La Commissione tributaria regionale del Veneto ammette la dichiarazione integrativa a favore nei quattro anni .Con la Sentenza n. 63/21/11 del 17 maggio 2011, la Commissione tributaria regionale del Veneto stabilisce che il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa a favore entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria. L’ufficio dell’Amministrazione Finanziaria, per effetto dei principi di collaborazione e buona fede previsti dallo Statuto, deve inoltre segnalare al contribuente le modalità per rendere possibile il recupero di imposte versate due volte. Se la posizione dell’Amministrazione finanziaria, a tal proposito, resta ancorata alla possibilità di presentare l’integrativa a favore entro l’anno successivo, la giurisprudenza di merito si esprime spesso in senso contrario, concedendo come in questo caso più tempo per il contribuente per correggere la dichiarazione.
Fonte: Il Sole 24 Ore
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mercoledì 22 giugno 2011
venerdì 17 giugno 2011
Fallimento soglie di fattibilità come dove quando
La norma dell’art. 1 L.F. come introdotta nel 2006 è stata sostituita dall’art. 1 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2007, con effetto dal 1 gennaio 2008.
Va innanzitutto evidenziato come, per espressa previsione del dell’art. 22 del correttivo stesso, il nuovo art. 1 si applica tanto ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, quanto alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente
La norma testualmente recita:
“Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici [...].
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
I limiti di cui alle lettere a), b e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento”.
Va innanzitutto evidenziato come, per espressa previsione del dell’art. 22 del correttivo stesso, il nuovo art. 1 si applica tanto ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, quanto alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente
La norma testualmente recita:
“Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici [...].
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
I limiti di cui alle lettere a), b e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento”.
DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
Nei prossimi giorni saranno affrontati,commentati ed esaminati i principali reati che vengono contestati in campo fiscale e che generano pesantissime condanne,altissime sanzioni,talvolta ingiuste e afflittive e a volte comportano anche indebiti da parte dello stato , che nell'accertare presunte evasioni o illeciti si trova a incassare imposte dirette e indirette duplicate con pesantissimi interessi che superano addirittura a volte le soglie di usura.
In campo penale si pensi al reato di bancarotta nelle sue varie forme che oggi viene applicato con notevole frequenza e le cui condanne sono pesantissime, a volte superano addirittura le soglie di durata di reati molto più gravi (omicidio.mafia e terrorismo).
si approfondiranno anche le tematiche relative ai ruoli esattoriali e a ciò che deriva dal mancato pagamento delle iscrizioni a ruolo (fermi,ipoteche,pignoramenti) e degli interessi applicati a queste iscrizioni a ruolo che pochi sanno che superano anche l'importo del debito a volte ,rendendo così impossibile per molti assolvere al pagamento dei propri debiti.
Essendo un campo molto vasto e volendo dare la precedenza agli argomenti che più interessano in questo campo i ns lettori, mandate un email con l'argomento su cui desiderate chiarimenti nei campi sopra citati a : fabio96_pa@libero.it , cercheremo di accontentarvi tutti pubblicando quanto da voi richiesto a presto
il consulente fiscale online
In campo penale si pensi al reato di bancarotta nelle sue varie forme che oggi viene applicato con notevole frequenza e le cui condanne sono pesantissime, a volte superano addirittura le soglie di durata di reati molto più gravi (omicidio.mafia e terrorismo).
si approfondiranno anche le tematiche relative ai ruoli esattoriali e a ciò che deriva dal mancato pagamento delle iscrizioni a ruolo (fermi,ipoteche,pignoramenti) e degli interessi applicati a queste iscrizioni a ruolo che pochi sanno che superano anche l'importo del debito a volte ,rendendo così impossibile per molti assolvere al pagamento dei propri debiti.
