domenica 30 gennaio 2011

la rateizzazione della cartella esattoriale

Dal 1/3/08 la rateizzazione, richiedibile nei casi in cui il debitore possa dimostrare di essere in temporanea difficolta’ finanziaria, deve essere richiesta all’agente della riscossione che la concedera’ valutando liberamente il caso. Non vi e’, a tal proposito, alcun obbligo di legge.
Ad oggi la legge prevede la possibilita’ di ottenere la rateizzazione del debito fino ad un massimo di 72 rate mensili sulle quali sono applicati gli interessi.
Equitalia, con varie direttive di gruppo (del 3/3, 27/3 e 13/5/08), ha chiarito la procedura rendendola omogenea per tutte le societa’ di riscossione ad essa collegate.
La domanda (istanza) va presentata od inviata agli uffici dell’esattore che ha emesso la cartella (Equitalia Cerit, Equitalia Esatri etc.). Essa deve essere redatta in carta semplice (il bollo non occorre, come specificato dalla stessa Equitalia a seguito di interpello dell’Agenzia delle entrate), esponendo le ragioni della temporanea difficolta’ e allegando copia della cartella. Il nostro consiglio e’, non scegliendo la consegna a mano, inviare la domanda per raccomandata a/r.
Le situazioni tipiche di “temporanea difficolta’” sono definite da Equitalia, a titolo prettamente semplificativo, come:
  • la carenza temporanea di liquidita’ finanziaria;
  • lo stato di crisi aziedale dovuto ad eventi di carattere transitorio (situazioni temporanee di mercato, crisi economiche settoriali o locali, processi di riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendale, etc.);
  • la trasmissione ereditaria dell’obbligazione iscritta a ruolo;
  • la contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento di tributi e contributi;
  • la precaria situazione reddituale.
Alla presentazione dell’istanza segue, da parte dell’agente della riscossione, la consegna o notifica (anche tramite fax od email) di una comunicazione di avvio del procedimento, con indicazione del responsabile. Il contribuente dovra’ a tal fine fornire un indirizzo (domicilio speciale) dedicato a tutte le comunicazioni inerenti la pratica.
La conclusione dell’istruttoria, quindi l’accettazione o il rigetto della richiesta, dovra’ essere motivato e comunicato entro 90 gg dalla presentazione della domanda. Il contribuente avra’ a questo punto dieci giorni di tempo per avanzare le proprie osservazioni, dopodiche’ l’agenzia di riscossione notifichera’ il provvedimento definitivo e motivato.
Se la rateizzazione viene accettata al provvedimenti di accoglimento viene alllegato un piano di ammortamento contenente le rate e la loro scadenza.
Esse sono tutte uguali tranne la prima (che contiene gli interessi di mora e tutte le spese) di importo non inferiore ai 100 euro se non in casi di particolare e comprovata indigenza. Per il pagamento della prima rata dovranno essere concessi almeno otto giorni di tempo.
Sono state definite anche delle istruzioni particolarmente favorevoli per i “piccoli” debitori.
Per debiti di importo inferiore a 5.000 euro il concessionario/agente della riscossione dovra’ concedere la rateizzazione sulla base di una semplice autocertificazione del contribuente (quindi in pratica in base alla richiesta di rateizzazione), per:
  • massimo 18 rate per i debiti fino a 2.000 euro;
  • massimo 24 rate per i debiti da 2001 a 3500 euro;
  • massimo 36 rate per i debiti da 3501 a 5.000 euro.
Per debiti di importo superiore ai 5.000 euro e fino a 10.000 euro la verifica dovra’ essere semplificata, mentre per quelli che non superano i 50.000 euro saranno effettuati accertamenti (in ambedue i casi le rate massime sono 72).
Le modalita’ di verifica in caso di debiti superiori ai 5.000 euro cambiano a seconda che a presentare la domanda sia una persona fisica o un’azienda.
Per le persone fisiche (nonche’ per i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati) viene preso in considerazione in via principale l’indicatore ISEE del nucleo familiare del debitore/richiedente, dal quale si desume una “soglia di debito” oltre la quale il contribuente non e’ in condizione di assolvere l’obbligazione in un’unica soluzione.
La cerificazione dell’ISEE (indicatore situazione economica equivalente, volgarmente detto “riccometro”) puo’ essere ottenuta presso un C.A.F. (centro di assistenza fiscale) o in Comune.
Sui siti internet delle societa’ del gruppo Equitalia è stato’ messo a disposizione un simulatore che consente a ciascun contribuente di prevedere il numero di rate ottenibile rispetto al proprio ISEE, numero di rate che comunque dovra’ essere confermato dall’esattore.
La situazione di temporanea difficolta’ economica, in ogni caso, puo’ essere fatta valere indipendentemente dall’ISEE. Il debitore/richiedente potra’ fornire anche prova di particolari condizioni che abbiano determinato una radicale modifica della situazione redittuale risultante proprio dall’ISEE.
Tali condizioni possono essere, a titolo di esempio, la cessazione del rapporto di lavoro per un dipendente, l’insorgenza di una grave patologia che abbia improvvisamente determinato ingenti spese mediche, la contestuale scadenza di obbligazioni diverse relative a contributi, tasse, etc.
Per quanto riguarda le domande presentate dalle ditte individuali con contabilita’ ordinaria o dalle societa’ (di persone, di capitali, cooperative, etc.), la determinazione della situazione di temporanea obiettiva difficolta’ economica viene valutata tramite degli indici di bilancio (indice di liquidita’ e indice Alfa) sui quali non ci soffermiamo

attenzione scadenze fiscali gennaio 2011

lunedì 17 gennaio 2011
IRPEF - (Scadenza prorogate a questa data, poiché il 16 cade di domenica)
Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute operate nel mese precedente sui seguenti compensi:
1) retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio e emolumenti arretrati (codici 1001 e 1002). Per il versamento dell’addizionale regionale Irpef il codice tributo è il 3802, mentre per l’addizionale comunale il codice tributo è il 3848.
2) emolumenti corrisposti per prestazioni stagionali (codice 1001);
3) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: compensi corrisposti da terzi, assegni periodici, indennità per cariche elettive, rendite vitalizie, borse di studio e simili, rapporti di collaborazione a progetto (codice 1004);
4) indennità per cessazione di rapporto di lavoro (cod. 1012);
5) indennità per cessazione del rapporto di collaborazione a progetto (codice 1004);
6) provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza di commercio (cod. 1038);
7) redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni (cod. 1040);
8) redditi derivanti da utilizzazione di marchi ed opere dell'ingegno e redditi erogati nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche (codice 1040);
9) indennità per cessazione di rapporti di agenzia o di collaborazione di cui al punto 8) (codice 1040);
10) compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a soggetti residenti all’estero (codice 1040);
11) compensi per perdita di avviamento commerciale L.19/63 (codice 1040);
12) ritenute operate nel 4° trimestre 2010 in relazione agli utili corrisposti nello stesso periodo con applicazione della ritenuta a titolo d’imposta (codice 1035).
Per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti per lavoro straordinario, incrementi di produttività e compensi assimilati il codice tributo è il 1053 (oppure 1604 sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione; 1904 per quelli maturati in Sardegna e versata fuori regione; 1905 per i quelli maturati in Valle d’Aosta e versata fuori regione; 1305 per i sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori delle predette regioni).

scadenze condominio

lunedì 17 gennaio 2011
CONDOMINIO - (Scadenza prorogate a questa data, poiché il 16 cade di domenica)
Versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti a dicembre per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi. I codici tributo da indicare nella delega di pagamento F24 sono i seguenti:
1019 - Ritenute del 4% a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente;
1020 - Ritenute del 4% a titolo di acconto dell'Ires dovuta dal percipiente.

insegnanti il futuro reclutamento

Abilitazione all’insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado: forse questa volta vedrà la conclusione una vicenda che si trascina ormai da anni, con continui cambiamenti di rotta.
Mentre, nulla è stato finora fatto per i concorsi a cattedre, ad aprile 2010 è stato sottoposto al parere delle competenti commissioni parlamentari un nuovo regolamento per la formazione universitaria dei documenti. Il parere è stato espresso da tempo ed il relativo decreto è stato mandato alla Corte dei Conti per ottenere il visto di legittimità. Ci risulta che la Corte dei Conti abbia fatto alcuni rilievi al testo predisposto dal Ministero della pubblica istruzione.
In linea di massima, riteniamo, tuttavia, che il testo definitivo del regolamento non dovrebbe subire sostanziali cambiamenti.
Cosa si dovrà fare per diventare insegnanti.

fonte leggi illustrate

pensione nuove regole

Da quest’anno gli italiani andranno in pensione più tardi. Chi matura i requisiti per la pensione (si tratti di anzianità o di vecchiaia) dal 1° gennaio 2011 in poi resterà più a lungo in lista di attesa. La legge 122/2010 ha introdotto, infatti, la cosiddetta finestra mobile per i trattamenti di anzianità e di vecchiaia.
Dal primo gennaio, e fino a tutto il 2012, ch non può contare su 40 anni di anzianità, dovrà fare i conti con la nuova “quota 96” (97 per i lavoratori autonomi) invece che con quota 95 (e 96), da raggiungere sommando all’anzianità contributiva l’età, che non potrà comunque essere inferiore a 60 anni.

