mercoledì 9 marzo 2011

RINNOVO CONTRATTO COMMERCIO 2011

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E' stato rinnovato, dal 1 gennaio 2011, il CCNL contratto del commercio (Terziario e Servizi) fino al 31 dicembre 2013. Diverse le novità introdotte dopo mesi di trattative tra sindacati e Confcommercio. Di seguito pubblichiamo ipotesi di rinnovo.
Il precedente contratto, scaduto il 31 dicembre scorso, aveva portato l'ultimo
aumento a settembre 2010 .
Ora invece i nuovi
minimi tabellari e aumenti del contratto commercio 2011 saranno in media di 86 euro (per un IV livello) e la decorrenza è il 1 gennaio 2011.
Novità importanti anche la
malattia nel contratto del commercio 2011: cambiano i valori della retribuzione nei primi tre giorni di malattia oltre i primi due certificati durante l'anno. Tra i cambiamenti va segnalata anche la diminuzione dei giorni di preavviso dimissioni e licenziamento nel CCNL commercio 2011 e le nuove regole per i permessi.
 Le principali novità del contratto commercio 2011 sono le
festività, il periodo di prova, il preavviso dimissioni per l'apprendistato, i i termini di preavviso per le dimissioni nel commercio, gli obblighi e i diritti in caso di malattia e gli scatti di anzianità.
Il
rinnovo del contratto del commercio 2011 ha portato diverse novità, tra cui gli attesi aumenti degli stipendi di tutti i livelli del commercio e i nuovi minimi tabellari.
Tutti gli aumenti del CCNL commercio, due per ogni anno fino al 31 dicembre 2013, hanno decorrenza dal 1 gennaio 2011.

Aumenti lordi del 1 gennaio 2011:
  • Quadro - 17, 36 euro
  • I livello - 15,64 euro
  • II livello - 13,53 euro
  • III livello - 11,56 euro
  • IV livello - 10 euro
  • V livello - 9,03 euro
  • VI livello - 8,10 euro
  • VII livello - 6,94 euro
Aumenti lordi dal 1 settembre 2011:
  • Quadro - 22,57 euro
  • I livello - 20,33 euro
  • II livello - 17,59 euro
  • III livello - 15,03 euro
  • IV livello - 13 euro
  • V livello - 11,75 euro
  • VI livello - 10,54 euro
  • VII livello - 9,03 euro
Minimi tabellari retributivi lordi dal 1 gennaio 2011:
  • Quadro - 2408,25 euro
  • I livello - 1994,23 euro
  • II livello - 1792,59 euro
  • III livello - 1604,09 euro
  • IV livello - 1455,68 euro
  • V livello - 1363,47 euro
  • VI livello - 1275,27 euro
  • VII livello - 1169,5 euro
Con il rinnovo del contratto del commercio 2011, ci sono importanti novità anche per la malattia. Rimane invariata la retribuzione in caso di malattia che si distingueva in tre diverse tranche:
  1. 100% della retribuzione giornaliera per i primi tre giorni
  2. 75% della retribuzione giornaliera dal 4° al 20° giorno
  3. 100% della retribuzione giornaliera dal 21° giorno in poi (integrazione a carico dell'Inps)
Sindacati e Confcommercio hanno però con questo rinnovo (da fine febbraio 2011) introdotto una novità importante. Il punto numero 1 (cioè il 100% della retribuzione nei prime tre giorni) viene concesso solo nelle prime due malattie dell'anno di calendario (cioè dal 1 gennaio al 31 dicembre).
Alla terza e quarta malattia durante l'anno, nei primi tre giorni di malattia la retribuzione si dimezza (al 50%). A partire dalla quinta malattia durante l'anno, il punto numero 1, cioè i primi tre giorni di malattia, non si percepirà nessuna retribuzione.
Questo nuovo regolamento, relativo alla retribuzione dei primi tre giorni di malattia, non si applica nel caso di:
  • ricovero ospedaliero, day hospital ed emodialisi
  • malattia certificata con prognosi iniziale non inferiore ai 12 giorni
  • sclerosi multipla o progressiva e qualsiasi patologia grave e continuativa con terapie .
Il rinnovo del contratto del commercio 2011 ha portato una modifica anche del monte ore dei permessi retribuiti per tutti i nuovi assunti con il ccnl commercio.

Bisogna premettere che per le aziende sotto i 15 dipendenti le ore di permesso (ROL + ex-festività) sono un totale di 88 ore annue. Per le aziende invece sopra i 15 dipendenti i permessi annui sono 104 ore.

Il nuovo contratto stabilisce che tutti i nuovi assunti (dalla data del rinnovo), saranno riconosciuti per per i primi due anni di lavoro il 50% dei permessi suddetti (44 ore annue fino a 15 dipendenti e 52 ore annue superiori a 15 dipendenti).

Passati 4 anni dall'assunzione il lavoratore avrà a disposizione il 100% delle ore di permessi (come sopra, 88 ore e 104 ore).

In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto di apprendistato, tempo determinato o inserimento, i due anni al 50% decorrono dalla data della prima assunzione.
salvavita
Ulteriori approfondimenti seguiranno nei prossimi giorni.

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