Essendo un campo molto vasto e volendo dare la precedenza agli argomenti che più interessano in questo campo i ns lettori, mandate un email con l'argomento su cui desiderate chiarimenti nei campi sopra citati a : fabio96_pa@libero.it , cercheremo di accontentarvi tutti pubblicando quanto da voi richiesto a presto
il consulente fiscale online
AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE PERSONE DISABILI
Le norme tributarie emanate negli ultimi anni hanno mostrato particolare
attenzione per le persone con disabilità e i loro familiari,
riservando loro numerosi benefici fiscali.
La presente guida illustra il quadro aggiornato delle varie situazioni
in cui la normativa tributaria riconosce benefici fiscali in favore
dei contribuenti portatori di disabilità, indicando con chiarezza le
persone che ne hanno diritto.
In particolare, sono spiegate le regole e le modalità da seguire per richiedere le seguenti agevolazioni:
PER I FIGLI A CARICO
Per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spettano le seguenti detrazioni:
per il figlio di età inferiore a tre anni 1.120 euro
per il figlio di età superiore a tre anni 1.020 euro
Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.
Le detrazioni sono concesse in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d’imposta e il loro importo diminuisce con l’aumentare del reddito fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro
PER I VEICOLI
la possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% della spesa sostenuta per l’acquisto l’Iva agevolata al 4% sull’acquisto l’esenzione dal bollo auto
l’esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà
PER GLI ALTRI MEZZI DI AUSILIO E I SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI
la possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici
l’Iva agevolata al 4% per l’acquisto dei sussidi tecnici e informatici
la possibilità di detrarre le spese di acquisto e mantenimento (quest’ultime in modo forfetario)del cane guida per i non vedenti
2la possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordi
PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
detrazione d’imposta del 36% sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2012 per la realizzazione degli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche
PER LE SPESE SANITARIE
la possibilità di dedurre dal reddito complessivo l’intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica
PER L’ASSISTENZA PERSONALE
la possibilità di dedurre dal reddito complessivo gli oneri contributivi (fino all’importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare
la possibilità di detrarre il 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, da calcolare su un ammontare di spesa non superiore a 2100 euro, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro
FONTE: AGENZIA ENTRATE
attenzione per le persone con disabilità e i loro familiari,
riservando loro numerosi benefici fiscali.
La presente guida illustra il quadro aggiornato delle varie situazioni
in cui la normativa tributaria riconosce benefici fiscali in favore
dei contribuenti portatori di disabilità, indicando con chiarezza le
persone che ne hanno diritto.
In particolare, sono spiegate le regole e le modalità da seguire per richiedere le seguenti agevolazioni:
PER I FIGLI A CARICO
Per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spettano le seguenti detrazioni:
per il figlio di età inferiore a tre anni 1.120 euro
per il figlio di età superiore a tre anni 1.020 euro
Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.
Le detrazioni sono concesse in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d’imposta e il loro importo diminuisce con l’aumentare del reddito fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro
PER I VEICOLI
la possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% della spesa sostenuta per l’acquisto l’Iva agevolata al 4% sull’acquisto l’esenzione dal bollo auto
l’esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà
PER GLI ALTRI MEZZI DI AUSILIO E I SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI
la possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici
l’Iva agevolata al 4% per l’acquisto dei sussidi tecnici e informatici
la possibilità di detrarre le spese di acquisto e mantenimento (quest’ultime in modo forfetario)del cane guida per i non vedenti
2la possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordi
PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
detrazione d’imposta del 36% sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2012 per la realizzazione degli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche
PER LE SPESE SANITARIE
la possibilità di dedurre dal reddito complessivo l’intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica
PER L’ASSISTENZA PERSONALE
la possibilità di dedurre dal reddito complessivo gli oneri contributivi (fino all’importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare
la possibilità di detrarre il 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, da calcolare su un ammontare di spesa non superiore a 2100 euro, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro
FONTE: AGENZIA ENTRATE
giovedì 16 giugno 2011
decreto sviluppo come quando perchè
Tra le misure di carattere fiscale contenute nel “decreto sviluppo”, oltre ai crediti d’imposta per la ricerca scientifica e per le assunzioni nel Mezzogiorno, disciplinati dai primi due articoli del provvedimento, di particolare interesse risulta l’articolo 7. Contiene una serie di disposizioni finalizzate - almeno, nelle dichiarate intenzioni del legislatore - a ridurre il peso della burocrazia e a semplificare gli adempimenti tributari. Alcune sono rivolte specificatamente alle imprese, altre possono interessare un po’ tutti i contribuenti: si spazia dalle misure per rendere i controlli fiscali nelle aziende meno oppressivi e invasivi all’abolizione dell’obbligo di “identificare” gli acquisti sopra i 3.600 euro se effettuati con carte di credito e prepagate, dall’ammorbidimento della disposizione sull’esecutività degli atti di accertamento alla soppressione della comunicazione di inizio lavori per beneficiare del 36% per le ristrutturazioni, dall’ampliamento della platea di contribuenti ammessi al regime di contabilità semplificata all’abolizione dell’obbligo per lavoratori dipendenti e pensionati di richiedere ogni anno al sostituto d’imposta le detrazioni per i familiari a carico, dall’addio alla scheda carburante per chi paga con moneta elettronica all’apertura dell’ennesima finestra per procedere alla rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni possedute, questa volta con un’interessante ed auspicata novità: la possibilità di scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta per il nuovo affrancamento quella assolta in occasione di una precedente rivalutazione.
fonte: Italia oggi
fonte: Italia oggi
forfettone e minimi scadenza pagamento imposte come quando perche'
FORFETTINO E “MINIMI” - cade il termine per effettuare il versamento in unica soluzione o come 1ª rata dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF dovuta in base al modello UNICO 2011. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:
4025 – Imposta sostitutiva nuove iniziative produttive (forfettino);
1800 - Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi (art. 1, commi da 96 a 117, L. n. 244/2007);
1798 – Acconto 1ª rata - Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi.
4025 – Imposta sostitutiva nuove iniziative produttive (forfettino);
1800 - Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi (art. 1, commi da 96 a 117, L. n. 244/2007);
1798 – Acconto 1ª rata - Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi.
I.R.P.E.F. 2011 PAGAMENTI PROROGATI COME QUANDO PERCHE'
UNICO 2011 - Prorogato al 06 luglio 2011 il termine per effettuare, senza alcuna maggiorazione, il versamento (unica soluzione o prima rata) delle imposte dovute a saldo in base alla dichiarazione dei redditi. Entro lo stesso termine deve essere versato il 1° acconto IRPEF, IRES ed IRAP (quest’ultimo solo per i titolari di partita IVA) eventualmente dovuto per il 2011.
La maggiorazione dello 0,40% scatta per i pagamenti effettuati dal 7 luglio al 5 agosto. Per il versamento deve essere utilizzata da tutti i contribuenti la delega F24 ed i seguenti codici tributo:
4001- IRPEF saldo;
4033 - IRPEF acconto prima rata;
4200 - acconto IRPEF redditi soggetti a tassazione separata;
2003 - IRES saldo;
2001 - IRES acconto prima rata;
3800 - IRAP saldo;
3812 - IRAP acconto prima rata;
3801 - Addizionale regionale IRPEF; 3
844 - Addizionale comunale IRPEF;
3843 – Acconto addizionale comunale IRPEF.
La maggiorazione dello 0,40% scatta per i pagamenti effettuati dal 7 luglio al 5 agosto. Per il versamento deve essere utilizzata da tutti i contribuenti la delega F24 ed i seguenti codici tributo:
4001- IRPEF saldo;
4033 - IRPEF acconto prima rata;
4200 - acconto IRPEF redditi soggetti a tassazione separata;
2003 - IRES saldo;
2001 - IRES acconto prima rata;
3800 - IRAP saldo;
3812 - IRAP acconto prima rata;
3801 - Addizionale regionale IRPEF; 3
844 - Addizionale comunale IRPEF;
3843 – Acconto addizionale comunale IRPEF.
tessera sanitaria come quando dove perchè
Ai nuovi nati, dopo l’attribuzione del codice fiscale da parte del Comune o di un ufficio dell’Agenzia delle Entrate, viene inviata automaticamente una tessera sanitaria con validità di un anno; alla sua scadenza, una volta acquisiti i dati di assistenza dalla Asl competente, viene inviata la tessera con scadenza standard.