interessi legali aumento dall'1 all'1,50 dal 01 gennaio 2011

Dal 1° gennaio 2011 il tasso legale d’interesse è passato dall’1% all’1,5%. La modifica del saggio degli interessi (che - dispone l’articolo 1284 del codice civile - viene calcolato sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno), ovviamente, non riguarda soltanto chi fa il ravvedimento, ma entra in ballo tutte le volte in cui una legge statuisce che un determinato fatto produce, appunto, il computo degli interessi legali. Ad esempio, la modifica incide sul prospetto dei coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al Testo unico del Registro (DPR n. 131/1986). Sempre in ambito fiscale, il nuovo tasso riguarda i contribuenti che, in relazione a un contratto di locazione di durata pluriennale, scelgono di versare l’imposta di registro in un’unica soluzione al momento della registrazione, anziché anno per anno; chi opta per questa soluzione, infatti, beneficia di uno sconto, che consiste in una detrazione dall’imposta pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità (ad esempio, se il contratto dura quattro anni, lo sconto, dal 2011, è del 3%, ossia 0,75% - la metà del nuovo tasso all’1,5% - moltiplicato i 4 anni; nel 2010, per la stessa situazione, l’abbattimento era del 2%: quattro volte lo 0,5%, cioè la metà del tasso all’1% vigente in quel momento).
Sempre in tema di locazioni, il nuovo tasso d’interesse incide anche sui depositi cauzionali.

fonte: leggi illustrate

venerdì 28 gennaio 2011

niente più cestino per le fatture di beni ammortizzabili che anno oltre 10 anni

L’obbligo di conservazione permane fino a quando la deduzione può essere contestata dal Fisco
L’onere in capo al contribuente di documentare l’esistenza e consistenza dei costi riguarda tutte le componenti reddituali negative, non esclusi quei beni che, pur acquistati molti anni prima, continuano a partecipare al risultato di esercizio attraverso la procedura di ammortamento.
È questo, in sintesi, quanto stabilito dalla Commissione tributaria di primo grado di Trento con la sentenza n. 7/2/11 del 13 gennaio.
I fatti di causa
Durante una verifica fiscale, veniva richiesto a una società di giustificare, attraverso la produzione di idonea documentazione, l’effettivo sostenimento del costo di acquisto di alcuni beni sottoposti alla procedura di ammortamento.
Con riferimento agli acquisti realizzati da oltre dieci anni, la contribuente non produceva alcuna fattura (o altro) opponendo che la documentazione era stata distrutta “essendo scaduti i termini sia civilistici che fiscali che ne prescrivono l’obbligo di conservazione”. Il riferimento riguarda l’articolo 2220 del codice civile, secondo cui “Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione. Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture (…)”.
In ambito fiscale, il termine di conservazione delle scritture contabili è più lungo di quello previsto dal codice civile. In particolare, l’articolo 22 del Dpr 600/1973 stabilisce che “Le scritture contabili (…) devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta”. Lo stesso articolo prescrive, però, che l’obbligo permane “anche oltre il termine stabilito dall’art. 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie”.
Tuttavia, la società ritiene che il “corrispondente periodo di imposta” debba essere riferito all’anno nel quale viene dedotta la quota di ammortamento e non a quello in cui è stato acquisito il bene. In altre parole, l’Amministrazione finanziaria, secondo la ricorrente, non può richiedere al contribuente di dimostrare l’esistenza di un costo, producendo la relativa fattura, di un acquisto avvenuto oltre dieci anni prima. Al massimo potrebbe essere richiesto di provare la continuità dei valori risultanti dal libro cespiti e l’esattezza della quota di ammortamento dedotta nell’anno (applicazione del corretto coefficiente di cui al Dm 31 dicembre 1988 moltiplicato per il costo storico nonché esistenza di residuo ammortizzabile).

In sede di costituzione in giudizio, e prima ancora nella fase accertativa e di verifica, l’ufficio ha invece sostenuto che, anche in ossequio all’autonomia del periodo di imposta (articolo 76 del Tuir) e al principio di certezza e determinabilità (articolo 109 del Tuir), il contribuente è tenuto a giustificare l’esistenza di tutti i costi dedotti dal reddito di esercizio, anche quelli acquisiti in tempi remoti che, però, partecipano nell’anno oggetto di controllo come quota di ammortamento.

La decisione
I giudici hanno innanzitutto fatto rilevare come sia ormai pacifico, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, che “a fronte della deduzione di costi (…) ricada sul contribuente l’onere di documentarne la loro effettiva sussistenza e l’ammontare (anche ai fini dell’eventuale valutazione dei requisiti di inerenza e competenza)”.
Tale principio non può subire una limitazione nel caso degli ammortamenti di quei beni, acquistati da oltre dieci anni, per i quali permane l’obbligo di documentazione. I giudici di prima istanza hanno, infatti, sottolineato l’inequivoca previsione del comma 3 dello stesso articolo 22 del Dpr 600/1973, il quale stabilisce che “Fino allo stesso termine di cui al precedente comma (cioè fino a quando non sono definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta) devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse”.
In termini più chiari, è stato sentenziato in favore dell’ufficio che, “se un costo viene portato in deduzione (anche se in quote di ammortamento), fino a quando su quella deduzione può sorgere contestazione da parte dell’amministrazione (…) il contribuente è tenuto, nel suo interesse, a conservare la relativa documentazione, senza la quale non potrà provarne l’esistenza e quindi la ragione della deduzione”.
Un’interessante ulteriore questione sollevata dalla società ricorrente riguarda l’articolo 8, comma 5, della legge 212/2000 (Statuto del contribuente), il quale dispone che ”L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione”.
Anche tale eccezione è stata respinta dalla Ctp, la quale ha fatto rilevare come la disposizione, “in quanto norma di carattere generale non può prevalere su una norma speciale, quale è l’art. 22; norma che va comunque interpretata tenendo conto della possibile deduzione frazionata ultradecennale di determinati costi e dell’onere probatorio che, anche in tale ipotesi, rimane a carico di chi vuol far valere (sia in sede amministrativa che giudiziale) il diritto a portarli in deduzione”. Pertanto, il riferimento dell’obbligo di conservazione previsto dall’articolo 22 del Dpr 600/1973 “oltre il termine stabilito (…) da altre disposizioni tributarie” è applicabile anche all’articolo 8 della legge 212/2000.

fonte : http://www.fiscooggi.it/

giovedì 27 gennaio 2011

aliquote i.r.p.e.f per il 2011

Per il 2011 sono state stabilite le seguenti aliquote applicabili ai seguenti scaglioni di reddito:

1) da 0 a 15.000 euro prevede l’aliquota Irpef 2011 al 23%;

2)da 15.001 a 28.000 euro prevede un’aliquota Irpef al 27% (cioè 3.450 euro + 27% sul reddito eccedente i 15mila euro).

3)Lo scaglione compreso tra i 28.001 e i 55.000 euro prevede un’aliquota Irpef al 38% (cioè 6.960 + 38% sulla parte eccedente i 28mila euro);
4)da 55.000,01 a 75.000 euro prevede un’aliquota Irpef al 41% (ovvero 17.220 + 41% sulla parte eccedente i 55mila euro);
5)oltre 75.000 euro prevede un’aliquota Irpef al 43% (ovvero 25.420 + 43% sulla parte eccedente i 75mila euro).

il ventisei di questo mese è partito telefisco 2011

Si parte oggi la 20esima edizione di TelefiscoSono 60 le sedi dalle quale si può assistere alla 20esima edizione di Telefisco in programma oggi, 26 gennaio 2011. Gli argomenti oggetto dell’incontro rappresentano tutti i temi caldi dell’agenda tributaria dell’anno 2011: immobili, Iva, comunicazioni Black list, società estere, accertamento e revisione legale. L’Amministrazione Finanziaria risponderà ai quesiti sulle questioni più spinose che sono all’attenzione dei professionisti in questo periodo. Le risposte saranno commentate dagli esperti del Sole 24 Ore, che ne illustreranno la portata e le conseguenze. Alla manifestazione interverranno il Presidente del Consiglio Nazionale dei commercialisti, Claudio Siciliotti, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera e in collegamento il Ministro dell’Economia, Giulio Tremonti.

Il Sole 24 Ore

la dichiarazione iva anticipata al 28 febbraio 2011 esonera dalla comunicazione annuale

La presentazione della Dichiarazione Iva entro il mese di febbraio esonera dalla trasmissione della Comunicazione annuale dati IvaCon la Circolare n. 1/E del 25 gennaio 2011, l’Agenzia delle Entrate consente la facoltà a tutti i soggetti passivi Iva di anticipare la presentazione della Dichiarazione annuale Iva in forma autonoma, rispetto al termine previsto per la trasmissione di quella unificata. In sostanza, indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale, è sempre possibile presentare la dichiarazione Iva annuale entro il mese di febbraio di ciascun anno, con il conseguente esonero dall’obbligo di presentazione della Comunicazione annuale dati Iva. Pertanto, il saldo annuale Iva dovrà essere versato entro il 16 marzo in un’unica soluzione oppure a rate, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ciascuna rata successiva alla prima.

mercoledì 26 gennaio 2011

ATTENZIONE COMPENSAZIONI IVA SUPERIORI A 15000 EURO VISTO DI CONFORMITA'

Per i crediti Iva superiori a 15.000 euro occorre ottenere il visto di conformità da parte di un soggetto abilitatoSecondo anno di applicazione per il visto di conformità. Si tratta di un’attestazione con cui dottori commercialisti ed altri soggetti abilitati consentono ai contribuenti, che presentano un credito Iva annuale superiore a 15.000 euro di compensarlo nel modello F24. Come noto, l’art. 10 del D. L. 78/2009 ha previsto che la compensazione è possibile solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA annuale a condizione che sia stato rilasciato il visto di conformità da parte di un soggetto abilitato o, in alternativa, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile, sia stata effettuata la sottoscrizione anche da parte dei revisori contabili. Pertanto, i soggetti che intendono utilizzare in compensazione il credito annuale già a partire dal mese di marzo potranno presentare la dichiarazione IVA annuale in forma autonoma dal 1° febbra io 2011.

