martedì 7 luglio 2015

SICILIA- COMUNI E AGENZIA ENTRATE A CACCIA EVASORI


Parte in Sicilia la partecipazione incentivata all’accertamento dei tributi erariali. I Comuni siciliani hanno trasmesso 950 segnalazioni qualificate di fenomeni d’evasione di tributi erariali. I dati solo stati presentati dal Direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate della Sicilia, Antonino Gentile, nell’ambito del Convegno che si è svolto il 30 giugno presso la Galleria d’Arte Moderna di Palermo sul tema “La CollaborAzione tra Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e Comuni siciliani nella lotta all’evasione fiscale”. Il Convegno è stato organizzato con la collaborazione del Comune di Palermo, AnciSicilia, Direzione Regionale della Sicilia dell’Agenzia delle Entrate, Comando Regione Sicilia della Guardia di Finanza e Ifel.
Le Direzioni Provinciali siciliane dell’Agenzia delle Entrate, nel biennio appena trascorso (2013-2014) hanno notificato 304 avvisi di accertamento per un maggior imponibile accertato di 33 milioni di euro e una maggiore imposta evasa che supera i 5 milioni di euro. Un vero e proprio balzo in avanti sia per le segnalazioni (190 segnalazioni trasmesse nel 2013; 610 segnalazioni nel 2014; 150 segnalazioni nel primo semestre 2015), sia per le maggiori imposte accertate (euro 147.682 nel 2013 e 5.163.288 nel 2014, di cui oltre il 50% è stato già definito dai contribuenti).
 Un team di esperti dell’Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, Ancisicilia, nel 2013, hanno  elaborato una strategia per contrastare l’evasione fiscale, mettendo in campo appositi percorsi di indagine di agevole attuazione poiché realizzati tenendo conto delle specificità locali.
La Direzione Regionale della Sicilia ha poi fatto da volano, istituendo, nel 2013, una rete di Referenti provinciali e regionali con il compito di mantenere costanti rapporti di collaborazione e assistenza con i Comuni aderenti al Protocollo d’Intesa siglato tra le istituzioni coinvolte.
Nel biennio, con la collaborazione della Guardia di Finanza – Comando Regione Sicilia, Ancisicilia e Ifel, sono stati formati 134 Comuni siciliani e oltre 450 tra funzionari e dirigenti delle amministrazioni comunali.
il Comune che ha trasmesso più segnalazioni dal 2013 a oggi va a Palermo (214); le segnalazioni più proficue nel biennio appena trascorso (2013/2014) sono pervenute dallo stesso capoluogo e da Catania, che rispettivamente hanno consentito di accertare una maggiore imposta di quasi un milione di euro e di quasi due milioni di euro. Tra i piccoli Comuni, particolarmente rilevanti sono state le segnalazioni di Acireale, che hanno consentito di accertare oltre 280 mila euro di imposte; a seguire Noto con 270 mila euro di imposte evase accertate.