Alcune Regioni (ad esempio, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Sicilia) hanno adottato, per i propri assistiti, una tessera sanitaria con microchip che svolge anche la funzione di carta nazionale dei servizi per l’accesso in rete ai servizi che mettono a disposizione. Le tessere regionali sono ugualmente valide come tessere di codice fiscale.
I cittadini che non l’hanno ancora ricevuta possono rivolgersi alla propria Asl di appartenenza; se non hanno ancora il codice fiscale, devono invece rivolgersi a un qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Per avere maggiori dettagli è comunque sempre possibile rivolgersi al numero verde 800.030.070.
Alcune Regioni (ad esempio, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Sicilia) hanno adottato, per i propri assistiti, una tessera sanitaria con microchip che svolge anche la funzione di carta nazionale dei servizi per l’accesso in rete ai servizi che mettono a disposizione. Le tessere regionali sono ugualmente valide come tessere di codice fiscale.
I cittadini che non l’hanno ancora ricevuta possono rivolgersi alla propria Asl di appartenenza; se non hanno ancora il codice fiscale, devono invece rivolgersi a un qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Per avere maggiori dettagli è comunque sempre possibile rivolgersi al numero verde 800.030.070.
martedì 14 giugno 2011
PRESTITO AGEVOLATO PER I GENITORI DEI NEONATI 2009/2011
I genitori dei bambini nati o adottati nel triennio 2009 - 2011, senza limitazioni di reddito, possono avere un prestito fino a 5mila euro. Il prestito potrà, poi, essere restituito in 5 anni, ad un tasso d’interesse scontato di almeno il 50% rispetto a quello di un normale finanziamento. Per accedere al finanziamento agevolato previsto dal Dipartimento per le Politiche della famiglia, i neogenitori devono recarsi presso una delle banche aderenti all'iniziativa e compilare il modulo di autocertificazione del possesso dei requisiti. La domanda deve essere inviata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla nascita o all’adozione. Per le adozioni nazionali si fa riferimento alla sentenza di affidamento preadottivo o di adozione definitiva, per le internazionali al provvedimento di autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore, rilasciato dalla Commissione per le adozioni internazionali.
Fonte: Fisco Oggi
Fonte: Fisco Oggi
PROROGA DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO 2011
Con Nota 30 maggio 2011 il Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato la proroga del termine di versamento del Diritto Annuale per l'anno 2011. Il nuovo termine, che passa dal 16 giugno al 6 luglio 2011 coincide pertanto con il termine del pagamento del primo acconto delle imposte per l'anno 2011 per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche "che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore". Dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011 potrà essere effettuato il pagamento con la maggiorazione dello 0,40%.
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MESSAGGIO DEL FONDATORE
Il Blog è stato creato esclusivamente per scopi infORmativi , a titolo gratuito e senza scopo di lucro e non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza nessuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001. Gli autori dichiarano di non essere responsabili per i commenti inseriti nei post. Eventuali commenti dei lettori, lesivi dell'immagine o dell'onorabilità di persone terze non sono da attribuirsi agli autori, nemmeno se il commento viene espresso in forma anonima o criptata. Le immagini e i testi presenti sul blog sono state in larga parte prese da Internet e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione o per qualsiasi violazione di copyright, non avranno che da segnalarcelo e provvederemo prontamente alla rimozione delle immagini utilizzate. Scusateci fin da adesso per il disturbo arrecato. OVE SI RICHIEDESSERO CONSULENZE, QUESTE A DISCREZIONE DEGLI AUTORI SARANNO SOGGETTE A PAGAMENTO. |