lunedì 20 febbraio 2012

esenzione bollo per la legge 104


L’esenzione dal pagamento del bollo auto riguarda i veicoli indicati nel paragrafo 2 e nella
tabella di fine capitolo, con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota Iva
agevolata (2000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2800 centimetri cubici
per quelle diesel) e spetta sia quando l’auto è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta
intestata a un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.
Le Regioni hanno la potestà di ammettere a fruire dell’esenzione anche ulteriori categorie di
persone disabili rispetto a quelle indicate nel paragrafo 1.
L’ufficio competente
L’ufficio competente ai fini dell’istruttoria di nuove pratiche di esenzione dal bollo auto, cui il
disabile dovrà rivolgersi, è l’Ufficio tributi dell’ente Regione. Nelle Regioni in cui tali uffici non
sono stati istituiti il disabile può rivolgersi all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.
Alcune regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia,
Toscana, Umbria) e le province di Trento e Bolzano, per la gestione delle pratiche di esenzione
dal pagamento della tassa automobilistica, si avvalgono dell’Aci.
Se il disabile possiede più veicoli, l’esenzione spetta per uno solo dei veicoli che lui stesso
potrà scegliere.
La targa dell’auto prescelta dovrà essere indicata al competente Ufficio, al momento della
presentazione della documentazione.
Restano esclusi dall’esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (come
enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, eccetera).
Quello che deve fare il disabile
Il disabile che ha fruito dell’esenzione deve, per il primo anno, presentare o spedire per raccomandata
A/R all’Ufficio competente (della Regione o dell’Agenzia delle Entrate) la documentazione
indicata più avanti, nell’apposito paragrafo.
La documentazione va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento
non effettuato a titolo di esenzione (un eventuale ritardo nella presentazione dei documenti
non comporta, tuttavia, la decadenza dall’agevolazione in presenza delle condizioni
soggettive stabilite dalla normativa vigente al momento).
Gli uffici che ricevono l’istanza sono tenuti a trasmettere al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria
i dati contenuti nella stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo di
veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente risulta fiscalmente a carico).
Gli uffici sono tenuti a dare notizia agli interessati sia dell’inserimento del veicolo tra quelli
ammessi all’esenzione, sia dell’eventuale non accoglimento dell’istanza di esenzione.
L’esenzione dal pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue
anche per gli anni successivi, senza che il disabile sia tenuto a rifare l’istanza e ad inviare
nuovamente la documentazione. Dal momento in cui vengono meno, però, le condizioni
per avere diritto al beneficio (ad esempio, perché l’auto viene venduta) l’interessato è
tenuto a comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l’esenzione.
fonte: agenzia entrate.it

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