martedì 28 febbraio 2012

CELLULARI DETRAIBILITA' IVA E IMPOSTE EDIRETTE


IN QUALE MISURA PUÒ ESSERE DETRATTA L’IVA SULL’ACQUISTO DEI CELLULARI AZIENDALI?
La Finanziaria per il 2008 ha modificato il regime di detraibilità dell’Iva per i telefoni cellulari aziendali. Infatti, con l’abrogazione della lett. g) dell’art. 19-bis1 del DPR 633/72, non è più prevista la detrazione forfetaria dell’Iva al 50%. A decorrere dal 1° gennaio 2008, la percentuale di detrazione Iva per i telefoni cellulari è determinata in base all’effettivo utilizzo del telefono nell’ambito dell’attività dell’impresa, applicando il principio di inerenza. L’effettivo utilizzo deve essere calcolato secondo criteri oggettivi. In caso di “utilizzo promiscuo” del telefono cellulare, quindi, la detraibilità ai fini Iva è ammessa solo per il traffico di telefonia mobile “aziendale”, in quanto effettivamente afferente all’esercizio dell’impresa. I contribuenti che decidono di esercitare una detrazione dell’Iva in misura superiore al 50% sono esposti ad una più attenta attività di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
COME SI DETRAE L’IVA SUI COSTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI TELEFONI CELLULARI?
La percentuale di detrazione dell’IVA relativa all’acquisto dei telefoni cellulari si estende anche ai relativi costi di gestione, che comprendono:
 i canoni di abbonamento; le spese di impiego; le spese di manutenzione; le spese di riparazione.
IN QUALE MISURA SONO DEDUCIBILI I COSTI DI ACQUISTO DEI TELEFONI CELLULARI?
La deducibilità del costo di acquisto dei telefoni cellulari è regolamenta dall’art. 102, comma 9, primo periodo del TUIR che prevede che:
 le quote di ammortamento;
i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio;
le spese di impiego e manutenzione,
degli apparecchi di telefonia sono deducibili nella misura dell’80%.
La Legge Finanziaria per il 2007 ha, infatti, modificato le regole in materia di deducibilità dei costi sostenuti relativamente all’acquisizione, all’impiego e alla manutenzione dei telefoni utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni; in particolare, prevedendo l’innalzamento dal 50% all’80% della percentuale di deducibilità dei costi sostenuti per i telefoni cellulari.