Il Sole 24 Ore

martedì 25 gennaio 2011

COME APRIRE UN ASILO NIDO

L'asilo nido è una struttura educativa dedicata ai bambini dai 3 mesi ai 3 anni, non ancora in età scolastica. La diffusione degli asili nido in Italia è ancora abbastanza contenuta, questo lo si deve alla perdurante concezione che la cura del bimbo è dovuta “esclusivamente” alla vocazione materna. Ma le esigenze lavorative spesso impongono alla mamma di allontanarsi dal pargolo e proprio da qui che nasce un servizio che risponda soprattutto alle necessità delle donne lavoratrici di affidare il proprio piccolo a strutture specializzate nell’ assistenza e nella prima fase educativa. Infatti negli ultimi tempi all'asilo nido viene anche attribuita un'importanza pedagogica, il “nido”, non è più visto solo come il sostituto materno, ma gli si dà anche un importante valenza educativa e sociale.
Investimenti
Per aprire un asilo nido è necessario predisporre di un piano di investimenti e di gestione dello stesso, per preventivare tutte le spese da affrontare e stimare le entrate.
Nel redigere un business plan dell’ attività occorre stimare il numero di bambini e la grandezza della struttura che vogliamo realizzare. In genere un asilo nido deve essere in grado di ospitare da un minimo di 19 bambini ad un massimo di 50. Ma esistono formule diverse (vedi: micronidi, baby parking, nidi familiari) che possono avere una ricettività inferiore e una burocrazia semplificata.
Per la localizzazione dell’ asilo sono da preferire strutture a piano terra con uno spazio aperto da dedicare alle attività all’aperto. È meglio localizzarsi in zone tranquille, lontane da fonti di inquinamento.
Per aprire un “nido” occorrerà poi adeguare la struttura alle normative comunali per garantire ai piccoli ospiti, sicurezza e igiene ambientale, quindi sarà necessario mettere in conto gli eventuali lavori di muratura, idraulica ed elettrici. L’ edificio dovrà essere composto da una sala giochi, sala riposo, cucina, eventuale infermeria, bagni e spazio riservato al personale del nido. La struttura sarà arredata con sedie e tavoli per bambini, culle, lettini, seggioloni. Inoltre i locali dovranno essere situati in edifici che hanno come destinazione d'uso “struttura educativa”, nel caso siano destinati ad attività diverse da quelle scolastiche, occorrerà richiedere la variazione di destinazione d’uso presso l’Ufficio Tecnico del Comune.
Difficile fare una stima dell’ investimento poiché parte consistente dell’investimento è dovuto alle condizioni dell’edificio, comunque per l’acquisto dell’arredo e dei giochi occorrono circa 20/30 mila euro. Riguardo alle spese di gestione, le principali voci di costo sono i materiali di consumo (pannolini, matite, fogli, colori), gli alimenti, le spese generali (luce, riscaldamento) e l’ assicurazione per tutti gli eventuali incidenti.
Requisiti
Per aprire un asilo nido è necessario che gli educatori siano in possesso dei requisiti di onorabilità e di un titolo di studio o di qualifica professionale che li abiliti all’esercizio della professione. (diploma di maturità magistrale, diploma di maestra d’asilo, diploma universitario ad indirizzo pedagogico, attestato di formazione professionale riconosciuto dalla regione, ecc. ecc.)
Oltre a questi sono necessari i requisiti tecnico-strutturali, igienico-sanitari e qualitativi della struttura, tali requisiti dovranno essere certificati dai vari organi predisposti (ASL, Ufficio Tecnico comunale, ecc.). Alcune di queste normative sono a carattere regionale, quindi potranno subire lievi variazioni da regione a regione.
A parte i requisiti esclusivamente burocratici per aprire un asilo nido e svolgere quest’attività, occorre innanzitutto un amore incondizionato per i bambini, una forte predisposizione a relazionarsi con i piccoli e una massiccia dose di pazienza. Ma chi decide di aprire un micronido dovrà anche possedere doti organizzative per pianificare l'inserimento del bimbo e gestire le attività educative tenendo conto delle esigenze personali dei singoli soggetti, e per gestire i rapporti con genitori e con le istituzioni.
I principali fattori di successo dell'attività sono da attribuirsi da una parte alla localizzazione dell'attività in zone strutturalmente carenti di strutture pubbliche e/o private, dall'altra alla capacità di offrire un servizio professionale e moderno, gestito con creatività e con una gamma di servizi accessori che differenziano il nostro asilo dagli altri.

COME APRIRE UN AGENZIA DI VIAGGI

Sono agenzie di viaggi e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti.
Le agenzie di viaggio e turismo possono svolgere le seguenti attività principali:
  • L'organizzazione e la produzione di viaggi, soggiorni e crociere per singole persone o per gruppi con o senza vendita diretta.
  • La vendita di viaggi, soggiorni e crociere organizzati da altre agenzie.
Inoltre possono svolgere le seguenti attività:
  • Organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto;
  • Prenotazione e vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi, aerei e altri tipi di trasporto;
  • Accoglienza dei clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza ed arrivo e assistenza ai propri clienti;
  • Prenotazione di servizi di albergo e ristorante ovvero vendita di buoni di credito per detti servizi;
  • Attività di informazione e pubblicità di iniziative turistiche;
  • Raccolta di adesioni a viaggi e crociere per il territorio nazionale ed estero;
  • Assistenza per rilascio di passaporti e di visti consolari;
  • Inoltre ritiro e deposito bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;
  • Prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto;
  • Operazioni di emissione di polizze a garanzia degli infortuni dei viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;
  • Distribuzione e vendita di pubblicazioni utili al turismo (guide, piante, opere illustrative);
  • Prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli e manifestazioni;
  • Organizzazione di servizi relativi alle attività congressuali ed alle attività svolte in occasione delle manifestazioni fieristiche;
  • Ogni altra attività concernente la prestazione di servizi turistici.
Le pratiche per avviare un'agenzia viaggi possono essere diverse da località a località, poiché tali agenzie sottostanno alle normative e ai regolamenti emanati dalle singole regioni.
In generale l'unico vincolo giuridico e la presenza di un direttore tecnico, che può essere il titolare, un socio o un preposto e deve possedere un'apposita abilitazione, che si ottiene o superando un esame al quale si può essere ammessi unicamente avendo lavorato nel settore per almeno due anni come dipendente a partire dal quarto livello, oppure la qualifica viene rilasciata d'ufficio dalla regione ai titolari di agenzia da almeno sei anni o ai dipendenti di primo e secondo livello da almeno sei anni.
Successivamente all'ottenimento di questa abilitazione, la regione provvederà d'ufficio all'iscrizione nell'elenco dei direttori tecnici pubblicato sul bollettino ufficiale della regione di competenza.
Per dare inizio all'attività occorre inviare una domanda alla regione di appartenenza o provincia delegata, indicando ubicazione e descrizione dei locali, l’elenco delle attività che si intendono svolgere, il numero e le qualifiche dei collaboratori, le generalità del direttore tecnico, la documentazione per la richiesta del nulla osta di pubblica sicurezza.
Investimento & Gestione
Investimento iniziale per l'avvio dell'attività dipende dalle dimensioni dei locali e dal numero di persone impiegate nella gestione dell'agenzia.
Ad ogni modo le attrezzature indispensabili sono:
  • Espositori e scaffali per esporre materiale pubblicitario, riviste e depliants;
  • Fotocopiatrice
  • Poltroncine per l'attesa
  • Scrivanie e sedie per operatori e per i clienti
  • Computers con relative stampanti, software per l'ufficio e per la gestione specifica dell'agenzia viaggi.
  • Materiale pubblicitario per l'avvio dell'agenzia e cancelleria.
Ovviamente si metteranno in conto le spese per adeguare l'impianto elettrico, l'illuminazione, l’impianto telefonico e fax, l’impianto di condizionamento dell'aria.
Le spese fisse che si devono sopportare sono legate ai costi dell'affitto, del personale,al consumo di energia elettrica e traffico telefonico ad eventuali canoni per l’utilizzo di software professionale, a questi si aggiungono dei costi variabili legati alle vendite e quindi relativi alla modulistica, alle cartelle per la raccolta dei documenti, a eventuali omaggi per i clienti ed eventuali assunzioni di collaboratori stagionali.
Conclusioni
Per avviare un’ attività di successo occorrerà con il tempo crearsi una fitta rete di rapporti con diverse realtà imprenditoriali in primo ruolo con i tour operator che si vanno sempre più specializzandosi in segmenti di nicchia, sarà utile avere contatti diretti con proprietari di immobili o agenzie immobiliari situate in luoghi turistici, con compagnie di trasporto o noleggio mezzi e infine con le varie strutture alberghiere, campeggi, agriturismi, stabilimenti balneari e simili.
Ovviamente in un mercato che pur essendo in crescita vede aumentare anche il numero dei competitori, diventa sempre più importante la capacità di instaurare curare e mantenere delle buone relazioni con la clientela attuale e potenziale al fine di garantirsi la fedeltà della stessa, si devono inoltre curare e monitorare la qualità delle offerte da parte dei tour operator e verificare la soddisfazione dei clienti dopo il viaggio, infine si dovrà essere in grado periodicamente di inserire accanto alle proposte turistiche standard anche delle proposte di viaggio particolarmente “di tendenza” e quindi legate alle mode del momento e organizzate con la massima cura di tutti i particolari.