Il riassunto delle segnalazioni dei Comuni siciliani evidenzia una concentrazione nell’ambito “proprietà edilizia e patrimonio immobiliare” (40%), che individua principalmente i fenomeni di evasione dei redditi fondiari in tendenza con il dato nazionale. L’ambito più proficuo, però, è quello relativo al “commercio e professioni” che, a fronte di un numero minore di segnalazioni, ha totalizzato quasi tre milioni di maggiore imposta accertata.
In termini di proficuità, al secondo posto (oltre un milione di euro di maggiore imposta accertata) si collocano le segnalazioni dell’ambito “disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva”. Quest’ultimo ambito intercetta ordinariamente fenomeni di evasione che conducono ad accertamenti fiscali, tramite lo strumento del redditometro, nei confronti di quei contribuenti che manifestano una capacità di spesa superiore ai redditi dichiarati; tuttavia, nell’esperienza locale, questa tipologia di segnalazioni ha condotto ad accertamenti analitici per reddito di impresa.
 Quasi 200 segnalazioni, effettuate principalmente da Palermo e Catania, hanno evidenziato una spesso macroscopica discordanza tra il numero delle autorizzazioni alla sepoltura rilasciate dagli uffici comunali preposti agli impresari di pompe funebri e i dati forniti dagli stessi al fisco.
Eclatante il caso del titolare di un’agenzia di onoranze funebri dell’isola che, a fronte di 74 servizi funebri dichiarati al fisco, aveva ottenuto dal comune competente 126 autorizzazioni, con una differenza di ricavi accertata pari a circa 100mila euro.
Succede anche che a forza di frequentare il cimitero, l’impresa di pompe funebri diventi “fantasma” e pur avendo richiesto 124 autorizzazioni per servizi funebri abbia omesso di dichiararle al fisco. La segnalazione ha condotto all’iscrizione a ruolo di maggiori somme (imposte, interessi e sanzione) complessivamente dovute all’erario per oltre 300mila euro.
Alcuni accertamenti ICI  hanno una doppia proficuità. Una semplice interrogazione della banca dati messa, a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, ha infatti evidenziato che una persona fisica destinataria di un accertamento per mancato pagamento dell’ICI aveva omesso altresì di dichiarare l’immobile al fisco. L’accertamento dell’Agenzia delle Entrate ha recuperato oltre 16mila euro di imposta, più interessi e sanzione.
Un percorso virtuoso è stato seguito da un altro comune siciliano che, semplicemente incrociando le informazioni relative ai contribuenti ICI con i dati della Anagrafe tributaria, consultabili tramite l’applicativo a disposizione dei comuni Siatel-PuntoFisco, ha individuato un contribuente che pagava l’ICI ma aveva omesso di dichiarare i redditi fondiari, tra cui rilevanti redditi per locazione di fabbricati. Il conseguente accertamento della competente Direzione Provinciale ha consentito di recuperare oltre 60mila euro di imposta evasa, più interessi e sanzione. Incrociando i dati tra le cessioni di terreni edificabili e le dichiarazioni dei redditi presentate dai venditori, un piccolo comune siciliano ha segnalato l’omessa dichiarazione della plusvalenza immobiliare conseguita dal cedente l’immobile. Dalla segnalazione, a seguito di approfondimenti istruttori della Direzione Provinciale competente, è emersa l’omessa dichiarazione di una plusvalenza di oltre 230mila euro. La compravendita effettuata dal proprietario del terreno edificabile senza dichiarare alcuna plusvalenza è stata contestata agli eredi, che in quanto tali hanno però risparmiato sulle sanzioni.

. Nell’ambito di controlli effettuati per attività di contrasto agli abusi edilizi, gli agenti di polizia municipale hanno individuato la realizzazione abusiva di un locale adibito a bar/discoteca, nella disponibilità di una ente non commerciale. A seguito della segnalazione qualificata, l’Agenzia delle Entrate ha effettuato una verifica, che ha consentito di constatare l’omessa dichiarazione di ricavi, sia ai fini del reddito d’impresa sia ai fini Iva, derivanti dall’attività commerciale svolta dall’ente nel locale abusivo.


 

martedì 30 giugno 2015

INPS CHE DELUSIONE

Buongiorno,

un breve messaggio e una piccola critica va fatta da questo blog e da chi scrive a un ente che dovrebbe rappresentare il paese come efficienza e rapidità nell'erogazione delle prestazioni  e che invece si è dimostrato una delusione.
-sgravi su somme iscritte a ruolo e non dovute,tempi di oltre 18 mesi;
-concessione indennità di disoccupazione,aspi,minisaspi tempi di oltre 90 gg,
-e ora la Naspi?  previsione per istruttorie ed erogazioni di otre 120 gg .
Tutto ciò è veramente grave anzi gravissimo, siamo a disposizione se l'Ente interesssato volesse smentire ,quanto da noi asserito in seguito a presa visione di  documenti inviateci dai lettori
il consulente fiscale online
il Fondatore

lunedì 29 giugno 2015

IMU E TASI RAVVEDIMENTO BREVE ENTRO IL 30 GIUGNO 2015


Per i contribuenti che non hanno ancora versato si ricorda che entro il 30 giugno è possibile regolarizzarsi pagando una mini sanzione (0,2% per ogni giorno di ritardo fino al 14° giorno). Sempre entro il 30 giugno è possibile sanare le irregolarità relative all'Imu/Tasi 2014, utilizzando il ravvedimento lungo. Ecco un breve riepilogo su tutte le possibilità di ravvedersi.

