martedì 24 giugno 2014

ASSEGNO AL CONIUGE SEPARATO

Si tratta delle somme che, in seguito a provvedimento dell’autorità
giudiziaria, vengono corrisposte al coniuge, anche residente all’estero, in
seguito a separazione legale ed effettiva, scioglimento, annullamento del
matrimonio o divorzio. Gli importi deducibili sono solo quelli riconosciuti
dal provvedimento dell’autorità giudiziaria: non è quindi possibile
usufruire della deduzione per le somme pagate al coniuge
volontariamente, vale a dire in assenza di provvedimento del giudice.
Sono deducibili solo gli assegni periodici e non le somme corrisposte in
un’unica soluzione al coniuge separato. Inoltre, sono esclusi dal beneficio
gli assegni o le quote degli assegni attribuiti dal giudice per il
mantenimento dei figli: a fronte di tali oneri però il contribuente può
usufruire della detrazione per carichi di famiglia.
Se il provvedimento del giudice non distingue la quota di assegno
destinata al mantenimento dei figli, l’assegno si considera destinato al
coniuge per metà del suo ammontar

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