SCADENZE FINE MESE BOLLO AUTO E CANONE TV

Conto alla rovescia per i possessori di veicoli con bollo scaduto a dicembre e per gli abbonati Rai. Si tratta di due appuntamenti in scadenza il prossimo 31 gennaio, che coinvolgono un gran numero di persone.

Bollo auto: cosa fare
Devono pagare il bollo tutti i possessori di autoveicoli, iscritti al Pubblico registro automobilistico, la cui tassa di proprietà è scaduta nel mese di dicembre dello scorso anno e coloro che hanno immatricolato il proprio veicolo dal 22 dicembre 2010 al 21 gennaio 2011.
Per i soli residenti in Lombardia e Piemonte, la scadenza in relazione ai veicoli immatricolati dal 1° al 31 gennaio è posticipata al 28 febbraio. Questo perché la competenza sulle tasse è affidata alle Regioni che, con proprie delibere, possono tra l’altro aumentare le tariffe base fino al 10% all’anno e stabilire esenzioni o agevolazioni particolari per tipologie di veicoli o di alimentazioni.

I veicoli interessati sono le auto con potenza superiore a 35 kw e i motocicli. Per definire l’ammontare del bollo, sul sito delle Entrate è disponibile un’applicazione che permette di calcolare la tassa dovuta utilizzando due modalità: o in base ai dati tecnici inseriti (potenza espressa in kw o cv, direttiva euro, regione di immatricolazione, tipologia del veicolo) o attraverso la targa. Nella seconda ipotesi, in caso di tardività, il software determina anche sanzione e interessi.

Il versamento del bollo si può fare in diversi modi: presso gli uffici postali, le banche convenzionate, le delegazioni dell’Aci, le agenzie di pratiche auto e le tabaccherie autorizzate, oppure via internet collegandosi al sito di Poste italiane (mediante carta di credito o, per i correntisti postali, tramite addebito sul proprio conto corrente) o dell’Aci (mediante il servizio Bollonet) o, ancora, al telefono attraverso il servizio Telebollo (199711711). I servizi Telebollo e Bollonet (il pagamento avviene mediante carta di credito), gestiti dall’Aci, possono essere utilizzati solo per versamenti a favore delle Regioni e Province convenzionate con l’Automobil Club d’Italia (Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Toscana, Umbria, Trento e Bolzano).
Che succede se si paga in ritardo? Se il bollo viene pagato oltre il 31 gennaio, in aggiunta alla tassa andranno pagate la sanzione e gli interessi calcolati in base ai giorni di ritardo.
Se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza, va versata la sanzione ridotta al 2,5%; in caso di pagamento oltre il trentesimo giorno, ma entro un anno dal termine, la sanzione passa al 3% (si ricorda che, a partire dalle violazioni commesse dal 1° febbraio 2011, le sanzioni per il ravvedimento “breve” e “lungo” salgono, rispettivamente, al 3 e al 3,75%).
Sono inoltre dovuti gli interessi legali calcolati sui giorni di ritardo al tasso dell’1,5% annuo.
Oltre un anno di ritardo, il ravvedimento non è più possibile ed è dovuta la sanzione piena del 30%.
            
Canone Rai: chi, quanto, come
L’abbonamento alla Rai è dovuto da parte dei cittadini che possiedono uno o più apparecchi riceventi le trasmissioni radiotelevisive.
L’importo del canone per il 2011 è di 110,50 euro: si può anche optare per il pagamento in 2 rate semestrali di 56,39 euro (la prima entro il 31 gennaio, la seconda entro il 31 luglio) o in 4 rate trimestrali di 29,36 euro, che scadono rispettivamente il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 30 ottobre.
Per il versamento si può scegliere tra diverse opzioni: presso Poste italiane utilizzando lo specifico bollettino intestato al conto corrente 3103 (pagamento diretto, carta di credito o tramite BancoPosta); in tabaccheria, usufruendo dei circuiti Sisal e Lottomatica; telefonicamente con carta di credito (numero verde 800.191.191); presso gli sportelli bancomat di molte banche; on line attraverso i servizi di internet banking delle banche convenzionate.

Due informazioni ad hoc per i pensionati e gli “over 75”.
I primi, a condizione che il loro reddito annuale non superi i 18mila euro e che ne abbiano fatto richiesta all’ente previdenziale entro il 15 novembre, possono rateizzare il pagamento in 11 mensilità che verranno trattenute direttamente sulla pensione e certificate nel Cud.
Chi ha almeno 75 anni, invece, non paga il canone 2011 se il reddito complessivo suo e del coniuge convivente non ha superato, nel 2010, l’importo di 6.713,98 euro. Il compimento dei 75 anni deve avvenire entro il termine di scadenza semestrale del canone (31 gennaio o 31 luglio). I cittadini in possesso dei requisiti, per fruire dell’esenzione, devono presentare una dichiarazione sostitutiva a un ufficio delle Entrate entro il 30 aprile; termine al 30 luglio se la richiesta si riferisce al secondo semestre. La comunicazione non va rinnovata ogni anno.

Infine ricordiamo che anche per il canone Rai sono previste sanzioni nel caso non venga rispettata la naturale scadenza: per ritardi inferiori ai trenta giorni si paga 1/12 dell’importo del canone per ogni semestre (4,35 euro), per ritardi che vanno oltre i 30 giorni la penale è pari a 1/6 del canone per ogni semestre (8,70 euro). Per i ritardi che vanno oltre i sei mesi, vanno aggiunti gli interessi di mora pari all’1% per ogni semestre compiuto.

COMUNICAZIONE ANNUALE IVA ANCHE CHI E' A DEBITO PUO' EVITARLA

Aperta a tutti la possibilità di presentare la dichiarazione entro febbraio, al di fuori di quella unificata
L’Iva a debito si sdogana da Unico, la dichiarazione annuale può diventare autonoma in tutti i casi e la comunicazione dati perde significato. In poche parole, tutti i contribuenti Iva, non importa se creditori o debitori, possono, se vogliono, presentare la dichiarazione annuale entro febbraio e sottrarsi all’ulteriore adempimento della comunicazione dati.
Sulla scia della semplificazione degli oneri amministrativi, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto la circolare 1/E del 25 gennaio, che sancisce la libertà per tutti i soggetti passivi Iva di anticipare la presentazione della dichiarazione annuale in forma autonoma rispetto al termine previsto per la trasmissione di quella unificata.
 Un termine, quello di febbraio, che si pone in linea con quanto disposto in sede comunitaria dall’articolo 22 della direttiva Ce 77/1977 (ora articolo 252, direttiva 112/2006), secondo il quale la scadenza per la presentazione della dichiarazione Iva non può superare di due mesi la “chiusura” del periodo fiscale, che, per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto, è fissata al 31 dicembre di ogni anno.
Nella circolare si legge che la difficoltà di ottemperare all’obbligo “temporale” comunitario aveva ispirato, nel 1998, l’introduzione dell’ulteriore adempimento della comunicazione annuale dei dati Iva, da assolvere entro febbraio, per sopperire alla mancata disponibilità di elementi utili a determinare le risorse dello Stato da versare al bilancio della Comunità.
 Considerato che la comunicazione, pur non avendo gli stessi effetti della dichiarazione, è comunque un obbligo amministrativo a carico del contribuente, già a quel tempo erano state previste specifiche ipotesi di esonero (articolo 8-bis, Dpr 322/1998), estese, più recentemente, dal Dl 78/2009, a coloro che, vantando crediti Iva nei confronti del Fisco, da utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso, presentano la dichiarazione annuale entro febbraio.
Tanto premesso, i tecnici dell’Agenzia hanno ritenuto immotivata la disparità di trattamento tra creditori e debitori, e concesso anche a questi ultimi la possibilità di sganciare la dichiarazione Iva da Unico. Naturalmente, chi se ne avvale, da un lato non è più tenuto a inviare la comunicazione annuale dei dati, dall’altro non può più differire il pagamento dell’imposta alle scadenze di Unico: deve infatti rispettare il termine ordinario del 16 marzo

lunedì 24 gennaio 2011

novità entro i primi mesi dell'anno debutterà il caricatore universale per cellulari