lunedì 27 febbraio 2012

decreto salva spese in pubblicazione ecco le novità


Saltato il fondo taglia- Irpef alimentato dalla lotta all’evasione: il Governo ha dovuto rinviare la riduzione della pressione fiscale, in quanto non era al momento quantificabile l’ammontare delle risorse utilizzabili dalla lotta all’evasione del 2012 e 2013. L’Imu sugli immobili della Chiesa a destinazione commerciale a partire dal 2013 diventa un emendamento al decreto liberalizzazioni, ora all’esame del Senato. Il decreto resta legato all’idea iniziale del Governo, quella cioè di semplificare ed efficientare il sistema fiscale. Sono 13 gli articoli del provvedimentopredisposto dal Ministero dell’economia e delle finanze, ecco i principali temi di interesse fiscale:
Rateizzazione dei debiti tributari più flessibile
Il contribuente, in caso di decadenza della rateazione del c.d. avviso bonario (art. 3 del D.lgs.462/1997), potrà comunque accedere alla rateazione (che sarà flessibile) per momentanea difficoltà economica, una volta ricevuta la cartella di pagamento delle somme iscritte a ruolo. Tre le possibili soluzioni:
a) Piani di ammortamento a rata crescente fin dalla prima richiesta di dilazione (attualmente ciò era possibile solo in caso di richiesta di proroga di una rateazione già concessa);
b) Esclusa la decadenza dal beneficio per mancato pagamento della prima rata ovvero di due rate successive, la decadenza opera solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive;
c) Divieto di iscrivere ulteriori ipoteche oltre la prima.
L’accesso alla rateazione non classificherà più il contribuente come inadempiente, costui pertanto non sarà più escluso dalle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi. 
Adempimenti semplificati
Errore formale sanabile 
Per salvaguardare il contribuente in buona fede e sanare solo i comportamenti che non pregiudicano l’attività erariale, non sarà più soggetto a decadenza dal regime speciale scelto, o dal beneficio previsto dalla legge, il contribuente che non osserva gli adempimenti formali richiesti. Sarà possibile inviare la comunicazione o assolvere l’adempimento richiesto anche in ritardo, entro il termine della prima dichiarazione fiscale utile e in ogni caso prima dell’accertamento, pagando unasanzione minima di 258 Euro.
Spesometro rimpiazzato dall’elenco clienti-fornitori 
Una sola comunicazione al mese per ciascun cliente e non più una singola comunicazione per ogni operazione, ritorna in sostanza il vecchio elenco clienti-fornitori al posto dello spesometro. Dal 1° gennaio 2012 la comunicazione delle operazioni Iva riguarda tutte le fatture emesse e ricevute, come avveniva in passato per il vecchio elenco clienti e fornitori; solo per le operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, la comunicazione telematica sarà dovuta per le operazioni di importo non inferiore a 3.600 Euro, Iva inclusa.
Black-list solo sopra i 500 Euro 
La comunicazione black list dovrà essere effettuata solo per le operazioni di importo superiore a 500 Euro.
Partite Iva inattive, cambia la modalità di chiusura 
L’Agenzia invierà automaticamente una comunicazione ai titolari che, pur obbligati, non hanno presentato la dichiarazione di cessazione dell’attività, invitandoli a pagare la sanzione ridotta ad un terzo. Il contribuente potrà comunicare eventuali elementi aggiuntivi affinché l’Agenzia non proceda alla cessazione d’ufficio della partita Iva. In assenza di valide motivazioni, l’Agenzia procederà d’ufficio alla cessazione della partita Iva e all’iscrizione a ruolo delle somme dovute nel caso in cui il versamento non sia stato effettuato spontaneamente.
Compensazione Iva fino a 5.000 Euro 
Dimezzata la soglia entro la quale possono essere compensati i crediti Iva, sarà un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate a stabilire i termini e le ulteriori modalità attuativa di tale riduzione. Quindi, fino a che non sarà emanato il provvedimento, resta valida la soglia dei 10.000 Euro sia per i crediti Iva annuali relativi al 2011 sia per i crediti infrannuali del 2012. 

Crediti tributari di piccolo importo 
Passa da 16,53 a 30 Euro la soglia al di sotto della quale il Fisco abbandona la riscossione dei crediti tributari erariali e locali. Il nuovo limite, valido per ogni singolo credito e per ogni singolo periodo d’imposta, non vale in caso di accertate e ripetute violazioni degli obblighi di versamento 

Imposta di bollo sulle attività scudate 
Fissata al 16 maggio la scadenza per versare l’imposta di bollo sulle attività scudate. 
Tracciabilità e antiriciclaggio
Gli acquisti di beni effettuati dalla persone fisiche, residenti al di fuori dello Stato e dicittadinanza straniera, non saranno sottoposte al divieto del contante sopra la soglia del 1.000, in virtù di particolari garanzie anti-riciclaggio. 
Differito dal 7 marzo al 1° maggio 2012 il termine a partire dal quale tutte le amministrazioni pubbliche non potranno effettuare in moneta contante i pagamenti di stipendi e pensioni con importo superiore a 1.000 euro. 
Esteso l’obbligo di trasmissione alla Guardia di finanza (e non solo al ministero) delle infrazioni alle norme sulla limitazione all’uso del contante da parte dei destinatari delle disposizioni in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. In questo modo sarà la Guardia di Finanza, che ha più esperienza investigativa sull’antiriciclaggio, a decidere quali violazioni possano essere considerate una spia di evasione, evitando il rischio che gli uffici dell’Agenzia siano inondati di una miriade di segnalazioni poco significative. 
Imu
Novità per le case all’estero:
·         l’Imu non è dovuta se l’importo calcolato non supera i 200 Euro;
·         ai fini dell’imposta per “valore dell’immobile” si intende non più solo il valore di mercatoma quello utilizzato nel Paese estero per le imposte patrimoniali o sui trasferimenti;
·         gli italiani che lavorano all’estero per lo Stato beneficeranno della riduzione dell’aliquota di 0,4 punti percentuali, solo per il periodo in cui si lavora all’estero;
·         riconosciuta la detrazione di 200 Euro se l’immobile è adibito ad abitazione principale. 
Contrasto all’evasione
Saranno previste liste selettive dei contribuenti che ripetutamente sono stati segnalati ad omettere scontrini e ricevute fiscali. 
Sarà possibile per la
 Guardia di Finanza istruire indagini di carattere finanziario e trasmettere le proposte all’Agenzia delle Entrate per richiedere le misure cautelari dell’ipoteca e del sequestro conservativo. 
 fonte fisco e tasse