 

 Ravvedimento Imu e Tasi, tutte le possibilità

Anche per l'Imu e per la Tasi, come per gli altri tributi, in caso di omesso (anche parziale) versamento si applica la sanzione del 30%, prevista dall’art. 13 co. 2 del DLgs. 471/97.

 

Il contribuente che intende porre rimedio alla dimenticanza o all'errore, ha varie possibilità di regolarizzarsi.

1.      Entro 14 giorni dalla violazione è possibile ravvedersi con una riduzione della sanzione a 1/15 per ogni giorno di ritardo. La sanzione sarà quindi dello 0,2% per il 1° giorno, dello 0,4% per il secondo giorno e così via fino al 2,8% il 14° giorno.

2.      Se i 14 giorni sono passati, è possibile usufruire del c.d. "ravvedimento breve", entro 30 giorni dalla commissione della violazione, con la riduzione della sanzione a 1/10. La sanzione quindi diventa del 3%.

3.      Decorsi inutilmente i 30 giorni, è possibile ravvedersi con la riduzione della sanzione a 1/9 (sanzione 3,33%), usufruendo del nuovo "ravvedimento intermedio", introdotto dalla Finanziaria 2015. Che i 90 giorni decorrino dal termine di versamento, e non da quello di presentazione della dichiarazione, è stato confermato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 23/E/2015).

4.      Se il ritardo è superiore a 90 giorni è possibile sanare la propria posizione tramite il c.d. "ravvedimento lungo", entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. In tal caso la sanzione sale al 3,75% (1/8). E' stata l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 23/E/2015, a chiarire che il ravvedimento lungo, per la Tasi e per l'Imu, scade con il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, e non entro un anno dall'omissione del pagamento.

 

La finanziaria 2015 ha inserito ulteriori ipotesi di ravvedimento:

·         quello ultrannuale, lett. b-bis) del comma 1 dell'art. 13 del D.lgs. 472/97;

·         quello lunghissimo, lett. b-ter) dell’art. 13 co. 1 del DLgs. 472/97;

 

 

venerdì 26 giugno 2015

LAVORO-GARANZIA GIOVANI



La Garanzia Giovani  è il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile. Con questo obiettivo sono stati previsti dei finanziamenti per i Paesi Membri con tassi di disoccupazione superiori al 25%, che saranno investiti in politiche attive di orientamento, istruzione e formazione e inserimento al lavoro, a sostegno dei giovani che non sono impegnati in un'attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo

In sinergia con la Raccomandazione europea del 2013, l'Italia dovrà garantire ai giovani al di sotto dei 30 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio, entro 4 mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione formale.

Se sei  un giovane tra i 15 e i 29 anni, residente in Italia – cittadino comunitario o straniero extra UE, regolarmente soggiornante  – non impegnato in un’attività lavorativa né inserito in un corso scolastico o formativo, la Garanzia Giovani è un’iniziativa concreta che può aiutarti a entrare nel mondo del lavoro, valorizzando le tue attitudini e il tuo background formativo e professionale.

Programmi, iniziative, servizi informativi, percorsi personalizzati, incentivi: sono queste le misure previste a livello nazionale e regionale per offrire opportunità di orientamento, formazione e inserimento al lavoro, in un’ottica di collaborazione tra tutti gli attori pubblici e privati coinvolti.

Per stabilire in modo opportuno il livello e le caratteristiche dei servizi erogati e aumentarne l'efficacia, si è scelto di introdurre un sistema di profiling che tenga conto della distanza dal mercato del lavoro, in un'ottica di personalizzazione delle azioni erogate: una serie di variabili, territoriali, demografiche, familiari e individuali profilano il giovane permettendo così di regolare la misura dell'azione in suo favore. Dall' 1 febbraio 2015 le modalità di calcolo del profiling sono aggiornate a seguito del Decreto Direttoriale del 23 genn​aio 2015 n.10, che mette fine alla fase di sperimentazione avviata l'1 maggio 2014


