sabato 16 aprile 2011

SEQUESTRI IPOTECHE E PINGORAMENTI COME DIFENDERE I PROPRI BENI- 1 PARTE

Come promesso questo blog da oggi dedicherà una parte dei suoi spazi per inserire articoli, che daranno modi e istruzioni su come difendere i prorpi beni da sequestri ipoteche e pignoramenti,a presto
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IL FONDO PATRIMONIALE
Il fondo patrimoniale, la cui ratio, ab origine, era quella di creare un patrimonio specificamente destinato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ha assunto, nella prassi, la funzione precipua di sottrarre determinati beni appartenenti ai coniugi alla possibilità si essere sottoposti ad esecuzione forzata in relazione a debiti facenti capo ai coniugi stessi.
L’art. 167 c.c. prevede che il fondo patrimoniale possa essere costituito da ciascuno dei coniugi individualmente o da ambedue per atto pubblico o da un terzo anche per testamento destinando specifici beni immobili o mobili registrati o titoli di credito a far fronte ai bisogni della famiglia.
Il fondo patrimoniale, così come tutte le convenzioni matrimoniali, in caso di costituzione per atto tra vivi, deve essere stipulato per atto pubblico e con l’assistenza dei testimoni ai sensi dell’art. 48 della legge notarile. In caso di costituzione del fondo patrimoniale da parte del terzo è necessario il consenso dei coniugi che può anche essere manifestato con atto pubblico successivo. La costituzione del fondo patrimoniale per testamento dà origine di regola ad un legato anche se non può essere esclusa l’istituzione di erede, il testamento può essere pubblico, olografo, segreto o speciale.
Come sopra accennato il fondo patrimoniale può avere per oggetto esclusivamente beni immobili, mobili iscritti in pubblici registri oppure titoli di credito; tali beni possono essere costituiti in proprietà o in godimento.
L’amministrazione dei beni che costituiscono il fondo patrimoniale è affidata ad entrambi i coniugi secondo la disciplina della comunione legale e, cioè essenzialmente amministrazione disgiunta per gli atti d’ordinaria amministrazione ed amministrazione congiunta per gli atti di straordinaria amministrazione. Tra gli atti di straordinaria amministrazione deve segnalarsi che, in caso di presenza di figli minori, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e con l’autorizzazione del giudice nei soli casi di necessità ed utilità evidente.
Come già accennato, nella prassi, la funzione principale che la costituzione del fondo patrimoniale è stata chiamata ad assolvere è stata quella di escludere i beni ad esso destinati dal possibile assoggettamento a procedure esecutive. L’art. 170 c.c. stabilisce, infatti, che l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Il fondo patrimoniale cessa, ai sensi dell’art. 170 c.c., a seguito dell’annullamento del matrimonio o della cessazione degli effetti civili dello stesso (non, invece, in caso di separazione personale dei coniugi, separazione giudiziale dei beni o fallimento di uno dei coniugi). Ove ci siano figli minori il fondo patrimoniale permane sino al compimento della maggiore età da parte dell’ultimo dei figli ed il Giudice, su istanza di chi vi abbia interesse, può dare disposizioni sull’amministrazione dei beni del fondo.
Anche il fondo patrimoniale, così come in generale le convenzioni matrimoniali, soggiace all’onere dell’annotazione a margine dell’atto di matrimonio e della trascrizione negli appositi registri.


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