mercoledì 22 febbraio 2012

DETRAZIONI IRPEF PER FAMILIARI A CARICO -DISABILI



Le detrazioni Irpef per i familiari a carico variano in funzione del
reddito complessivo posseduto nel periodo d’imposta. Sono previste
detrazioni di base (o teoriche) il cui importo diminuisce con l’aumentare del reddito,
fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro per le detrazioni dei
figli e a 80.000 euro per quelle del coniuge e degli altri familiari.
Il limite di reddito personale complessivo per ritenere una persona fiscalmente a carico non
deve essere superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per
l’abitazione principale e pertinenze.
La detrazione base per i figli è stata fissata in 800 euro e in 900 euro per i figli di età inferiore
a tre anni. Essa aumenta dei seguenti importi:
220 euro, per il figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992;
200 euro, per tutti i figli, quando sono più di tre.
Le detrazioni base per i figli a carico
figlio di età inferiore a 3 anni 900 €
figlio di età superiore a 3 anni 800 €
figlio portatore di handicap
inferiore a 3 anni (900+220) 1.120 €
superiore a 3 anni (800+220) 1.020 €
con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 €
per ciascun figlio a partire dal primo 14

Per determinare la detrazione effettiva è necessario moltiplicare la detrazione teorica per il
coefficiente (assunto nelle prime quattro cifre decimali e arrotondato con il sistema del troncamento)
che si ottiene dal rapporto tra 95.000, diminuito del reddito complessivo, e
95.000.
In presenza di più figli, l’importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti
di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.
Quindi l’importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre
figli, a 140.000 per quattro, e così via.
La detrazione per i figli deve essere ripartita al 50 per cento tra i genitori non legalmente ed
effettivamente separati. In alternativa, e se c’è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire
tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato. Questa facoltà consente
a quest’ultimo, come per esempio nel caso di incapienza dell’imposta del genitore con
reddito più basso, il godimento per intero delle detrazioni.
E’ il caso di ricordare che l’incapienza si verifica quando tutte le detrazioni di cui un contribuente
può beneficiare sono superiori all’imposta lorda. In queste situazioni, l’importo eccedente
non può essere chiesto a rimborso o a compensazione di altri tributi, né è possibile
riportarlo nella successiva dichiarazione dei redditi. In sostanza, parte delle detrazioni spettanti
andrebbero perdute.


IMPOSTA DI TRASCRIZIONE SU PASSAGGI AUTO CHI NON LA PAGA


I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili appartenenti alle categorie sopra indicate
(con esclusione, però, di non vedenti e sordi) sono esentati anche dal pagamento dell’imposta
di trascrizione al PRA in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà.
Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione al PRA di un’auto nuova, sia nella
trascrizione di un “passaggio” riguardante un’auto usata.
L’esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di cui il disabile sia fiscalmente
a carico.
La richiesta di esenzione deve essere rivolta esclusivamente al PRA territorialmente competente.

ACNE E CICATRICI ADDIO ECCO IL RIMEDIO

Un disturbo che colpisce i giovani, ma non solo loro, è l'acne, che può essere considerata come una vera e propria malattia, soprattutto negli stati più avanzati e gravi, e come tale va trattata, rivolgendosi a un medico specialista. Colpisce quasi sempre gli adolescenti e con i 30 anni di età svanisce, a volte lasciando spiacevoli e inestetiche cicatrici. Purtroppo per i molti fattori che concorrono alla sua comparsa, dalle ultime indagini statistiche, sono colpite anche molte persone adulte, per squilibri ormonali principalmente.