I corsi di formazione legati alla Garanzia Giovani,  si basano su un sistema che premia gli enti incaricati di gestirli, più che i partecipanti. In quasi tutte le Regioni, il 70% dei compensi spettanti ai formatori viene infatti erogato subito, mentre soltanto il 30% dipende dai risultati raggiunti, cioè dall'efficacia dimostrata nell'aiutare i giovani a trovare un impiego. Per questo, Libera e il Gruppo Abele chiedono al ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, di fare un atto di coraggio per smascherare i corsi inutili. La soluzione consiste nel seguire l'esempio virtuoso del Piemonte, unica Regione in Italia che ha scelto di concedere il 50% dei compensi spettanti ai formatori all’atto dell’attivazione dei corsi e la restante metà solo quando le attività di training professionale ottengono un successo. Chi non porta a casa il risultato, insomma, in Piemonte verrà pagato molto meno.

mercoledì 24 giugno 2015

MESSAGGIO DEL FONDATORE

Buonasera,

a  tutti i lettori che faranno una donazione di almeno euro 5 (cinque), per aiutare il blog a continuare ,sarà inviata a mezzo emaiil una news letter mensile per una durata di mesi 12 contenente tutte le novità  su:

-fisco
-lavoro
-tributi
-offerte di lavoro
-bonus e fondo perduto

Vi aspetto numerosi

il fondatore

BONUS BEBE' 2015


Il bonus bebè è una misura, voluta dalla Finanziaria 2015, per incentivare la natalità e contribuire alle spese della famiglia. Inizialmente avrebbe dovuto essere a favore di una grossa platea di contribuenti ma poi, in sede di approvazione definitiva della legge, si è deciso di circoscrivere l'agevolazione per i soggetti più svantaggiati. Per fruire dell'agevolazione bisogna fare apposita domanda all'INPS, secondo la procedura stabilita con il Dpcm del 27.02.2015 e con la circolare INPS n. 93 dell'8.5.2015.

Bonus bebè: le condizioni da avere

Il bonus è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, fino ai tre anni di vita del bambino o fino ai tre anni d'ingresso del figlio adottivo nel nucleo familiare. Per "ingresso nel nucleo famigliare" si intende la data nella quale la sentenza di adozione è divenuta definitiva. L'assegno spetta anche in caso di affidamento preadottivo del minore (L'affidamento preadottivo è quel periodo di convivenza antecedente alla pronuncia definitiva di adozione, in cui il bambino convive con la coppia aspirante alla sua adozione), disposto dal 1° gennaio 2015 al 31.12.2017. Se il figlio è stato adottato nel triennio 2015-2017 ma è entrato in famiglia a titolo di affidamento preadottivo in data antecedente al 1° gennaio 2015, l'assegno spetta comunque per un triennio, ma a decorrere dal 1° gennaio 2015.

 

L'agevolazione spetta a condizione che il nucleo famigliare del genitore richiedente, al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 Euro.

 

Il bonus viene erogato su domanda del genitore, anche affidatario, in possesso anche dei seguenti requisiti:

·         cittadinanza italiana, o di uno Stato dell'Unione Europea o, in caso di cittadino extracomunitario, con permesso di soggiorno UE;

·         residenza in Italia;

·         convivenza con il figlio (figlio e genitore richiedente devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune).

Se il genitore richiedente è un minore, o incapace di agire per altri motivi, la domanda può essere presentata da legale rappresentante in nome e per conto del genitore incapace. I requisiti, tuttavia, devono essere posseduti dal genitore minore o incapace.

 

 

 

Bonus bebè: a quanto ammonta

Il bonus è pari a:

·         960 Euro annui (80 Euro al mese) se il valore dell'ISEE non è superiore a 25.000 Euro annui;

·         1.920 Euro annui (160 Euro al mese) se il valore dell'ISEE non è superiore a 7.000 Euro annui;

spetta per ogni figlio nato o adottato o in affido preadottivo tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso del minore nel nucleo familiare fino al compimento del terzo anno d'età del bambino o fino al terzo anno di ingresso del minore nel nucleo familiare.

 

L'assegno è erogato per un massimo di 36 mensilità, a partire dal mese di nascita/ingresso in famiglia.

