lunedì 20 febbraio 2012

agevolazioni per i disabili iva e irpef


Spese di acquisto
Le spese riguardanti l’acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili danno diritto a una detrazione
d’imposta pari al 19% del loro ammontare.
Per mezzi di locomozione s’intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli altri veicoli
sopra elencati, usati o nuovi. La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo)
nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) e deve essere calcolata
su una spesa massima di 18.075,99 euro.
È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo
beneficiato risulti precedentemente cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo, riacquistato entro il quadriennio, spetta
al netto dell’eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa
massima di 18.075,99 euro.
Per i disabili per i quali, ai fini della detrazione, non è necessario l’adattamento del veicolo,
la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per le spese di acquisto del veicolo, restandone escluse
le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentirne l’utilizzo da parte
del disabile (ad esempio la pedana sollevatrice, ecc.); spese che, a loro volta, possono fruire
della detrazione del 19%, in base a quanto illustrato più avanti.
Si può fruire dell’intera detrazione per il primo anno oppure,in alternativa, optare per la sua
ripartizione in quattro quote annuali di pari importo.
Spese per riparazioni
Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle
di ordinaria manutenzione.
Sono esclusi anche i costi di esercizio quali il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante.
Anche in questo caso la detrazione ai fini Irpef spetta nel limite di spesa di 18.075,99 euro,
nel quale devono essere compresi sia il costo d’acquisto del veicolo che le spese di manutenzione
straordinaria relative allo stesso.
Tali spese, per poter essere detratte, devono essere sostenute entro i 4 anni dall’acquisto.
Intestazione del documento comprovante la spesa
Se il disabile è titolare di redditi propri per un importo superiore a 2.840,51 euro, il documento
di spesa deve essere a lui intestato. Se, invece, il disabile è fiscalmente a carico, il documento comprovante la spesa può essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona
di famiglia della quale egli risulti a carico.
 FONTE: agenzia entrate.it

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