L'acne si può sinteticamente definire come un'infiammazione della pelle, caratterizzata da un aumento dell'attività delle ghiandole sebacee. Se in equilibrio, queste piccole ghiandole presenti appena sotto l'epidermide hanno la funzione di mantenere la pelle liscia ed elastica grazie alla produzione di un olio naturale chiamato sebo. Quando viene prodotto troppo sebo si crea un accumulo di olio nei follicoli piliferi e si crea un ambiente ideale per un particolare batterio, il Propionibacterium acnes. E' questo batterio a causare infiammazione e arrossamento associato all'acne. Da lì si sviluppano sotto la superficie della pelle foruncoli, brufoli, punti neri, fino, nei casi più gravi, alle cisti. La rottura di queste manifestazioni cutanee causano cicatrici. Molte le cure terapeutiche che vanno da quelle farmacologiche a quelle cosmetologiche, ma a volte hanno effetti temporanei e non duraturi perché i problemi di fondo dell'acne non vengono eliminati.

Le cliniche propongono come soluzione efficace diversi tipi di laser: uno di questi è il laser NLite, che punta all'eliminazione dei batteri che causano l'infezione, ed è efficace sia per l'acne in fase attiva che per le cicatrici già presenti. Il laser NLite è adatto a tutti i tipi di pelle, può essere usato nel trattamento dell'acne sul viso, collo, schiena e torace. I batteri vengono distrutti dal laser, che ricostruisce la pelle grazie alla stimolazione del collagene che riempie, esattamente come per le rughe, gli avvallamenti delle cicatrici. Inoltre questa tipologia di laser non ferisce lo strato esterno della pelle, mentre invece riesce ad andare a colpire, delicatamente, lo strato più profondo. Una singola seduta può bastare a risolvere un problema di media entità, ma per risolvere appieno il problema possono essere necessari più trattamenti. I risultati son visibili generalmente entro i primi 15 giorni.

lunedì 20 febbraio 2012

IMPOSTE COME QUANDO E PERCHE'



principalmente le imposte vengono distinte in due grandi categorieimposte dirette e imposte indirette.
Le imposte dirette colpiscono direttamente la ricchezza dell’individuo (reddito o patrimonio) ed essendo proporzionali alla ricchezza stessa determinano un effetto ridistributivo del reddito e hanno un gettito continuo.
Le imposte dirette sono:
• Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef)
• Imposta sul reddito delle società (Ires)
• Imposta regionale sulle attività produttive (Irap)
• Imposta Comunale sugli Immobili (Ici)
Le imposte indirette esulano dalla ricchezza e chiunque deve pagarle per il solo fatto di compiere una determinata azione (registrazione di un atto, acquisto di un bene, pubblicizzazione di un qualcosa, ecc.).
Le imposte indirette sono:
• Imposta di registro;
• Accisa;
• Imposta ipotecaria;
• Imposta catastale;
• Imposta di bollo;
• Imposta sulle pubblicità;
• Imposta sul valore aggiunto (Iva).

Un’altra distinzione da fare è quella tra imposte fisse, proporzionali, progressive e regressive.
L'imposta è fissa quando l’ammontare non dipende dall’imponibile, ma è predeterminato (es. imposta di bollo).
Si ha l’imposta proporzionale quando il suo ammontare è determinato proporzionalmente dall'aumento dell'imponibile: la percentuale che si andrà a pagare è sempre la stessa (es. l’Iva).
L’imposta regressiva si ha quando l'importo varia in misura meno che proporzionale, e progressivaquando ad un aumento della base imponibile essa aumenta in misura più che proporzionale (es. l'Irpef).
Esistono tre tipi di progressività:
per classi (vengono decise diverse aliquote in base ai redditi), continua (l’aliquota cresce ad ogni variazione del reddito) e per scaglioni (la base imponibile viene suddivisa in fasce e ad ognuna viene attribuita un’aliquota che cresce da uno scaglione all’altro).
Quest’ultimo tipo di imposizione è quella che viene applicata ai redditi delle persone fisiche (Irpef).

