizio Data tale nuova circostanza, secondo i giudici, viene eliminato il presupposto del tributo che poggiava su un rapporto concessionario di tipo pubblicistico.Ora  L'articolo 13 del dpr n. 641/1972 stabilisce che il contr.ibuente può chiedere la restituzione delle tasse di concessione governativa «erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data della comunicazione del rifiuto stesso». Tuttavia laddove venisse riconosciuta l’illegittimità (in Cassazione) della tassa stessa, si potrebbe anche configurare il caso dell’indebito pagamento e non del’erroneo pagamento, il che renderebbe di dieci anni il termine a entro il quale chiedere il rimborso. Considerando il termine triennale:
• per i contratti di utenza privata la t.c.g. è pari ad euro 5,16 euro al mese moltiplicato per 36 mesi (per un massimo di 185.76 euro di rimborso),
• per i contratti intestati invece a titolari di partita iva, l’imposta è pari ad euro 12.91 al mese per lo stesso periodo triennale (per un massimo di 464.76 euro di rimborso)Modalità di rimborso della tassa concessione governativaOccorre inoltrare idonea istanza di rimborso della tassa concessione governativa indebitamente versata, considerando che, in caso di esplicito rifiuto o di silenzio rifiuto, decorsi 90 giorni dalla presentazione della stessa, è possibile ricorrere alla commissione tributaria provinciale competente.
La domanda va inviata alla propria compagnia telefonica esclusivamente presso la sede legale a mezzo raccomandata A/R, allegando copia delle fatture e delle ricevute di pagamento.
Al fine di interrompere il termine prescrizionale occorre inviare la stessa istanza anche presso l’Agenzia delle Entrate di competenza.

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