 

In via transitoria, per i figli adottati nel triennio 2015-2017, ma entrati in famiglia adottiva prima del 1° gennaio 2015 a titolo di affidamento preadottivo, il bonus è riconosciuto per tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2015.

 

 

Bonus bebè: come inviare la domanda

Per poter fruire dell'agevolazione occorre presentare apposita domanda entro 90 giorni dalla data di nascita o dalla data di ingresso del minore nel nucleo famigliare (per affidamento preadottivo o adozione).

 

Se la domanda è presentata oltre il termine di 90 giorni, il bonus viene erogato dal mese di presentazione della domanda.

 

Ai fini del computo dei 90 giorni si fa riferimento all'art. 2963 del C.c., secondo cui il termine si computa secondo il calendario comune, non si conta il giorno iniziale e il termine avviene con lo spirare dell'ultimo istante del giorno feriale. Se il termine scade di giorno festivo, è prorogato al giorno seguente non festivo.

 

La domanda va presentata telematicamente all'INPS, mediante:

·         il portale dell'INPS, accessibile direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo seguendo il percorso:

o    Servizi per il cittadino -> autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> assegno di natalità -> Bonus bebè

·         il Contact Center Integrato ai numeri:

o    803164 numero gratuito da rete fissa;

o    06164164 numero da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante;

·         patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi.

Il provvedimento di accoglimento o rigetto della domanda è consultabile dal sito web, accedendo al proprio profilo:

Servizi per il cittadino -> autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> assegno di natalità -> Bonus bebè --> Consultazione domande -->Documenti correlati

 

L'INPS provvede al pagamento del bonus bebè

Il pagamento del bonus viene effettuato dall'INPS in rate mensili di 80 Euro (160 Euro per ISEE non superiore a 7.000 € annui), secondo le modalità indicate dal richiedente nella domanda.

 

Se la domanda è presentata entro i 90 giorni, il primo pagamento corrisponde alle mensilità maturate fino a quel momento.

 

 

Bonus bebè: cause di decadenza

Il pagamento del bonus viene interrotto a partire dal mese successivo all'effettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano la decadenza:

1.     Decesso del figlio

2.     Revoca dell'adozione

3.     Decadenza dell'esercizio della responsabilità genitoriale

4.     Affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda

5.     Affidamento del minore a terzi

L'interruzione avviene anche a seguito di perdita dei requisiti di legge o provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell'affidamento preadottivo.

 

Il richiedente entro 30 giorni deve comunicare all'INPS il verificarsi di una causa di decadenza. E' importante che la comunicazione sia tempestiva per evitare il generarsi di un pagamento indebito e la successiva azione di recupero da parte dell'INPS.
FONTE:  FISCO E TASSE

 

 

TERRENI RIVALUTAZIONE CON LEGGE DI STABILITA' 2015


La legge di stabilità per il 2015 (articolo 1, commi 626 e 627, legge 190/2014) ha aperto una nuova finestra, in riferimento ai beni posseduti alla data del 1° gennaio 2015, per usufruire del regime che consente di pagare un’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati o dei terreni, edificabili o con destinazione agricola, così da ridurre (se non addirittura azzerare) la plusvalenza tassabile in caso di cessione (la norma originaria risale alla Finanziaria 2002, articoli 5 e 7 della legge 448/2002).

I contribuenti interessati, entro martedì 30 giugno, devono munirsi di perizia giurata di stima del bene ed effettuare il versamento della relativa imposta.
Possono avvalersi dell’opportunità:

le persone fisiche titolari di terreni e partecipazioni al di fuori dell’attività d’impresa

le società semplici e i soggetti assimilati

gli enti non commerciali, in relazione ai beni che non rientrano nell’attività commerciale

i non residenti, per le plusvalenze imponibili in Italia

le società di capitali che hanno riacquisito, a fine giudizio, la piena titolarità dei beni oggetto di misure cautelari nel periodo di applicazione della norma (circolare 47/2011).