esenzione bollo per la legge 104


L’esenzione dal pagamento del bollo auto riguarda i veicoli indicati nel paragrafo 2 e nella
tabella di fine capitolo, con i limiti di cilindrata previsti per l’applicazione dell’aliquota Iva
agevolata (2000 centimetri cubici per le auto con motore a benzina e 2800 centimetri cubici
per quelle diesel) e spetta sia quando l’auto è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta
intestata a un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.
Le Regioni hanno la potestà di ammettere a fruire dell’esenzione anche ulteriori categorie di
persone disabili rispetto a quelle indicate nel paragrafo 1.
L’ufficio competente
L’ufficio competente ai fini dell’istruttoria di nuove pratiche di esenzione dal bollo auto, cui il
disabile dovrà rivolgersi, è l’Ufficio tributi dell’ente Regione. Nelle Regioni in cui tali uffici non
sono stati istituiti il disabile può rivolgersi all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.
Alcune regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia,
Toscana, Umbria) e le province di Trento e Bolzano, per la gestione delle pratiche di esenzione
dal pagamento della tassa automobilistica, si avvalgono dell’Aci.
Se il disabile possiede più veicoli, l’esenzione spetta per uno solo dei veicoli che lui stesso
potrà scegliere.
La targa dell’auto prescelta dovrà essere indicata al competente Ufficio, al momento della
presentazione della documentazione.
Restano esclusi dall’esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (come
enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, eccetera).
Quello che deve fare il disabile
Il disabile che ha fruito dell’esenzione deve, per il primo anno, presentare o spedire per raccomandata
A/R all’Ufficio competente (della Regione o dell’Agenzia delle Entrate) la documentazione
indicata più avanti, nell’apposito paragrafo.
La documentazione va presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento
non effettuato a titolo di esenzione (un eventuale ritardo nella presentazione dei documenti
non comporta, tuttavia, la decadenza dall’agevolazione in presenza delle condizioni
soggettive stabilite dalla normativa vigente al momento).
Gli uffici che ricevono l’istanza sono tenuti a trasmettere al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria
i dati contenuti nella stessa (protocollo e data, codice fiscale del richiedente, targa e tipo di
veicolo, eventuale codice fiscale del proprietario di cui il richiedente risulta fiscalmente a carico).
Gli uffici sono tenuti a dare notizia agli interessati sia dell’inserimento del veicolo tra quelli
ammessi all’esenzione, sia dell’eventuale non accoglimento dell’istanza di esenzione.
L’esenzione dal pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue
anche per gli anni successivi, senza che il disabile sia tenuto a rifare l’istanza e ad inviare
nuovamente la documentazione. Dal momento in cui vengono meno, però, le condizioni
per avere diritto al beneficio (ad esempio, perché l’auto viene venduta) l’interessato è
tenuto a comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata richiesta l’esenzione.
fonte: agenzia entrate.it

agevolazioni per i disabili iva e irpef


Spese di acquisto
Le spese riguardanti l’acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili danno diritto a una detrazione
d’imposta pari al 19% del loro ammontare.
Per mezzi di locomozione s’intendono le autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli altri veicoli
sopra elencati, usati o nuovi. La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo)
nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) e deve essere calcolata
su una spesa massima di 18.075,99 euro.
È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo
beneficiato risulti precedentemente cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo, riacquistato entro il quadriennio, spetta
al netto dell’eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa
massima di 18.075,99 euro.
Per i disabili per i quali, ai fini della detrazione, non è necessario l’adattamento del veicolo,
la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per le spese di acquisto del veicolo, restandone escluse
le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentirne l’utilizzo da parte
del disabile (ad esempio la pedana sollevatrice, ecc.); spese che, a loro volta, possono fruire
della detrazione del 19%, in base a quanto illustrato più avanti.
Si può fruire dell’intera detrazione per il primo anno oppure,in alternativa, optare per la sua
ripartizione in quattro quote annuali di pari importo.
Spese per riparazioni
Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle
di ordinaria manutenzione.
Sono esclusi anche i costi di esercizio quali il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante.
Anche in questo caso la detrazione ai fini Irpef spetta nel limite di spesa di 18.075,99 euro,
nel quale devono essere compresi sia il costo d’acquisto del veicolo che le spese di manutenzione
straordinaria relative allo stesso.
Tali spese, per poter essere detratte, devono essere sostenute entro i 4 anni dall’acquisto.
Intestazione del documento comprovante la spesa
Se il disabile è titolare di redditi propri per un importo superiore a 2.840,51 euro, il documento
di spesa deve essere a lui intestato. Se, invece, il disabile è fiscalmente a carico, il documento comprovante la spesa può essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona
di famiglia della quale egli risulti a carico.
 FONTE: agenzia entrate.it

AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO


LE AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO
 CHI NE HA DIRITTO
Sono ammesse alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili:
1. non vedenti e sordi;
2. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità
di accompagnamento;
3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o
affetti da pluriamputazioni;
4. disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
I non vedenti sono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo
non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione. Gli articoli
2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138 individuano esattamente le varie categorie di non
vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, di ciechi parziali e di ipovedenti gravi.
Per quanto riguarda i sordi, l’art. 1 della Legge n. 68 del 1999 definisce tali coloro che sono
colpiti da sordità alla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata.
I disabili di cui ai punti 2 e 3 sono quelli che versano in una situazione di handicap grave
prevista dal comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992, certificata con verbale
dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap (di cui all’art. 4 della citata legge
n. 104 del 1992) presso la ASL.
In particolare, i disabili di cui al punto 3 sono quelli che versano in una situazione di handicap
grave derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una
limitazione permanente della deambulazione.
I disabili di cui al punto 4 sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie e
che non risultano, contemporaneamente, “affetti da grave limitazione della capacità di
deambulazione”. Solo per tale categoria di disabili il diritto alle agevolazioni continua ad essere
condizionato all’adattamento del veicolo.
FONTE: AGENZIA ENTRATE.IT

multiproprietà all'estero patrimoniale dovuta


In occasione di Telefisco 2012 tenutosi lo scorso 25 gennaio, gli esperti fiscali hanno ricordato che, in base all’art. 19, comma 14, D.L. n. 201/2011 (Decreto salva-Italia), la nuova imposta patrimoniale sugli immobili detenuti all’estero è dovuta dal proprietario o titolare di altro diritto reale su di essi se quest’ultimo è fiscalmente residente in Italia. Gli esperti, a tal proposito, hanno chiarito che, mentre nel quadro RW della dichiarazione è prevista una limitazione di 10.000 euro per le attività detenute all’estero al di sotto della quale non c’è obbligo di dichiarazione, l’imposta patrimoniale sembrerebbe, invece, applicabile a prescindere dal valore di acquisto (o, in mancanza, di mercato) dell’immobile; di conseguenza, l’imposta patrimoniale sarebbe applicabile anche ad immobili di valore inferiore a 10.000 euro come nel caso della multiproprietà immobiliare, non inserita nel quadro RW.
Fonte: Il Sole 24 Ore

domenica 19 febbraio 2012

BENI CONCESSI AI SOCI COMUNICAZIONE ENTRO IL 31.03.2012


Entro il 31 marzo 2012 dovrà essere inviata all’Agenzia delle Entrate apposita comunicazione dell’esistenza di beni concessi in uso ai soci, completa dell’indicazione del valore di mercato del diritto e del corrispettivo effettivamente applicato. Lo prevede il D.L. n. 138/2011 (c.d. “Manovra di Ferragosto 2011”) che stabilisce, tra l’altro, con decorrenza dal 2012, che in capo alla società concedente, i costi relativi ai beni dell'impresa concessi in uso all’utilizzatore (socio/familiare) sono indeducibili dal reddito d’impresa, se il corrispettivo annuo risulta inferiore al valore di mercato del diritto di godimento di detti beni. Diversamente, in capo al socio va tassata la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo pagato per l’uso del bene stesso.
Fonte: Il Sole 24 Ore

S.R.L. APERTURA CON UN SOLO EURO DI CAPITALE


Il Decreto liberalizzazioni, tra i suoi obiettivi, punta a favorire l’attività imprenditoriale facilitando l’avvio di una nuova impresa. Per chi ha meno di 35 anni, ad esempio, è possibile l’apertura di una Srl con solo un euro di capitale e senza atto notarile; basterà, infatti, una comunicazione unica telematica al Registro delle Imprese, esente da diritti di bollo e di segreteria. Tra gli interventi introdotti, inoltre, il nuovo Tribunale per le imprese, che dovrà garantire tempi più certi della giustizia civile per un’ampia casistica, tra cui le cause tra soci, i patti parasociali, le impugnazioni di deliberazioni e decisioni di organi sociali.
Fonte: Il Sole 24 Ore

ispezioni in azienda si cambia


Un protocollo siglato ieri tra i consulenti del lavoro ed il Ministero del Lavoro ha stabilito che, in caso di ispezioni in azienda, le aziende non dovranno più consegnare agli organi di vigilanza documenti che possono essere comunque acquisiti dalla Pubblica amministrazione nei propri archivi. Non dovranno essere più richiesti, ad esempio, i certificati di iscrizione alla Camera di Commercio, le denunce fiscali, il Durc. Ciò per garantire una riduzione dei tempi di verifica e di riscontro della documentazione in sede di ispezione.
Fonte: Il Sole 24 Ore

nuovo spesometro operativo da marzo 2011?