Entro i primi mesi dell'anno debutterà in Europa il caricatore universale per i cellulari abilitati alla trasmissione di dati. Avrà un connettore micro-usb e sarà in grado di completare una ricarica entro due o sei ore, a seconda dei modelli. Secondo la Commissione europea aiuterà a ridurre l'inquinamento elettronico: per esempio, eviterà di cambiare ogni volta caricatore con l'acquisto di un nuovo cellulare. La decisione di adottare un singolo dispositivo risale al giugno del 2009, quando le aziende impegnate nella produzione di telefonia mobile hanno firmato un documento condiviso.
Il caricatore universale funziona con smartphone e altri cellulari in grado di inviare dati. A esplorarne le caratteristiche tecniche è il sito web "One charger for all" della Commissione europea per l'industria e l'imprenditoria. I vecchi caricatori, invece, saranno indirizzati al riciclo: entro il 2016 l'Ue ha come obiettivo il riutilizzo del 65% della spazzatura elettronica.
Non è detto che gli smartphone già predisposti per la connessione micro-usb, però, siano adatti all'utilizzo con il caricatore universale. I produttori potranno decidere se venderlo abbinato ai cellulari. Finora hanno sottoscritto l'accordo quattordici aziende che insieme raggiungono il 90% del mercato europeo: Apple, Emblaze mobile, Huawei technologies, Lge, Motorola mobility, Nec, Nokia, Qualcomm, Research in motion (Rim), Samsung, Sony Ericsson, Tct mobile (Alcatel), Texas instruments e Atmel. Le Nazioni Unite calcolano che ogni anno vengano prodotte quaranta milioni di tonnellate di e-waste.
Lo scorso dicembre hanno pubblicato gli standard tecnici EN 62682 i due enti europei al lavoro da un anno sul progetto, Etsi (European telecommunications standards institute) e Celenec (European committee for electrotechnical standardization). L'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Itu) stima che in Europa siano 400 milioni gli utenti di telefonia mobile nel 2010.

i termini del fisco: Acquisti in sospensione di imposta

Facoltà concessa agli esportatori abituali di acquistare beni e servizi senza addebito dell'Iva, nei limiti di un determinato importo (cosiddetto "plafond").

i termini del fisco: Acquiescenza

E' il comportamento del contribuente che riceve un avviso di accertamento e, senza impugnarlo e senza ricorrere alla procedura dell'accertamento con adesione, provvede al pagamento di quanto dovuto (o della prima rata di quanto dovuto se il pagamento è rateale) entro 60 giorni. Con l'acquiescenza si ottiene la riduzione a 1/4 delle sanzioni irrogate dall'ufficio.

i termini del fisco: Accertamento parziale

È la metodologia di accertamento utilizzata per rideterminare il reddito partendo dalle spese sostenute dal contribuente (persona fisica). In pratica, presupposto di questa modalità di accertamento è che una spesa è indice dell'esistenza di un reddito idoneo a sostenerla. Il calcolo del reddito corrispondente alla spesa sostenuta per i beni e i servizi "rilevanti" (aerei ed elicotteri da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, vetture di lusso, cavalli da corsa eccetera) viene effettuato con dei coefficienti contenuti nel cosiddetto "redditometro

i termini del fisco: Accertamento parziale

È la rettifica effettuata dall'ufficio (e che consente di effettuare anche altri accertamenti successivamente) quando, a seguito di accessi, ispezioni, verifiche, nonchè dalle segnalazioni effettuate dalla stessa agenzia delle Entrate o da altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da Pubbliche Amministrazioni ed enti pubblici, oppure dai dati in possesso dell'Anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o dichiarato solo parzialmente, o l'esistenza di deduzioni, esenzioni e agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, nonchè l'esistenza di imposte o di maggiori imposte non versate.

i termini del fisco: Abitazione principale

Ai fini Irpef è l'abitazione posseduta in base a un diritto reale (proprietà, usufrutto, abitazione eccetera) e in cui il contribuente e/o i suoi familiari dimorano abitualmente. Per la normativa Ici l'abitazione principale è, salvo prova contraria, quella nella quale il contribuente ha la residenza anagrafica.

morte che va tasse sull'eredità che nasce

Chi muore se ne va, chi resta paga la tassa sull’eredità. Non è l’incubo notturno che perseguita gli eredi del vecchio Mazzarò “accumula-roba” dipinto nella famosa novella verghiana, ma una misura studiata in Gran Bretagna dal ministro della salute laburista, Andy Burnham, per finanziare le cure necessarie agli anziani over-65: una tassa del 10% sul valore del patrimonio, da pagare al momento del decesso. Un’idea che dovrebbe arginare il problema dei costi sanitari di una popolazione che invecchia sempre di più

INQUINAMENTO PER LA DISNEY NO GRAZIE

In un mondo imprenditoriale alla continua ricerca di pagare meno tasse la Walt Disney fa una scelta anticonformista e si auto-impone una tassa contro l'inquinamento prodotto dai propri stabilimenti, i cui ricavi saranno devoluti a favore del salvataggio delle foreste tropicali. Tutte le divisioni interne sono tenute a partecipare alla "carbon-tax" disneyana in proporzione a quanta anidride carbonica producono. La produzione di rifiuti sarà ridotta del 50% e verranno acquistate auto aziendali meno inquinanti, ponendo la Disney in pole position nella classifica delle "aziende verdi".

fisco in fiction su channel 5

Il Fisco Reale lancia una serie Tv per le piccole e medie imprese. E' una nuova idea dell'Hmrc, l'Agenzia delle Entrate britannica, che ha investito 370mila sterline per finanziare una trasmissione in quattro puntate, in onda su Channel 5, che spieghi come redigere i bilanci delle pmi. Protagonista un team di esperti del Fisco che entra nelle sedi delle piccole e medie imprese britanniche per verificare i loro conti e insegnare le tecniche per ottimizzare i rapporti con l'Erario. Obiettivo: migliorare il flusso informativo e semplificare la vita alle società alle prese con la redazione dei bilanci.
fonte : fisco oggi

indebita compensazione iva responsabili soci e amministratore

Legittima per entrambi la confisca dei beni, poiché non è dimostrato che solo la ditta ha beneficiato dell’illecito
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 662 del 13 gennaio, ha stabilito che per l’indebita compensazione dell’Iva dell’azienda sono penalmente responsabili tutti i soci “consapevoli” e non solo l’amministratore e, di conseguenza, a tutti i concorrenti del reato tributario possono essere sequestrati beni personali.
 
La vicenda
Il caso trattato concerne un procedimento penale a carico di due soci e di un amministratore di altrettante società di capitali, strettamente collegate tra loro, per i reati di indebita compensazione di imposte e di occultamento o distruzione di documenti contabili previsti rispettivamente dagli articoli10-quater e 10 del Dlgs 74/2000. In particolare, l’accusa consisteva nell’avere originato, attraverso operazioni inesistenti, un credito Iva di notevole ammontare, successivamente utilizzato in compensazione, per non versare l’imposta dovuta e nell’aver successivamente occultato la documentazione contabile, per non lasciare tracce dell’operato.
 
Il giudice per le indagini preliminari, ricorrendo un insieme di elementi di pericolosità fiscale (esistenza del fumus di reato, fondatezza dei presupposti del sequestro, legittimità del sequestro di beni riconducibili alla persona degli indagati, eccetera) per applicare l’istituto della confisca per equivalente (articolo 1, comma 143, legge 244/2007, nel rinvio operato all’articolo 322-ter del codice penale), ha adottato nei confronti degli indagati un decreto di sequestro preventivo avente a oggetto beni immobili e partecipazioni societarie dei contribuenti.
 
Contro il provvedimento del Gip venivano proposte istanze di riesame, che però trovavano reiezione da parte del competente tribunale, la cui ordinanza è stata quindi gravata di ricorso per cassazione.
Nei relativi motivi oppositivi, premesso che veniva comunque contestata la fittizietà del credito Iva posto in compensazione per mancanza di prove circa la partecipazione del socio alla divisione degli utili o del prezzo del reato, le parti insistevano nel tentativo di escludere a carico di un socio l’attribuzione del reato di indebita compensazione, del quale potrebbe rispondere esclusivamente il solo rappresentante legale della società e non anche il socio, risultando del tutto inverosimile che quest’ultimo possa essere imputato di concorso nel reato per l’occultamento delle scritture contabili.
Asserivano poi che l’occultamento o distruzione di scritture contabili, reato non di danno ma di pericolo, non sarebbe annoverabile tra quelli che consentono la confisca per equivalente né - per l’effetto - che il mezzo possa colpire anche beni che non siano in rapporto diretto con i reati per i quali si procede.
 
Motivi della decisione
Nel respingere il ricorso, la Suprema corte stabilisce al riguardo i seguenti principi:
  1. i soci sono corresponsabili con l’amministratore del reato di indebita compensazione Iva
  2. i beni personali dei soci e degli amministratori possono essere sequestrati.
In particolare, la Corte rettifica preliminarmente alcuni postulati interpretativi dei ricorrenti, chiarendo, in primo luogo, che è vero che il sequestro preventivo può essere disposto unicamente per il reato di cui all’articolo 10-quater del Dlgs 74/2000, non potendo discendere dall’articolo 10 conseguenze pregiudizievoli per l’erario (la misura costituisce, infatti, una forma di riscossione pubblica a compensazione di prelievi illeciti e assume carattere preminentemente sanzionatorio) che giustifichino una pretesa tutelabile con siffatta misura cautelare, ma è anche vero che - nella fattispecie - il sequestro disposto nei confronti del socio trova fondamento nell’ulteriore contestazione dell’articolo 10-quater.
 