Primo passo, la perizia giurata
L’imposta sostitutiva presume, quindi, una perizia giurata, i cui valori siano riferiti al 1° gennaio 2015. La valutazione deve essere predisposta da un professionista abilitato, ossia:

commercialisti, ragionieri, periti commerciali e revisori legali dei conti, per quanto riguarda le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati

ingegneri, architetti, geometri, agronomi, agrotecnici, periti agrari e industriali edili, per quel che concerne i terreni.

In entrambe le eventualità, inoltre, buona anche la stima dei periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (regio decreto 2011/1934).

Terminato il lavoro del professionista, le perizie possono essere presentate, indifferentemente, alla cancelleria del tribunale, al giudice di pace oppure al notaio.
Il contribuente deve conservare l’atto e i dati del suo redattore per mostrarli o trasmetterli, se richiesti, all’Agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui è la società a richiedere la stima, la relativa spesa può essere dedotta dal reddito d’impresa nell’esercizio in cui è stata sostenuta e nei quattro successivi; se, invece, la perizia occorre ai soci, l’importo va a incrementare il costo rivalutato delle partecipazioni.
Applicando il medesimo criterio, i costi per la perizia dei terreni e carico del contribuente, aumentano il valore iniziale dei fondi, da prendere in considerazione per il calcolo della plusvalenza.

La perizia giurata asseverata in data successiva al rogito (purché entro il termine del 30 giugno), non comporta decadenza dall’agevolazione.

Calcolo, scomputo e poi in cassa
La procedura di rideterminazione del costo (o valore) di acquisto può comportare, in caso di cessione, un notevole risparmio fiscale. Infatti, in mancanza della perizia e del versamento dell’imposta sostitutiva (da calcolare sul valore attribuito dalla perizia), l’importo della plusvalenza imponibile (articolo 67 del Tuir) può risultare decisamente più rilevante.

La Stabilità 2015, però, oltre a prevedere la nuova chance di rivalutazione, ne ha rivisto le percentuali di tassazione: ora, la sostitutiva da applicare è del 4%, per le partecipazioni non qualificate, e dell’8%, per le partecipazioni qualificate e per i terreni.
L’imposta versata per precedenti analoghe operazioni può essere scomputata da quella somma dovuta in base all’ultima stima.
La rideterminazione può essere effettuata anche quando il valore del bene è diminuito.

È arrivato il momento di passare in cassa.
A proposito di versamenti, la data del 30 giugno interessa tutti i contribuenti coinvolti, perché costituisce, contemporaneamente, sia il termine per pagare l’imposta in un’unica soluzione sia la scadenza della prima delle tre rate in cui è possibile suddividere l’importo complessivo. Le altre due quote – alle quali dovrà essere aggiunto il 3% annuo di interessi – andranno versate entro il 30 giugno 2016 e il 30 giugno 2017.
Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 telematico. I non titolari di partita Iva possono presentare la delega di pagamento anche presso banche, agenzie postali o concessionari della riscossione. I codici tributo sono:

8055, per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati

8056, per i terreni edificabili o con destinazione agricola.

Se salta lo scomputo, entra in gioco la riserva
L’imposta versata in occasione di precedenti rideterminazioni e non recuperata con l’ultima procedura effettuata può comunque essere richiesta a rimborso. I termini di decadenza per la presentazione della relativa istanza sono quelli ordinari, ossia 48 mesi, che decorrono, in questo caso, dal pagamento dell’intera somma o della prima rata dovuta per effetto della rivalutazione più recente.

Trovandoci nel pieno della stagione dedicata alla dichiarazione dei redditi, appare opportuno ricordare che, nel modello Unico Pf 2015, i dati sulle rivalutazioni dei terreni riferibili al 1° gennaio 2014, per le quali è stata pagata l’imposta sostitutiva entro lo scorso 30 giugno, trovano posto nei righi da RM20 a RM22, quelli relativi alle partecipazioni nei righi RT 105 e 106; Unico Sc 2015, invece, riserva a tali dati i righi da RQ58 a RQ61.
FONTE:   FISCO OGGI.IT
 

STUDI DI SETTORE E LORO VALENZA


La Corte di Cassazione, con uno studio dell’Ufficio del Massimario (relazione tematica n. 94 del 9 luglio 2009) ha passato in rassegna le pronunce e la dottrina degli ultimi 20 anni sulla validità probatoria degli strumenti presuntivi di accertamento del reddito.