Secondo quanto si evince dalle dichiarazioni rilasciate dal direttore dell’Agenzia delle Entrate Befera, il nuovo redditometro potrebbe  uscire dalla fase sperimentale ed essere operativo già da marzo ed essere uno strumento di orientamento per la prossima dichiarazione dei redditi. Il nuovo redditometro è uno strumento automatico e standardizzato di controllo basato su coefficienti di conversione di spese (ben 100 voci di spesa) in reddito, che consente di determinare una soglia di coerenza reddituale dei contribuenti. La metodologia statistico-matematica è applicata a gruppi omogenei di famiglie differenziate per aree geografiche.
Fonte: Il Sole 24 Ore

cedolare secca ,chi la sceglie rinuncia all'adeguamento del canone

Chi decide di avvalersi del nuovo regime della cedolare secca  ha l’obbligo di comunicarlo al conduttore dell’immobile locato con lettera raccomandata. Con la comunicazione il locatore rinuncia alla facoltà di chiedere l’aggiornamento
del canone, anche se era previsto nel contratto, incluso quello per adeguamento Istat.

Chi decide di avvalersi del nuovo regime ha l’obbligo di comunicarlo al conduttore dell’immobile locato
con lettera raccomandata. Con la comunicazione il locatore rinuncia alla facoltà di chiedere l’aggiornamento
del canone, anche se era previsto nel contratto, incluso quello per adeguamento Is

garante del contribuente come quando e perchè

Il Garante del contribuente è un organo collegiale autonomo presente presso ogni Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate e nelle province autonome di Trento e Bolzano.
Istituito dall’art. 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Garante ha l’obiettivo di tutelare i cittadini nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.
Il Garante del contribuente opera in piena autonomia ed è composto da tre membri scelti fra altrettante categorie di soggetti particolarmente vicine ai problemi fiscali:
− notai (tra i quali viene scelto il Presidente), magistrati, docenti universitari;
− dirigenti dell’Amministrazione finanziaria o alti ufficiali della Guardia di finanza, a riposo da almeno due anni;
− avvocati, commercialisti, ragionieri, anch’essi a riposo e indicati dai rispettivi ordini professionali.
Gli incarichi hanno durata quadriennale e possono essere rinnovati senza alcuna limitazione.
>> L’ATTIVITÀ DEL GARANTE
Il Garante, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dai contribuenti:
− presenta richieste di documenti e chiarimenti agli uffici, i quali devono rispondere entro trenta giorni;
− rivolge raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi e li richiama al rispetto delle norme dello Statuto del contribuente o dei termini relativi ai rimborsi d’imposta;
− accede agli uffici stessi per controllare la loro agibilità al pubblico nonché la funzionalità dei servizi di informazione e assistenza;
− attiva le procedure di autotutela, volte a determinare l’annullamento d’ufficio, totale o parziale, di atti di accertamento o di riscossione che risultano illegittimi o infondati;
− segnala norme o comportamenti suscettibili di produrre pregiudizio per i contribuenti;
− presenta una relazione semestrale al Ministro dell’Economia e delle Finanze.
>> COME E QUANDO RIVOLGERSI AL GARANTE
Al Garante si può rivolgere per iscritto (in carta libera) qualsiasi contribuente, inviando un’istanza contenente i propri dati anagrafici e il codice fiscale e segnalando eventuali disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualsiasi altro comportamento suscettibile di pregiudicare il rapporto di fiducia tra i cittadini e l’Amministrazione finanziaria.
Il Garante, al termine dell’attività svolta a seguito della segnalazione, ne comunica l’esito alla Direzione regionale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo, mettendone a conoscenza anche l’autore della segnalazione.
Annualmente il Garante deve presentare direttamente al Governo e al Parlamento una relazione sull’attività svolta per fornire notizie e dati sullo stato dei rapporti tra fisco e cittadini, al fine di tutelare i diritti del contribuente.
Nel sito dell’agenzia nomi e indirizzi dei garanti divisi per regioni.
 fonte: agenzia entrate,it

sindaco unico per s.r.l.