Inoltre, la Corte rettifica anche l’affermazione secondo cui, per i reati tributari in questione, non sarebbe configurabile il concorso di persone ex articolo 110 cp, considerando che, se il linea di principio il reato previsto dall’articolo 10-quater viene commesso in via principale dagli amministratori nella qualità di responsabili degli oneri tributari della società, ciò non esclude però che alla commissione di questo reato possano concorrere altri soggetti qualificati, “la cui co-responsabilita può trovare fondamento in condotte consapevoli che rispondano ai requisiti fissati in via generale dall'art.110 c.p.”.
 
In proposito, la giurisprudenza consolidata afferma che, in tema di responsabilità da reato degli enti, nel caso di illecito plurisoggettivo, deve applicarsi il principio solidaristico che implica l’imputazione dell’intera azione e dell’effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e pertanto, una volta perduta l’individualità storica del profitto illecito, la sua confisca e il sequestro preventivo a essa finalizzato possono interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato, ma l’espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel quantum l’ammontare complessivo dello stesso (Cassazione 25890/2010, 10810/2010, 26654/2008 e 25877/2006).
 
Ciò posto, sul fronte della sequestrabilità (misura finalizzata alla confisca) dei beni personali di soci e rappresentanti legali di società, la sentenza in esame conferma la linea dura della Cassazione, dichiarando che “il ricorso erra” allorché prospetta l’impossibilità per l’autorità giudiziaria di sottoporre a vincolo i beni personali delle persone indagate, in quanto non è stato dimostrato che i vantaggi fiscali dell’operazione illecita fossero circoscritti a un beneficio esclusivo per la società. D’altronde, la misura cautelare de qua può essere disposta sia sul patrimonio del soggetto che commette la violazione quanto su quello del soggetto che ne ha tratto vantaggio, non rilevando al riguardo la circostanza che la dichiarazione annuale non sia stata ancora presentata in quanto non ostativa del conseguimento del profitto (Cassazione 6288/2010 e 26611/2009).
 
Infatti, le somme dovute al Fisco e non versate possono essere state indirizzate verso disponibilità non ufficiali e la reale destinazione delle stesse è stata uno degli oggetti di indagine. Da ciò deriva che non vi erano ragioni per ritenere illogica o incoerente l’affermazione di sussistenza del fumus di reato a carico dei singoli indagati anche sotto tale profilo.
 
Peraltro, la Suprema corte ha stabilito inequivocabilmente sul punto (sentenza 42462/2010) che l’estensione dell’applicazione della confisca per equivalente a reati come quelli tributari, nei quali non sussiste il prezzo del reato, deve essere necessariamente intesa quale rinvio alle disposizioni dell’articolo 322-ter cp, comma 2, con la conseguente confiscabilità per equivalente del vantaggio economico che l’autore ha tratto dal reato tributario. Il credito Iva utilizzato nel corso dei periodi d’imposta successivi a quello di insorgenza per soddisfare posizioni debitorie nei confronti dell’erario comporta una compensazione (articolo 17 del Dlgs 241/1997), configurando la fattispecie di cui all’articolo 10-quater del Dlgs 74/2000.
Per tutte le suesposte ragioni, la condivisibile tesi restrittiva adottata dalla terza Sezione penale ha comportato la conseguente la conferma della condanna del socio della Srl.
 
FONTE: FISCO OGGI

RIMBORSI IVA ADDIO ALLA CARTA

Dal 2011 l’istanza per recuperare l’imposta versata in più viaggia con il quadro VR. Anche nel modello base
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 gennaio, sono stati approvati i modelli da presentare ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (Iva/2011 – Iva Base/2011 – Iva 26 LP/2011 – Iva 74 bis).
 
Le maggiori novità riguardano sicuramente i modelli di dichiarazione annuale Iva/2011 e Iva Base/2001, all’interno dei quali è stato inserito il quadro VR, con conseguente previsione di nuove modalità per la richiesta del rimborso relativo al periodo d’imposta 2010.
 
Con la dichiarazione IVA/2011 trova compimento, quindi, quanto previsto dall’articolo 10 del Dl 78/2009 circa le diverse modalità di richiesta del rimborso Iva annuale, modalità che per motivi procedurali non hanno potuto essere attuate nell’anno d’imposta appena trascorso, nel corso del quale, invece, hanno visto la luce le nuove procedure per l’utilizzo in compensazione dei crediti annuali eccedenti i 10mila euro (obbligo di presentazione anticipata della dichiarazione Iva, svincolata dal modello Unico) ed eccedenti i 15.000 euro (obbligo del visto di conformità).
 
Nella nuova formulazione della dichiarazione Iva/2011 il modello VR diventa quadro della dichiarazione stessa, semplificato rispetto al modello in uso, considerato che parte dei dati sono già presenti in altri quadri.
Inoltre, il quadro VR è stato inserito anche nel modello Iva Base/2011, prevedendo dunque la possibilità di svincolarlo dalla dichiarazione modello Unico/2011.
 
A differenza del modello Iva/2011, il modello base – stante la volontà di semplificazione della compilazione per una platea di contribuenti che nel corso dell’anno hanno svolto la propria attività determinando l’imposta secondo le regole generali dell’Iva – non può tuttavia essere utilizzato da:
  • i soggetti non residenti che hanno stabilito sul territorio nazionale una stabile organizzazione o si avvalgono di un rappresentante fiscale o si siano identificati direttamente
  • le società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi
  • i soggetti tenuti a utilizzare il modello F24 auto Ue
  • i curatori fallimentari e i commissari liquidatori in presenza di procedure concorsuali
  • le società che partecipano all’Iva di gruppo.
 
Nel rinnovato quadro VR andranno indicati i seguenti dati:
 
VR1 – Casella 1: importo chiesto a rimborso
           Casella 2: importo da liquidare mediante procedura semplificata
Nella casella due va indicata la quota del rimborso per cui ci si vuole avvalere della liquidazione diretta da parte dell’Agente della riscossione, tenendo presente che l’importo liquidato in tale modo va a fare cumulo con le compensazioni sia annuali che infrannuali (risoluzione 218/2003) fino al limite massimo previsto di 516.456,90 euro (articolo 34, della legge 388/2000).
Tale campo non va quindi compilato per le somme eccedenti tale importo e nelle ipotesi di richieste di rimborso in caso di cessata attività e in presenza di procedure concorsuali, tipologie che devono essere trattate esclusivamente dai competenti uffici territoriali (circolare 84/1998)
 
VR2 – Causali del rimborso
Al riguardo occorre precisare che nel modello base non sono presenti tutti i presupposti di cui all’articolo 30 del Dpr 633/1972. E’ prevista la possibilità di richiesta di rimborso in presenza di:
  1. Cessata attività - articolo 30, comma 2
  2. Aliquota media - articolo 30, comma 3, lettera a)
  3. Operazioni non imponibili – articolo 30, comma 3, lettera b)
  4. Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, studi e ricerca – articolo 30, comma 3, lettera c).
Restano invariati i presupposti ex articolo 30 del Dpr 633/1972 nel quadro VR del modello Iva/2011
 
VR3 e VR4 – le eccedenze detraibili per i due periodi d’imposta precedenti al fine di accedere al presupposto della minore eccedenza detraibile del triennio
 
VR5 – le eccedenze di credito non trasferibili al gruppo Iva, per le controllate che entrano a far parte per il primo anno nella liquidazione Iva di gruppo. Il rigo non è ovviamente presente nel modello Iva Base, stante la limitazione nell’utilizzo dello stesso.
 
E’ prevista la barratura di caselle per i contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso (VR6), per i contribuenti subappaltatori (VR7) e l’attestazione delle società ed enti operativi (VR8).
Infine, è possibile indicare l’importo del rimborso da erogare senza produzione della garanzia per i contribuenti virtuosi (VR9).
 
Il quadro VR non deve essere compilato dalla controllante per l’Iva di gruppo, in quanto le modalità per la richiesta di rimborso vanno inserite nel prospetto riepilogativo Iva 26 PR/2011.
Per le società partecipanti all’Iva di gruppo, permane l’obbligo di presentare il modello Iva 26 LP/2011 – corredato da prospetto Iva 26 PR/2011 e le garanzie per i crediti compensati – al competente Agente della riscossione, anche in assenza di richiesta di rimborso.
 
Come per le compensazioni, i soggetti che intendono chiedere il rimborso del credito d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale possono presentare la dichiarazione Iva svincolata dal modello Unico (articolo 3, comma 1, del Dpr 322/1998), e il rimborso potrà essere liquidato ed erogato solo successivamente alla presentazione della dichiarazione stessa, la cui data di trasmissione costituirà elemento per l’assegnazione del cronologico, come avviene già per i modelli Iva TR.
 
