domenica 17 luglio 2011

LIBRI CONTABILI DIGITALIZZATI SI CAMBIA

Si parte definitivamente con la formazione e gestione completamente dematerializzata di tutta la documentazione imprenditoriale, compresa quella a rilevanza fiscale. Con le modifiche apportate all'articolo 2215 bis del Codice civile dalla legge 106 di conversione del decreto legge 70 del 2011, sono state infatti definitivamente semplificate le operazioni di tenuta informatica di libri, repertori e scritture delle imprese.
L'articolo 2215 bis prevede che possono essere formati e tenuti con strumenti informatici i libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa.
La principale e fondamentale semplificazione introdotta riguarda la riduzione della frequenza con cui vanno apposte marca temporale e firma digitale: una volta all'anno, rispetto alla cadenza trimestrale in precedenza richiesta. Per i libri e le scritture contabili tenuti e formati in modalità analogica o meccanografica, invece, l'articolo 7, comma 4-ter del Dl 357/1994 ha sempre richiesto la stampa annuale entro tre mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni annuali.
Il nuovo articolo 2215 bis allinea di fatto la tempistica tra tenuta completamente informatizzata e gestione meccanografica: ciò significa che un'impresa può redigere i propri libri contabili tramite i software gestionali di cui dispone, integrati con i programmi necessari per la redazione del bilancio e delle dichiarazioni fiscali, per poi procedere alla stampa su carta del file creato oppure all'apposizione su di esso di firma digitale e marca temporale ai sensi dell'articolo 2215 bis del Codice civile, osservando in entrambi i casi la medesima cadenza annuale.
Le registrazioni informatiche devono inoltre essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Inoltre, se per un anno non sono eseguite registrazioni, la firma annuale e la marca temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione: da questa apposizione decorre il periodo annuale previsto per la tenuta.
Un'ulteriore semplificazione introdotta, consiste nel fatto che l'apposizione di marca temporale e firma digitale annuale interessa esclusivamente gli obblighi di numerazione progressiva e vidimazione e non più gli altri obblighi in precedenza richiamati, quali quelli di regolare tenuta di libri, repertori e scritture. Con l'aggiunta di un nuovo comma all'articolo 2215-bis è stato infine stabilito che, nel caso di libri e registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine annuale opera secondo le norme ivi previste in materia di conservazione sostitutiva.
FONTE:IL SOLE 24 ORE

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