Le conclusioni cui giunge lo studio ribadiscono che l’accertamento basato sugli studi di settore non può fondarsi esclusivamente sullo scostamento tra quanto dichiarato a titolo di ricavi e quanto emerge in via generalizzata dallo strumento presuntivo. Al contrario, la differenza deve essere suffragata da ulteriori elementi di prova che emergano nella fase di contraddittorio con il contribuente. Inoltre, laddove nel contraddittorio il contribuente abbia proposto le sue deduzioni a giustificazione dell’asserito scostamento, la motivazione dell’avviso di accertamento deve contenere un’adeguata replica in termini probatori poiché, in caso contrario, l’atto impositivo è nullo per difetto di motivazione (cfr. pag. 123 del documento). In particolare, le presunzioni «gravi, precise e concordanti» indicate dall’art. 39, D.P.R. 600/1973 non possono essere costituite dallo «scostamento» rispetto agli «standard» ma, al contrario, devono essere individuate, volta per volta, sul caso concreto all’esito del contraddittorio con il contribuente.

La medesima Corte di Cassazione, con le sentenze emesse dalle Sezioni Unite il 18 dicembre 2009, nn. 26635 - 26636 – 26637 – 26638 ha fermato la massima in forza della quale gli studi di settore costituiscono esclusivamente un sistema di presunzioni semplici, che devono necessariamente essere personalizzate nell’ambito del contraddittorio.

A seguito di queste importanti pronunce giurisprudenziali, la stessa Agenzia delle Entrate, con C.M. 14 aprile 2010, n. 19/E, ha addirittura suggerito agli Uffici l’abbandono dei contenziosi relativi ad avvisi di accertamento basati unicamente sull’applicazione degli studi di settore.

martedì 23 giugno 2015

MOBBING-MESSAGGIO DEL FONDATORE

nel corso  dell'anno 2015,ho  ricevuto molte richieste di chiarimenti su come procedere in caso di mobbing.
le mie risposte sono state,molto vaghe e brevi, perché anche il sottoscritto lo ha vissuto sulla propria pelle,negli ultimi tre anni di lavoro  e sinceramente subendolo passivamente.
cosa fare ,una risposta normale è agire giudizialmente se avete il coraggio   e la forza nei confronti di chi vi ha fatto mobbing.
cosa farò io? dopo aver consultato legali e quant'altro,vi posso dire che sarò molto più  duro, perché sono convinto che la colpa non è solo di chi fa mobbing, ma anche dell'azienda ,dell'imprenditore  che deve tutelare ogni singolo lavoratore simpatico o antipatico e se ciò non avviene l'azienda ha qualche problema, soprattutto se rappresenta un marchio e un immagine di alta nicchia.
io sono uscito in punta di piedi,ma sono convinto che un  azienda ove avvengono  tali violazioni non merita di esistere e di continuare a svolgere la sua attività.
In sicilia c'è un  detto"muto a qu sape u ioco"  e l'arte della guerra ti insegna a combattere il tuo nemico,che per quanto grande sia è sempre più piccolo di te  e a tante pezze da nascondere.

Da oggi rispondo a tutti in maniera dettagliata e specifica, dandovi nomi e uffici a cui rivolgervi,ma ricordate,se siete vittima di mobbing ,documentate e registrate tutto, in modo da poter dimostrare quello a cui nessuno vorrebbe credere, soprattutto scoprite i punti deboli del vostro nemico  e conservateli perché vi torneranno utili.
Alcuni grossi marchi o loghi, prevedono lo scioglimento del contratto con cui danno il loro nome all'azienda che è stata coinvolta in tali  vicende e i loro uffici legali e relazioni umane sono a Vs  disposizione.
una causa legale mossa nei confronti di chi ha fatto mobbing e   dell'azienda che non ha fatto niente per tutelarvi può essere molto redditizia e ridarvi quella dignità e autostima , che persone ignoranti  e prive di qualsiasi preparazione , vi hanno levato.
Personalmente nei prossimi mesi sono a Vs disposizione per ogni suggerimento.
E vedrete che qualcosa accadrà che illuminerà la strada a chi vuole difendersi da tale reato.
a presto
e ricordate se all'interno di  un azienda avviene mobbing, vuol dire che chi guida l'azienda, la sua proprietà, i suoi consulenti non hanno una preparazione e maturità tale da capire i rischi che fanno correre all'azienda e a tutta la forza lavoro, perciò non abbiate alcun timore ad agire.