L’inserimento del quadro VR all’interno della dichiarazione, oltre a facilitare il controllo di alcuni dei presupposti necessari per accedere al rimborso, eliminerà del tutto le problematiche connesse alla richiesta di rimborso presente nella dichiarazione al quadro RX e la mancata presentazione, da parte di alcuni contribuenti, del modello VR al competente Agente della riscossione, dimenticanza che ha instaurato un certa quantità di contenzioso.
 
Le dichiarazioni possono essere presentate, anche in via autonoma, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 settembre 2011. Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza sono considerate tardive ma valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Le dichiarazioni prodotte con un ritardo superiore ai 90 giorni sono considerate omesse e, pertanto, non possono dar luogo alla liquidazione dell’eventuale rimborso richiesto.
 
Permangono gli obblighi previsti dall’articolo 10 del Dl 78/2009 in presenza di volontà del contribuente di procedere alla compensazione “esterna” del credito, ossia:
  • i contribuenti che intendono compensare crediti Iva per importi superiori a 10mila euro hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione prima dell’utilizzo dell’eccedenza a credito e la compensazione potrà essere effettuata partire dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito stesso
  • i contribuenti che intendono compensare crediti Iva per importi superiori a 15mila euro annui hanno l’obbligo di chiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del Dlgs 241/1997 o, in alternativa, la sottoscrizione dell’organo di controllo contabile (circolari 57/2009 e 1/2010).
FONTE: FISCO OGGI

domenica 23 gennaio 2011

REGOLARIZZAZIONE CASE FANTASMA RINVIO AL 31.03.2011

Prorogato il termine per la regolarizzazione delle case fantasmaCon l’approvazione del decreto Milleproroghe 2011, la regolarizzazione delle c.d. case fantasma è stata prorogata al 31.03.2011, con la possibilità di un’ulteriore posticipazione. Chi possiede, quindi, uno o più fabbricati che non risultano essere ancora registrati al catasto, avrà tempo fino al 31.03.2011 per presentare la dichiarazione di aggiornamento dei dati catastali. Scaduto il termine, l’Agenzia del Territorio attribuirà una rendita presunta e svolgerà le opportune attività di accertamento. Inizialmente il termine per la regolarizzazione delle case fantasma era stato fissato per il 31.12.2010.
FONTE ITALIA OGGI

sabato 22 gennaio 2011

ATTENZIONE RIDUZIONE PREMIO INAIL SCADE IL 31 GENNAIO 2011 IL TERMINE PER LA DOMANDA

Scade il 31 gennaio 2011 il termine per presentare o spedire all'INAIL le istanze di riduzione del premio in relazione agli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro effettuati nel corso dell'anno 2010.
Anche quest’anno l’INAIL ripropone lo sconto dei premi assicurativi alle Aziende, operative da un biennio (cioè che abbiano iniziato la propria attività entro il 1° gennaio 2009), in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, possono presentare domanda per usufruire della riduzione del tasso medio di tariffa, ovvero dello sconto denominato "oscillazione per prevenzione".
L'oscillazione per prevenzione
L’ ”oscillazione per prevenzione” riduce il tasso di premio applicabile alle Aziende, determinando un risparmio sul premio dovuto all’INAIL.
In aggiunta ai requisiti di cui sopra, è necessario che le Aziende abbiano effettuato, nell’anno precedente, il 2010, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, precisamente, un intervento di particolare rilevanza tra quelli indicati nella Sezione A del modello di domanda o, in alternativa, almeno tre interventi tra quelli indicati nelle restanti Sezioni del modello di domanda, di cui almeno uno nel settore della formazione e della informazione dei lavoratori (Sezione E).
La domanda deve essere presentata, per tutte le posizione assicurative territoriali (PAT), entro il 31 gennaio 2011 o in forma cartacea o on-line, all’indirizzo http/www.inail.it, sezione Punto Cliente, su modello OT 24 predisposto dall’Istituto.
Tale modulo deve contenere tutti gli elementi, le notizie e le informazioni in esso richiesti.
La riduzione è applicabile solo con riferimento all'anno per il quale è stata presentata la domanda e può essere applicata solo in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno 2011, autoliquidazione 2012.
L’INAIL, entro i 120 giorni successivi al ricevimento dell'istanza, comunicherà alle Aziende, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il provvedimento adottato adeguatamente motivato. L’accoglimento della domanda consentirà alle Aziende un risparmio del 10% sul premio dovuto.
Qualora risulti la mancanza dei requisiti per il riconoscimento della riduzione in questione, l’INAIL procederà all’annullamento della riduzione concessa e alla richiesta dell’integrazione dei premi dovuti, comprensivi di SANZIONI.
Il legale rappresentante dell’Azienda è responsabile (anche penalmente) delle veridicità delle dichiarazioni riportate nel modulo di domanda e l’INAIL potrà effettuare verifiche anche successivamente alla concessione di riduzione del tasso di premio.

venerdì 21 gennaio 2011

EQUITALIA OLTRE UNMILIONE DI CONTRIBUENTI PAGA A RATE

Questo il risultato conseguito nel 2010 comunicato dall’agente per la riscossione, suddiviso per regione
1.038.327 contribuenti italiani hanno fatto ricorso alle rateazioni concesse da Equitalia per debiti nei confronti del Fisco, che complessivamente ammontano a 14.247.553.729 euro. Questo il dato reso noto dall’agente per la riscossione riguardante l’anno appena trascorso a conferma della tendenza in aumento di cittadini e imprese che scelgono il pagamento rateale per saldare i loro debiti fiscali e contributivi.
Gran parte delle rateizzazioni richieste dai contribuenti riguardano debiti che non superano i 5 mila euro, per i quali non è richiesta una particolare documentazione a supporto della domanda. Inoltre, per famiglie o imprese che versino in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, è prevista la possibilità di avere una dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo sino a 72 rate mensili.
Sugli importi rateizzati vengono applicati gli interessi con un piano di ammortamento a scalare (rate costanti, in cui la quota capitale cresce e la quota interessi decresce in relazione alla durata della rateazione); sul sito di Equitalia è reperibile, oltre a un calcolatore in grado di simulare il piano di ammortamento, la modulistica necessaria per inoltrare le richieste e la documentazione necessaria nel caso di rateizzazioni di debiti superiori a 5 mila euro.
Dai dati diffusi da Equitalia risulta che la regione in cui la maggior parte dei contribuenti ha fatto ricorso alle rate dei propri debiti fiscali e contributivi è il Lazio dove sono state presentate 139.689 domande per un importo di 2.685.031.175 euro, cui fanno seguito le richieste di dilazione di cittadini e imprese campane che ammontano a oltre 132 mila per 1,6 miliardi di euro e quelle lombarde che, a fronte di quasi 128 mila richieste, riguardano un ammontare di oltre 2,4 miliardi di euro.
L’adesione alla rateizzazione del debito da parte di un così gran numero di contribuenti rappresenta uno strumento fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo strategico di ottimizzare il rapporto don i contribuenti.
In questo senso di è espresso il vicedirettore generale di Equitalia, Renato Vicario, che ha ricordato come “il Gruppo Equitalia, insieme all’obiettivo di contribuire al recupero dell’evasione, sia costantemente impegnato nel cercare tutte le soluzioni possibili per agevolare la vita a cittadini e imprese che intendono regolarizzare la loro posizione fiscale e contributiva”.
FONTE :FISCO OGGI

