venerdì 2 novembre 2012

DILAZIONE CARTELLA ESATTORIALE


L’Agente della Riscossione, su richiesta del contribuente e nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, può concedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, fino ad un massimo di 72 rate mensili (art. 19 del D.P.R. n. 602/73 e successive modificazioni ed integrazioni).
Si evidenzia che, in caso di mancato pagamento di due rate consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione: l’intero importo ancora dovuto diventa immediatamente riscuotibile in unica soluzione e non potrà più essere rateizzato (comma 3, lett. a), b) e c) del citato art. 19).
Importanti novità in materia di rateazione sono state introdotte con il Decreto Legge 2 marzo 2012 convertito, con modificazioni, nella Legge 44/2012, in base al quale:
·         è possibile chiedere un piano di dilazione a rate variabili e crescenti anziché a rate costanti, fin dalla prima richiesta di rateazione;
·         l'Agente della Riscossione non può iscrivere ipoteca nei confronti di un contribuente che ha chiesto ed ottenuto di pagare a rate. L'ipoteca è iscrivibile, nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia, solo se l'istanza è respinta o se il debitore decade dal beneficio della rateazione;
·         il contribuente che ha ottenuto la rateazione non è più considerato inadempiente e può partecipare alle gare di affidamento delle concessioni o degli appalti di lavori, forniture e servizi;
·         si decade dal beneficio della dilazione se non sono pagate due rate consecutive. Precedentemente era prevista la decadenza con il mancato pagamento della prima rata o successivamente di due rate anche non consecutive.
Il contribuente che dimostri il peggioramento della situazione di difficoltà economica posta a base della concessione della prima dilazione, può richiedere una proroga per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi nei casi di rateazioni concesse entro il 28 dicembre 2011 per le quali sia intervenuta una decadenza.
Per tutte le rateazioni concesse successivamente a tale data, la proroga è concedibile purché la rateazione non sia scaduta o non sia stata già precedentemente prorogata.
In entrambi i casi la proroga può essere richiesta una sola volta.
Il cittadino che ha ottenuto la rateazione del debito dispone dei seguenti canali di pagamento:
·         presso gli Sportelli del concessionario della riscossione  ubicati all'interno del territorio della propria provincia di riferimento;
·         presso gli Sportelli postali, mediante il bollettino di conto corrente postale F35;
·         in banca, mediante bonifico bancario;
·         mediante bonifico bancario on-line;
·         mediante bollettino RAV presso: sportelli postali/bancari, on-line sui siti internet di banche, poste o Riscossione Sicilia.
I bollettini RAV relativi alle prime sei rate vengono stampati dall'Agente della Riscossione in fase di accettazione dell'istanza e consegnati al contribuente "brevi manu" o inviati per raccomandata A/R / Posta Elettronica Certificata unitamente al piano di ammortamento; i successivi, invece, sono stampati ed inviati a cura di Equitalia Servizi S.p.A., ferma restando comunque la possibilità di stamparli a richiesta dell'interessato, presso l'Agente della Riscossione competente.
 fonte:: equitalia spa

Nessun commento:

Posta un commento

MESSAGGIO DEL FONDATORE