Il consulente fiscale online

domenica 17 maggio 2015

agenzia entrate in rete ammessi e esclusi 5 per mille 2013

In rete sul sito dell’Agenzia delle Entrate gli elenchi degli ammessi e degli esclusi al beneficio del 5 per mille per l’anno finanziario 2013.
Enti di volontariato, ricerca sanitaria, scientifica e dell’università, Comuni di residenza e associazioni sportive dilettantistiche possono consultare le liste per verificare se sono tra i destinatari del contributo oppure no. Altre informazioni disponibili sono l’ammontare della somma che riceveranno e quanti contribuenti li hanno scelti, nel 2013, quali destinatari della loro quota di 5 per mille dell’Irpef.
 
In particolare, sono pubblicate le liste degli ammessi e degli esclusi per quanto riguarda le Onlus e gli enti del volontariato, gli enti della ricerca scientifica e le associazioni sportive dilettantistiche; invece, per il settore della ricerca sanitaria e per i Comuni di residenza, è presente solo l’elenco degli ammessi.
 
Due le opportunità di lettura dei dati: ordine alfabetico per denominazione o decrescente in base all’importo assegnato.
 
Le scelte dei contribuenti
I contribuenti italiani continuano a ritenere le Onlus e gli enti del volontariato i più meritevoli di questo tipo di sostegno. Le preferenze dirette a tali soggetti (oltre 11 milioni e 150mila tra espresse, con indicazione cioè dello specifico ente destinatario, e generiche), qualsiasi sia il settore sociale in cui operano, staccano di gran lunga quelle a favore degli altri beneficiari e così anche l’importo complessivo ad essi attribuibile. In definitiva, al volontariato, per il 2013, finiscono più di 264 milioni di euro.
 
A raccogliere il maggior numero di consensi le associazioni che operano nel settore della sanità in zone e situazioni svantaggiate. Non è difficile intuire chi sono i capofila dell’elenco: Emergency, scelta da 424.006 contribuenti (per un importo complessivo di quasi 12 milioni di euro, compreso l’importo proporzionale attribuito per le scelte generiche); segue Medici senza frontiere, con 247.607 preferenze (quasi 8 milioni di euro), terzo posto per l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro, che ha ricevuto 294.851 firme (quasi 7 milioni di euro).
 
Lasciando il gruppo leader del 5 per mille, seguono, per preferenze (quasi 2,5 milioni di scelte per ciascun settore), la ricerca scientifica e dell’università e la ricerca sanitaria, a cui gli Italiani destinano, rispettivamente, più di 54,5 milioni e di 50,1 milioni di euro. In testa agli elenchi, in entrambi i casi, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro.
 
Ai Comuni di residenza, dall’Irpef, su indicazione dei loro abitanti, 12,5 milioni di euro. Gli importi sono riservati alle attività sociali.
Sono i romani i più “generosi” nei confronti della loro amministrazione (10.444 le scelte); seguono Milano (6.869 preferenze) e Torino (5.188 firme).
La prima città a rappresentare il Sud è Napoli; il capoluogo partenopeo occupa l’ottavo posto in graduatoria, scelto da 2.433 cittadini, che fanno confluire nelle casse dell’amministrazione locale poco meno di 67mila euro.
 
Buono il risultato anche per le associazioni dilettantistiche sportive riconosciute dal Coni: portano a casa, in base alle scelte espresse e generiche, più di 8 milioni di euro.
Il primo posto, con riferimento all’importo assegnato, va alla Società sportiva Real sito San Leucio di Caserta, mentre il secondo e terzo sono occupati da centri siciliani: l’Associazione sportiva dilettantistica Liberi tutti e la Polisportiva Invicta Amagione, entrambe di Agrigento
fonte:  fisco oggi

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