ATTENZIONE UE FISSATI I CRITERI AIUTI DI STATO PER FAMIGLIE E IMPRESE PER IL 2011

La Commissione Ue ha prorogato al 31 dicembre alcune misure di sostegno per famiglie e imprese
La Commissione europea, nel considerare la progressione geometrica del rallentamento della crescita economica e dei riverberi negativi su famiglie, imprese e occupazione, si è adoperata comunicando opportuni e specifici orientamenti. Il persistere della instabilità dei mercati finanziari e dell'incertezza sulle prospettive economiche giustificano, secondo l'esecutivo Ue, la scelta di prorogare, fino al 31 dicembre 2011, determinate misure attualmente previste dal quadro temporaneo e destinate a facilitare l'accesso delle imprese al finanziamento.
Il ruolo del quadro temporaneoRisale al 19 gennaio 2009 la comunicazione, nota come "quadro temporaneo" proprio per la finalità, circoscritta nel tempo, per cui venivano disposte le  misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento non sempre agevole per tutte le imprese a parità di titolarità di merito. Proprio queste criticità motivano la politica di ancoraggio ispirata a principi di trasparenza e di equità per le imprese e gli Stati dell'eurozona, limitata al 31 dicembre 2010, il cui scopo prioritario stava nel permettere agli Stati membri di adottare misure di aiuto di Stato supplementari che, facilitando  l'accesso delle imprese ai finanziamenti, consentissero la ripresa degli investimenti.  
Il quadro temporaneo, per essere meglio aderente alle ambiziose previsioni iniziali, ha subito varie modifiche necessarie per favorirne l'efficacia. Dopo una prima revisione nel febbraio 2009 e una successiva nel dicembre 2009 nell'ambito delle quali sono state inserite alcune indicazioni sugli aiuti concessi sotto forma di garanzie, nell'ottobre 2009 la Commissione ha varato una ulteriore modifica al quadro temporaneo autorizzando per il settore agricolo un importo compatibile di aiuti limitato a 15mila euro.
Crisi economica e orientamento dell'esecutivo La Commissione europea, con l'insorgere della crisi economica e finanziaria mondiale nell'autunno 2008 si è adoperata comunicando  opportuni e specifici orientamenti. Il riferimento, considerati i riflessi negativi su famiglie, imprese e occupazione, è ai criteri di compatibilità del sostegno accordato dagli Stati membri alle banche (è notoria la scelta di ripiego degli istituti di credito nel ridurre il leveraging, assorbire le perdite e procedere a una rivalutazione del rischio "prudente" (ad alto potenziale di avversità nei confronti del rischio medesimo che non necessita di commenti) nel rispetto alle disposizioni previste all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
In questo contesto è previsto che la Commissione, secondo quanto indicato dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato Ue, possa dichiarare compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati "a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro". Il turbamento deve colpire l'intera economia dello Stato membro interessato e non soltanto quella di una delle sue regioni o una parte del territorio.
La prospettiva 2010 e il ritorno a regole normaliLe valutazioni intervenute nel corso del 2010 tengono conto dei timidi segni di ripresa in termini generali riscontrando notevoli indici di disomogeneità dei tassi di crescita (anche a causa della diversa sostenibilità fiscale) degli Stati nell'Unione. L'esecutivo Ue ritiene che la proroga limitata di determinate misure, attualmente previste dal quadro temporaneo, accompagnata dall'introduzione di condizioni più rigorose relative alle misure prorogate, possa favorire il ritorno a regole normali in materia di aiuti di Stato limitando nel contempo l'impatto sulla concorrenza.
Criteri temporali e possibilità di cumulo I massimali d'aiuto si applicano indipendentemente dal fatto che il sostegno al progetto sia finanziato interamente con fondi nazionali o cofinanziato dall'Unione e le misure temporanee di aiuto possono essere cumulate con altri aiuti compatibili o con altre forme di finanziamenti dell'Unione. La condizione necessaria è che siano rispettate le intensità massime degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria. I criteri enunciati dalla Commissione si applicano dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 ma sono suscettibili di revisione prima del 31 dicembre 2011, dopo aver consultato gli Stati membri, sulla base di importanti considerazioni economiche o di politica della concorrenza.
Le esclusioniDa quanto illustrato in precedenza a essere esclusi sono due diverse categorie di aiuti. Nella prima rientrano i regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. A seguire figurano gli aiuti ad hoc a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente, a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
La normativa comunitariaIl regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE e il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE prevedono che gli Stati membri presentino relazioni annuali alla Commissione e si impegnino a garantire il rispetto delle condizioni  di approvazione della misura dell'aiuto.

giovedì 20 gennaio 2011

RIMBORSI IVA ADDIO ALLA CARTA

Dal 2011 l’istanza per recuperare l’imposta versata in più viaggia con il quadro VR. Anche nel modello base
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 gennaio, sono stati approvati i modelli da presentare ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (Iva/2011 – Iva Base/2011 – Iva 26 LP/2011 – Iva 74 bis).

Le maggiori novità riguardano sicuramente i modelli di dichiarazione annuale Iva/2011 e Iva Base/2001, all’interno dei quali è stato inserito il quadro VR, con conseguente previsione di nuove modalità per la richiesta del rimborso relativo al periodo d’imposta 2010.

Con la dichiarazione IVA/2011 trova compimento, quindi, quanto previsto dall’articolo 10 del Dl 78/2009 circa le diverse modalità di richiesta del rimborso Iva annuale, modalità che per motivi procedurali non hanno potuto essere attuate nell’anno d’imposta appena trascorso, nel corso del quale, invece, hanno visto la luce le nuove procedure per l’utilizzo in compensazione dei crediti annuali eccedenti i 10mila euro (obbligo di presentazione anticipata della dichiarazione Iva, svincolata dal modello Unico) ed eccedenti i 15.000 euro (obbligo del visto di conformità).

Nella nuova formulazione della dichiarazione Iva/2011 il modello VR diventa quadro della dichiarazione stessa, semplificato rispetto al modello in uso, considerato che parte dei dati sono già presenti in altri quadri.
Inoltre, il quadro VR è stato inserito anche nel modello Iva Base/2011, prevedendo dunque la possibilità di svincolarlo dalla dichiarazione modello Unico/2011.

A differenza del modello Iva/2011, il modello base – stante la volontà di semplificazione della compilazione per una platea di contribuenti che nel corso dell’anno hanno svolto la propria attività determinando l’imposta secondo le regole generali dell’Iva – non può tuttavia essere utilizzato da:
i soggetti non residenti che hanno stabilito sul territorio nazionale una stabile organizzazione o si avvalgono di un rappresentante fiscale o si siano identificati direttamente
le società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi
i soggetti tenuti a utilizzare il modello F24 auto Ue
i curatori fallimentari e i commissari liquidatori in presenza di procedure concorsuali
le società che partecipano all’Iva di gruppo.

Nel rinnovato quadro VR andranno indicati i seguenti dati:

VR1 – Casella 1: importo chiesto a rimborso
           Casella 2: importo da liquidare mediante procedura semplificata
Nella casella due va indicata la quota del rimborso per cui ci si vuole avvalere della liquidazione diretta da parte dell’Agente della riscossione, tenendo presente che l’importo liquidato in tale modo va a fare cumulo con le compensazioni sia annuali che infrannuali (risoluzione 218/2003) fino al limite massimo previsto di 516.456,90 euro (articolo 34, della legge 388/2000).
Tale campo non va quindi compilato per le somme eccedenti tale importo e nelle ipotesi di richieste di rimborso in caso di cessata attività e in presenza di procedure concorsuali, tipologie che devono essere trattate esclusivamente dai competenti uffici territoriali (circolare 84/1998)

VR2 – Causali del rimborso
Al riguardo occorre precisare che nel modello base non sono presenti tutti i presupposti di cui all’articolo 30 del Dpr 633/1972. E’ prevista la possibilità di richiesta di rimborso in presenza di:
Cessata attività - articolo 30, comma 2
Aliquota media - articolo 30, comma 3, lettera a)
Operazioni non imponibili – articolo 30, comma 3, lettera b)
Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, studi e ricerca – articolo 30, comma 3, lettera c).
Restano invariati i presupposti ex articolo 30 del Dpr 633/1972 nel quadro VR del modello Iva/2011

VR3 e VR4 – le eccedenze detraibili per i due periodi d’imposta precedenti al fine di accedere al presupposto della minore eccedenza detraibile del triennio

VR5 – le eccedenze di credito non trasferibili al gruppo Iva, per le controllate che entrano a far parte per il primo anno nella liquidazione Iva di gruppo. Il rigo non è ovviamente presente nel modello Iva Base, stante la limitazione nell’utilizzo dello stesso.

E’ prevista la barratura di caselle per i contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso (VR6), per i contribuenti subappaltatori (VR7) e l’attestazione delle società ed enti operativi (VR8).
Infine, è possibile indicare l’importo del rimborso da erogare senza produzione della garanzia per i contribuenti virtuosi (VR9).

Il quadro VR non deve essere compilato dalla controllante per l’Iva di gruppo, in quanto le modalità per la richiesta di rimborso vanno inserite nel prospetto riepilogativo Iva 26 PR/2011.
Per le società partecipanti all’Iva di gruppo, permane l’obbligo di presentare il modello Iva 26 LP/2011 – corredato da prospetto Iva 26 PR/2011 e le garanzie per i crediti compensati – al competente Agente della riscossione, anche in assenza di richiesta di rimborso.

Come per le compensazioni, i soggetti che intendono chiedere il rimborso del credito d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale possono presentare la dichiarazione Iva svincolata dal modello Unico (articolo 3, comma 1, del Dpr 322/1998), e il rimborso potrà essere liquidato ed erogato solo successivamente alla presentazione della dichiarazione stessa, la cui data di trasmissione costituirà elemento per l’assegnazione del cronologico, come avviene già per i modelli Iva TR.

L’inserimento del quadro VR all’interno della dichiarazione, oltre a facilitare il controllo di alcuni dei presupposti necessari per accedere al rimborso, eliminerà del tutto le problematiche connesse alla richiesta di rimborso presente nella dichiarazione al quadro RX e la mancata presentazione, da parte di alcuni contribuenti, del modello VR al competente Agente della riscossione, dimenticanza che ha instaurato un certa quantità di contenzioso.

Le dichiarazioni possono essere presentate, anche in via autonoma, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 settembre 2011. Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza sono considerate tardive ma valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Le dichiarazioni prodotte con un ritardo superiore ai 90 giorni sono considerate omesse e, pertanto, non possono dar luogo alla liquidazione dell’eventuale rimborso richiesto.

Permangono gli obblighi previsti dall’articolo 10 del Dl 78/2009 in presenza di volontà del contribuente di procedere alla compensazione “esterna” del credito, ossia:
·         i contribuenti che intendono compensare crediti Iva per importi superiori a 10mila euro hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione prima dell’utilizzo dell’eccedenza a credito e la compensazione potrà essere effettuata partire dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito stesso
·         i contribuenti che intendono compensare crediti Iva per importi superiori a 15mila euro annui hanno l’obbligo di chiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del Dlgs 241/1997 o, in alternativa, la sottoscrizione dell’organo di controllo contabile (circolari 57/2009 e 1/2010).
FONTE FISCO OGGI

MESSAGGIO DEL FONDATORE