giovedì 20 novembre 2014

LAVORO AUTONOMO NO IRAP IN ASSENZA ORGANIZZAZIONE

Ai fini dell’applicazione dell’Irap rileva la sussistenza di un’organizzazione di tipo imprenditoriale, a nulla rilevando il mezzo giuridico ovvero la forma societaria attraverso la quale essa sia attuata, purché sia reso possibile lo svolgimento “complesso” della “complessa” attività dei professionisti. L’attività di lavoro autonomo è infatti esclusa dall’applicazione dell’Irap soltanto quando si tratti di attività non autonomamente organizzata, ricorrendo, il requisito dell’autonoma organizzazione, quando il contribuente impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo occasionale di lavoro altrui. (cfr. in tal senso Cass. 12078 e 12079 del 2009).
 
Sentenza n. 22674 del 24 ottobre 2014 (udienza 17 luglio 2014)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Di Iasi Camilla – Est. Iofrida Giulia
Irap – Requisiti di autonoma organizzazione – Non rilevanza della forma societaria adottata dall’imprenditore – Rilevanza dell’impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività e dell’utilizzo in modo occasionale di lavoro altrui

martedì 18 novembre 2014

RINNOVO CONTRATTO COMMERCIO 2014

Buongiorno,

ancora nessuna novità sul rinnovo contratto commercio, per il periodo 2104-2016. Il contratto è scaduto a Dicembre 2013 ed è uno dei pochi se non l'unico che ancora non è stato rinnovato, nonostante interessi oltre otto milioni di lavoratori. Il silenzio dei Sindacati è impressionante, nessuna notizia su internet ,interruzione totale delle trattative,undici mesi trascorsi  e nessuna novità.In tanti mi scrivete,ma non so fornirvi alcuna informazione.
Resto come sempre sbalordito e attonito, di quello che succede in questo paese,che a differenza di quello che dice il governo ,sta raggiungendo la soglia della povertà più estrema.
il lavoratore non è tutelato ,i contratti sono fermi ad anni fa,il costo della vita aumenta,la tassazione per singolo individuo è pari o superiore al quaranta per cento,gli stipendi di operai ed impiegati sono ridicoli,unico termine di riferimento appropriato.
Ma quello che più sbalordisce è che su otto milioni di lavoratori e decine di Sindacati, nel settore terziario silenzio assoluto.
Il Governo con ottanta euro al mese ha messo a tacere dieci milioni di persone, ma io più che imprenditori poveri, vedo operai e dipendenti che non arrivano a fine mese .
A voi lascio ogni commento.
Il Consulente Fiscale online
Il fondatore

venerdì 14 novembre 2014

NUOVA ISEE PRONTI I MODELLI

Il 7 novembre è stato firmato il decreto di approvazione del nuovo modello di dichiarazione necessario per ottenere l'ISEE, Indicatore della Situazione Economica Equivalente, insieme alle relative istruzioni per la compilazione. Il decreto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 novembre al fine di rendere pienamente operativa la riforma dell'ISEE a partire dal 1° gennaio. La normativa, infatti, prevede l'utilizzo delle nuove regole a partire dai trenta giorni successivi all'entrata in vigore del decreto (cioè, complessivamente, il 45° giorno dopo la pubblicazione).
"È un impegno che avevo preso in Parlamento il 2 ottobre scorso e che avevo già comunicato in incontri istituzionali con i responsabili delle politiche sociali delle Regioni e dell'ANCI sin da luglio - sottolinea il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti - con l'anno nuovo questo fondamentale tassello necessario alla riforma del nostro sistema di welfare potrà finalmente essere operativo. Il nuovo ISEE ci permetterà di identificare meglio le condizioni di bisogno della popolazione, consentendoci allo stesso tempo di contrastare le tante pratiche elusive ed evasive, purtroppo ancora diffuse nel nostro paese. Dotarsi di uno strumento come questo è ancora più importante in una fase storica come l'attuale, con il prolungarsi delle difficoltà economiche delle famiglie e la necessità di mantenere un controllo rigoroso della finanza pubblica."
La decisione di posticipare l'entrata in vigore delle nuove regole all'inizio del 2015 era stata presa per venire incontro alle richieste degli enti erogatori, in particolare i Comuni, che con l'ultima tornata di elezioni amministrative hanno visto rinnovarsi oltre metà delle giunte. In questo modo si è dato il tempo di aggiornare le regole vigenti per l'erogazione delle prestazioni sociali, quando opportuno, ai cambiamenti operati con la riforma.
Le principali novità del nuovo modello di dichiarazione (DSU, dichiarazione sostitutiva unica) riguardano:
  • la possibilità di presentare una dichiarazione semplificata - il "modello MINI" -  che riguarderà la gran parte delle situazioni ordinarie;
  • per le altre situazioni, una dichiarazione fatta a "moduli", ciascuno specifico di una particolare prestazione o condizione del beneficiario (es, richiesta di prestazioni socio-sanitarie con un nucleo ristretto per facilitare la persona con disabilità ovvero prestazioni universitarie quando lo studente non è nel nucleo familiare di origine, ecc.).
Si ricorda che con le nuove regole sarà possibile aggiornare la propria situazione economica quando si perde il lavoro (più in generale quando il reddito diminuisce di almeno il 25%) senza aspettare che il peggioramento delle condizioni venga prima registrato dalle dichiarazioni fiscali; si potrà in questi casi presentare una dichiarazione particolare per ottenere l'ISEE corrente".
Infine si ricorda che molte informazioni non saranno più richieste al cittadino in sede di dichiarazione (es. il reddito complessivo o altre informazioni già presenti negli archivi dell'INPS o dell'Agenzia delle entrate), ma direttamente recuperate negli archivi.