E’ stato varato dal Consiglio dei Ministri di venerdì 3 febbraio 2012 il testo definitivo del D.L. Semplificazioni, che ora passa all’esame del Parlamento. Tra le disposizioni della versione finale del decreto vi è quella sui controlli di legalità nelle società di capitali. In particolare, per le Spa è stabilito che, in caso di mancata pronuncia sul punto da parte dello statuto e se sono presenti le condizioni per redigere il bilancio in forma abbreviata, le funzioni del collegio sindacale sono esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nel registro. Sarà poi l’assemblea a nominare il collegio sindacale entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio a partire dal quale sono venute meno le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Per le Srl, in assenza di una previsione specifica nello statuto circa la forma di controllo della società, l’organo di controllo deve essere considerato costituito da un solo membro effettivo.
Fonte: Il Sole 24 Ore

spesometro-quali operazioni vi rientrano


Lo spesometro è previsto per le “cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute”:
  • rilevanti ai fini IVA;
  • documentate da fattura o da scontrino / ricevuta fiscale;
  • i cui corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono di importo pari o superiore ad € 3.000, al netto dell’Iva per quelle con obbligo di fatturazione, ovvero a € 3.600, al lordo dell’Iva, per quelle senza obbligo di fatturazione.
In particolare, con la Circolare n. 24/E/2011, l’Agenzia evidenzia che l’obbligo di comunicazione riguarda le operazioni:
  • rese a soggetti nei cui confronti sono emesse fatture;
  • rese a soggetti nei cui confronti non sono emesse fatture;
  • ricevute da soggetti passivi Iva;
rilevanti ai fini Iva, ossia imponibili, non imponibili (Artt. 8 -tranne comma 1 lett. a e b- 8-bis, 9, 38-quater, 71, 72 del D.p.r. 633/72) ed esenti (Art. 10 del D.p.r. 633/72). 
Sono comprese anche le operazioni soggette al regime del margine - in questo caso l’obbligo riguarda solo la parte rilevante ai fini Iva, cioè il margine- quelle soggette al reverse charge e le cessioni gratuite (o con finalità estranee all’impresa) di beni che formano oggetto dell’attività la cui base imponibile è definita ex art. 13 del D.p.r. 633/72. Devono essere comunicate anche le operazioni rilevanti Iva il cui corrispettivo, pari o superiore a 3.000 €, riguarda le provvigioni corrisposte dai vettori per le attività di intermediazione svolte dalle agenzie di viaggio in nome e per conto dei vettori stessi. 
fonte: fisco e tasse

COMMERCIALISTI SI CAMBIA CONTRIBUTO ALL'11 % PER IL 2012


È stata approvata ieri, 8 febbraio 2012, dai ministeri vigilanti Economia e Lavoro, la delibera che sancisce l’aumento di un punto percentuale del contributo soggettivo dei dottori commercialisti, che quindi per il 2012 e 2013 sarà dell’11%, per poi passare dal 2014 al 12%. Altre le novità: possibilità di rateizzare le eccedenze contributive in 4 rate, di cui la prima da versare a dicembre, eliminata la soglia limite del 17% del contributo soggettivo, introdotto poi un meccanismo di premialità con l’utilizzo di un’aliquota di “computo” superiore a quella “di finanziamento”.
Fonte: Il Sole 24 Ore

IMU-ARRIVANO NOVITA'


La bozza del Decreto sulle semplificazioni fiscali atteso in Consiglio dei Ministri la prossima settimana dovrebbe modificare in più punti l’IMU. Tra le novità in arrivo si prevede che la detrazione IMU per l’abitazione principale per i nuclei familiari, pari a € 200 più € 50 per ogni figlio residente con meno di 26 anni, si applicherà per un solo immobile. Dovrebbe arrivare anche l’esenzione per gli immobili dei Comuni. Potrebbe, invece, essere eliminato l’esonero per gli immobili della Chiesa non dedicati al culto e per gli immobili degli enti no profit destinati ad attività commerciali.
Fonte: Il Sole 24 Ore

MESSAGGIO DEL FONDATORE