Roma, 12 novembre 2014
 FONTE. MINISTERO DEL LAVORO

mercoledì 12 novembre 2014

messaggio del fondatore

BUONGIORNO,
desideravo dare il mio personale benvenuto ai lettori della Polonia e del Giappone,benvenuti e spero di avervi numerosi, le prossime pubblicazioni saranno dedicate a voi.
Un messaggio personale a qualcuno che lo sa leggere”  Non dico niente, tutto a suo tempo
Il consulente fiscale online
Il fondatore


mercoledì 5 novembre 2014

impignorabilità della prima casa ,sentenza della Cassazione

La Cassazione con la Sentenza sotto indicata, sancisce l’impignorabilità della prima casa ,adibita ad abitazione principale del contribuente, bloccando tutti i procedimenti non solo presenti e futuri, ma anche quelli in corso.
Il Concessionario della Riscossione deve cancellare tutti i pignoramenti in corso ,che hanno i requisiti sotto indicati di propria iniziativa o su istanza del Giudice  a cui ricorrera il contribuente a tutela dei suoi interessi.
La Suprema Corte, nella sentenza n. 19270   si allontana dall'interpretazione  ministeriale del rinnovato art. 76 del DPR 602/73 , evidenziando  due importanti principi in materia di riscossione coattiva:
·         in primo luogo, l’Agente della riscossione, essendo la prima casa pignorabile da parte di altri creditori, potrà intervenire nelle procedure dagli stessi promosse – che non sono assoggettate alle condizioni dettate per l’agente – ed essere soddisfatto in quella sede;
·         in secondo luogo, non potrà né iniziare né proseguire procedure immobiliari esecutive che non rispettino le previsioni del vigente art. 76 del D.P.R. n. 602/1973.


IL NUOVO TESTO DI LEGGE DEL D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 52, comma 1, lett. g), convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, che ha modificato il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 76

C.1“Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell’articolo 499 del codice di procedura civile, l’agente della riscossione:
a) non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente; a-bis) non dà corso all’espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti «beni essenziali» e individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica; b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L’espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l’ipoteca di cui all’articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto. (1)
C. 2. Il concessionario non procede all’espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell’articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all’importo indicato nel comma 1”.


martedì 4 novembre 2014

ROMANIA TASSAZIONE PERSONE FISICHE

COME SONO TASSATE LE PERSONE FISICHE?
In genere, il reddito percepito dalle persone fisiche è assoggettato all’imposta del 16%.
I lavoratori autonomi di norma versano l’imposta annuale in rate trimestrali, entro il 15° giorno
dell’ultimo mese di ogni trimestre.
Dal 1° gennaio 2012, i non-residenti provenienti da un Paese che non ha AFB in vigore con la Romania,
e che diventano residenti in Romania, sono assoggettati all’imposta sul reddito di fonte rumena per il
primo anno di residenza. Per gli anni successivi, saranno assoggettati all’imposta sul loro reddito
mondiale. Prima di quella data, i redditi mondiali erano assoggettati ad imposta a partire dal quarto anno
di residenza.
La soggettività fiscale mondiale viene applicata ai lavoratori stranieri residenti dal 1° gennaio 2012. Un
non-residente di un Paese avente un AFB con la Romania potrebbe dover fornire un certificato di
residenza fiscale in quel Paese, al fine di stabilire il diritto di essere trattati in conformità con le
disposizioni dell’accordo.
I residenti rumeni che si trasferiscono in un Paese che non abbia AFB con la Romania restano
assoggettati all’imposta rumena sul loro reddito mondiale per l’anno di riferimento e per i tre anni
successivi.              
TERMINI PER IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE: L’ANNO FISCALE IN ROMANIA
L'anno fiscale e l'anno contabile coincidono con l'anno solare. Dal 1° gennaio 2014 le società possono
scegliere un anno fiscale diverso dall’anno di calendario e a tal proposito sono stati creati accordi
transitori. Ad ogni modo, le modifiche vanno comunicate alle autorità fiscali almeno trenta giorni prima


il consulente fiscale online: ROMANIA-IMPOSTA SUL REDDITO PERSONE FISICHE

il consulente fiscale online: ROMANIA-IMPOSTA SUL REDDITO PERSONE FISICHE: I redditi conseguiti da persone fisiche sono tassate con un flat rate del 16% sulla base del world wide principle, al quale si aggiungono...

MESSAGGIO DEL FONDATORE